TAR Roma, sez. 3B, sentenza 07/01/2026, n. 160
TAR
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 22 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
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Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, non violando l'art. 41 Cost. né l'art. 23 Cost. La Corte ha anche escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Tribunale rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, la quale ha escluso la violazione di tali principi. Il payback opera sul fatturato complessivo e non incide sull'esito delle gare né sui prezzi dei singoli contratti.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati: illegittima retroattività, lesione dell'affidamento, violazione delle tempistiche normative

    Il Tribunale ritiene infondate tali censure, poiché il sistema del payback era noto fin dal 2015. La fissazione del tetto di spesa nazionale (4,4%) e poi regionale ha fornito un parametro di riferimento alle imprese. Le imprese dovevano considerare l'alea e i rischi contrattuali.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti impugnati con i motivi aggiunti hanno natura meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti statali. Le regioni si limitano a verificare la coerenza del fatturato e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza esercitare un potere autoritativo. Si instaura un rapporto obbligatorio tra regione e impresa, con un diritto soggettivo dell'impresa al corretto calcolo dell'importo. Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti impugnati con i motivi aggiunti hanno natura meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti statali. Le regioni si limitano a verificare la coerenza del fatturato e a compilare un elenco di aziende e importi dovuti, senza esercitare un potere autoritativo. Si instaura un rapporto obbligatorio tra regione e impresa, con un diritto soggettivo dell'impresa al corretto calcolo dell'importo. Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 07/01/2026, n. 160
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 160
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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