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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/11/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 515/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mortarino Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mortarino Marco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC)
l'08/08/1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II
- Serie A, Anno 1996.
Dall'unione sono nati i figli e , tutti maggiorenni ma solo i Per_1 Per_2 Persona_3 primi due economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 74 del 05/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 21/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Cigliano (VC) l'08/08/1996, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno 1996, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. DÀ ATTO che nell'ambito degli accordi patrimoniali tra di essi intercorsi, i coniugi, a titolo di definizione dei rapporti nascenti dalla crisi coniugale, in virtù di un riassetto immobiliare, hanno concordato, anche al fine di dirimere ogni e qualsivoglia controversia di natura patrimoniale e quale elemento funzionale ed indispensabile per il presente divorzio, che la pagina 2 di 4 Sig.ra trasferisca senza corrispettivo al figlio la propria Pt_2 Controparte_1 quota dell'immobile coniugale, e più precisamente:
- si obbliga a trasferire, senza corrispettivo, al figlio Parte_2 CP_1
(nato a [...] il [...]), la propria quota di ½ di proprietà della ex
[...] dimora coniugale ubicata nel Comune di Cigliano (VC), Piazza Don Evasio Ferraris n. 20,
3° piano, int. 8, censita catastalmente al locale NCEU al Fg. 5, mapp. 478, sub. 12, cat. A2,
e al Fg. 5, mapp. 479, sub. 2, cat. C/6, (atto di provenienza: compravendita del 25.05.1999,
Notaio in Santhià (VC), Repertorio n. 50199, Voltura n. 4940.1/1999 in Persona_4 atti dal 08.07.1999);
- il coniuge si impegna ad eseguire detto trasferimento, entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio, a mezzo separato rogito avanti lo Studio Notarile scelto dalla parte cedente;
l'onorario notarile sarà sostenuto dalla Sig.ra La cessione avviene quale Pt_2
“contratto della crisi coniugale”, secondo l'orientamento consolidato della Cass. Civ. Sez.
Trib. 17.02.2016 n. 3110 e pertanto si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n.
154/1999, nonché Cass. Civ. SS.UU. 21761/2021 e la risoluzione dell'Ufficio Entrate n. 2E del 21.02.2014 cap.
9.2. Tali profili si estendono necessariamente ai trasferimenti compiuti dai genitori nei confronti ed in favore della prole: in tal senso si sono espresse la Corte
Costituzionale (si vedano le sentenze 176/1992, e 202/2003) e l'Agenzia delle entrate (si vedano le circolari 27/E/2012, par. 2.1, e 18/E/2013, paragrafo 1.15), in quanto gli accordi stipulati dai coniugi a beneficio dei figli, ai fini della gestione della crisi matrimoniale, “oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, talvolta, l'unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale”. La cessione è dunque funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale;
- il Sig. rimarrà proprietario del residuo 50% dell'immobile coniugale come Parte_1 sopra descritto, inclusi i relativi mobili, arredi e pertinenze, e continuerà ad abitarvi con il figlio , ivi stabilmente convivente, sino a quando quest'ultimo non avrà Persona_3 raggiunto l'autosufficienza economica;
2. DÀ ATTO che le spese condominiali, la tassa rifiuti e le utenze della casa coniugale, continueranno ad essere a carico del Sig. nella misura del 75% e a carico Parte_1 della Sig.ra nella misura del 25%; Pt_2
3. DÀ ATTO della reciproca rinuncia delle parti alla corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di mantenimento per sé, anche quale una tantum divorzile, e che ogni altro rapporto economico tra le parti è già stato regolato;
4. DISPONE che ciascun genitore continui a versare, a titolo di contributo al mantenimento di fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di € Persona_3
300,00 sul conto corrente cointestato tra i ricorrenti n. [...] acceso presso BA IC (o diverso rapporto successivamente concordato tra le parti), importo che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. L'eventuale assegno unico per la prole sarà ripartito al 50% tra le parti;
5. DISPONE che il padre e la madre continuino a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie afferenti (spese mediche non coperte Persona_3 dal SSN, spese dentistiche, sportive, ricreative, scolastiche e/o universitarie) individuate sulla base del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli necessitate, concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenza.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 515/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mortarino Marco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mortarino Marco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC)
l'08/08/1996, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II
- Serie A, Anno 1996.
Dall'unione sono nati i figli e , tutti maggiorenni ma solo i Per_1 Per_2 Persona_3 primi due economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 74 del 05/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 21/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Cigliano (VC) l'08/08/1996, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Parte_2
Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno 1996, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. DÀ ATTO che nell'ambito degli accordi patrimoniali tra di essi intercorsi, i coniugi, a titolo di definizione dei rapporti nascenti dalla crisi coniugale, in virtù di un riassetto immobiliare, hanno concordato, anche al fine di dirimere ogni e qualsivoglia controversia di natura patrimoniale e quale elemento funzionale ed indispensabile per il presente divorzio, che la pagina 2 di 4 Sig.ra trasferisca senza corrispettivo al figlio la propria Pt_2 Controparte_1 quota dell'immobile coniugale, e più precisamente:
- si obbliga a trasferire, senza corrispettivo, al figlio Parte_2 CP_1
(nato a [...] il [...]), la propria quota di ½ di proprietà della ex
[...] dimora coniugale ubicata nel Comune di Cigliano (VC), Piazza Don Evasio Ferraris n. 20,
3° piano, int. 8, censita catastalmente al locale NCEU al Fg. 5, mapp. 478, sub. 12, cat. A2,
e al Fg. 5, mapp. 479, sub. 2, cat. C/6, (atto di provenienza: compravendita del 25.05.1999,
Notaio in Santhià (VC), Repertorio n. 50199, Voltura n. 4940.1/1999 in Persona_4 atti dal 08.07.1999);
- il coniuge si impegna ad eseguire detto trasferimento, entro 60 giorni dalla sentenza di divorzio, a mezzo separato rogito avanti lo Studio Notarile scelto dalla parte cedente;
l'onorario notarile sarà sostenuto dalla Sig.ra La cessione avviene quale Pt_2
“contratto della crisi coniugale”, secondo l'orientamento consolidato della Cass. Civ. Sez.
Trib. 17.02.2016 n. 3110 e pertanto si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n.
154/1999, nonché Cass. Civ. SS.UU. 21761/2021 e la risoluzione dell'Ufficio Entrate n. 2E del 21.02.2014 cap.
9.2. Tali profili si estendono necessariamente ai trasferimenti compiuti dai genitori nei confronti ed in favore della prole: in tal senso si sono espresse la Corte
Costituzionale (si vedano le sentenze 176/1992, e 202/2003) e l'Agenzia delle entrate (si vedano le circolari 27/E/2012, par. 2.1, e 18/E/2013, paragrafo 1.15), in quanto gli accordi stipulati dai coniugi a beneficio dei figli, ai fini della gestione della crisi matrimoniale, “oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, talvolta, l'unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale”. La cessione è dunque funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale;
- il Sig. rimarrà proprietario del residuo 50% dell'immobile coniugale come Parte_1 sopra descritto, inclusi i relativi mobili, arredi e pertinenze, e continuerà ad abitarvi con il figlio , ivi stabilmente convivente, sino a quando quest'ultimo non avrà Persona_3 raggiunto l'autosufficienza economica;
2. DÀ ATTO che le spese condominiali, la tassa rifiuti e le utenze della casa coniugale, continueranno ad essere a carico del Sig. nella misura del 75% e a carico Parte_1 della Sig.ra nella misura del 25%; Pt_2
3. DÀ ATTO della reciproca rinuncia delle parti alla corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di mantenimento per sé, anche quale una tantum divorzile, e che ogni altro rapporto economico tra le parti è già stato regolato;
4. DISPONE che ciascun genitore continui a versare, a titolo di contributo al mantenimento di fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di € Persona_3
300,00 sul conto corrente cointestato tra i ricorrenti n. [...] acceso presso BA IC (o diverso rapporto successivamente concordato tra le parti), importo che verrà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. L'eventuale assegno unico per la prole sarà ripartito al 50% tra le parti;
5. DISPONE che il padre e la madre continuino a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie afferenti (spese mediche non coperte Persona_3 dal SSN, spese dentistiche, sportive, ricreative, scolastiche e/o universitarie) individuate sulla base del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Vercelli necessitate, concordate e adeguatamente documentate, salvo urgenza.
pagina 3 di 4 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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