Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 284
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Eccezione di irritualità della notificazione a mezzo PEC

    La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente attestante l'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti e il conseguente pagamento delle somme dovute, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Eccezione di difetto di motivazione

    La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente attestante l'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti e il conseguente pagamento delle somme dovute, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Eccezione di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente attestante l'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti e il conseguente pagamento delle somme dovute, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Eccezione di illegittima determinazione degli oneri di riscossione

    La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente attestante l'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti e il conseguente pagamento delle somme dovute, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 284
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 284
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo