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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1799/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00191520 89 000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 043 2020
00191520 dell'importo di euro 2.218,83 comprensivo di imposte, sanzioni, interessi ed oneri di riscossione, notificata il 27/6/2022 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 del modello Unico 2018 per l'anno di imposta 2017.
Ha eccepito l'irritualità della notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata con utilizzo di indirizzo non compreso nei pubblici elenchi Ipa-Redinge-Inipec, il difetto di motivazione, la mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi e l'illegittima ed esorbitante determinazione degli oneri di riscossione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con memoria illustrativa depositata in data 29/12/2025 la società ricorrente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 1 l. n. 197/2022 e di avere, a seguito della comunicazione nr. 04390202300526894180 del 24/7/2023, pagato la rata unica.
Ha allegato la relativa documentazione e chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio.
Nulla risulta avere eccepito la parte resistente.
All'udienza odierna il ricorso è stato trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte, come risulta dalla documentazione prodotta e sopra richiamata, ha documentato di avere aderito alla definizione delle liti pendenti ai sensi della Legge n. 197/2022 ( c.d. rottamazione quater ) e di avere provveduto al pagamento delle somme dovute.
Nulla ha eccepito al riguardo la costituita parte resistente.
Si impone dunque declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo 546/92 per cessata materia del contendere a seguito di definizione della lite pendente. Secondo quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 D. L.vo 546/92, trattandosi di caso di definizione previsto dalla legge, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1799/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2020 00191520 89 000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 043 2020
00191520 dell'importo di euro 2.218,83 comprensivo di imposte, sanzioni, interessi ed oneri di riscossione, notificata il 27/6/2022 a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 del modello Unico 2018 per l'anno di imposta 2017.
Ha eccepito l'irritualità della notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata con utilizzo di indirizzo non compreso nei pubblici elenchi Ipa-Redinge-Inipec, il difetto di motivazione, la mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi e l'illegittima ed esorbitante determinazione degli oneri di riscossione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con memoria illustrativa depositata in data 29/12/2025 la società ricorrente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell'art. 1 l. n. 197/2022 e di avere, a seguito della comunicazione nr. 04390202300526894180 del 24/7/2023, pagato la rata unica.
Ha allegato la relativa documentazione e chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio.
Nulla risulta avere eccepito la parte resistente.
All'udienza odierna il ricorso è stato trattato e quindi deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte, come risulta dalla documentazione prodotta e sopra richiamata, ha documentato di avere aderito alla definizione delle liti pendenti ai sensi della Legge n. 197/2022 ( c.d. rottamazione quater ) e di avere provveduto al pagamento delle somme dovute.
Nulla ha eccepito al riguardo la costituita parte resistente.
Si impone dunque declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo 546/92 per cessata materia del contendere a seguito di definizione della lite pendente. Secondo quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 D. L.vo 546/92, trattandosi di caso di definizione previsto dalla legge, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.