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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile avente ad oggetto “Indebito soggettivo – indebito oggettivo”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1680 dell'anno 2021
T R A
, in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Ugo Patroni Griffi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio elettronico Email_1
RICORRENTE IN RINVIO
E an Pio da Pietrelcina; CO
RESISTENTE IN RINVIO
Cui è stata riunita la causa civile avente ad oggetto “altre azioni di responsabilità extracontrattuale”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1854 dell'anno 2021
T R A
CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA I.R.C.C.S.- Opera di San Pio da Pietrelcina, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Barbara Ruglio, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio elettronico Email_2
RICORRENTE IN RINVIO
E
; Parte_1
1 RESISTENTE IN RINVIO
All'udienza collegiale tenutasi in data 13 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della sola parte resistente nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La (di seguito, per brevità, Parte_2 Pt_1
[...
), ha riassunto, in seguito alla ordinanza di rinvio n. 25733/21 della Corte di Cassazione del
27 gennaio – 22 settembre 2021, il giudizio nei confronti di . CO
Le vicende precedenti del procedimento si possono così riassumere.
L (cui nelle more è subentrata la ) aveva citato Parte_3 Pt_1
dinanzi al Tribunale di Foggia la al fine di far accertare – ai sensi CO dell'art. 1210, ult. co. cod. civ. – la validità del deposito della complessiva somma di €.
15.144.368,63 presso la Banca Popolare di Milano, agenzia di San Giovanni Rotondo.
Ciò era stato preceduto da una offerta formale di pari importo da parte della , stante il Pt_1
rifiuto da parte della creditrice di riceversi i mandati emessi in CO
suo favore e relativi al pagamento di finanziamenti regionali per prestazioni sanitarie, assumendo quest'ultima che l'unico soggetto abilitato fosse l'INPS, in virtù di otto atti di cessione del credito. Era, infatti, successo che, notificate le cessioni da parte della CO
nei confronti della , quest'ultima non le aveva accettate.
[...] Pt_1
Nel costituirsi in giudizio, la aveva contestato l'illegittimità della CO
offerta reale, dal momento che era stata rivolta nei confronti di un soggetto che non era più creditore (per effetto delle cessioni) ed aveva chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento della illegittimità del rifiuto alla cessione, chiedendo di chiamare in causa l'INPS ed instando per essere manlevata da da tutto ciò che fosse costretta a pagare all'INPS in relazione al Pt_1
ritardo con il quale fossero pagati i crediti ceduti.
Il Tribunale di Bari con la sentenza che definiva il giudizio aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra INPS e , per l'intervenuto accordo CO
transattivo nelle more del giudizio, nonché nei rapporti tra e CO Pt_1
[...
, nei limiti della sorte capitale, e ad eccezione dell'importo di €. 2.910.411,28, relativo agli interessi maturati per il ritardo con il quale l'obbligazione nei confronti di INPS era stata adempiuta e per il quale condannava la al relativo pagamento in favore dell'attrice. Pt_1
2 L'appello proposto da , veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Bari, che condannava Pt_1
l'appellante alle spese di giudizio.
Proposto ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi di appello, la Suprema Corte accoglieva esclusivamente il primo motivo e cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'Appello, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Bari aveva sostanzialmente affermato la illegittimità della mancata accettazione da parte della delle otto cessioni di credito in favore di INPS, ponendo a Pt_1
carico della stessa tutte le conseguenze derivanti dal ritardo nel pagamento.
Tale accertamento, tuttavia, afferma la Cassazione nell'ordinanza di rinvio, non riveste “valenza pregiudiziale rispetto alla domanda di accertamento della validità del deposito ai sensi dell'art.
1210 c.c. perché la domanda riconvenzionale tesa alla dichiarazione di illegittimità del rifiuto del debitore ceduto, , non incide sulla ritualità o meno del deposito Parte_1 liberatorio”.
Segue che, sebbene il rifiuto rispetto alle cessioni di credito fosse illegittimo, anche il rifiuto della offerta formale da parte della era da considerarsi illegittimo, di CO
modo che le conseguenze derivanti dal ritardo con il quale il debito nei confronti di INPS è stato saldato (in via di transazione) devono arrestarsi al momento in cui la aveva formulato Pt_1
l'offerta formale, illegittimamente rifiutata dalla creditrice.
In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso e rinviato ad altra Sezione della
Corte d'Appello, affinchè quest'ultima, previa ricostruzione della vicenda contrattuale, avuto riguardo alla circostanza della mancata adesione del debitore ceduto, e sulla base dell'attività istruttoria espletata e dei documenti ritualmente prodotti, valuti la ritualità e la consistenza della domanda di risarcimento danni e i criteri di determinazione dell'eventuale pregiudizio.
Ha, infatti, precisato la Cassazione, nell'ordinanza di rinvio, che “il danno extracontrattuale lamentato risulta coperto dal nesso causale sino alla data dell'offerta reale e gli interessi da considerare ai fini del risarcimento sono solo quelli maturati fra la data di mancata accettazione della cessione (considerando, altresì, la rilevanza del termine fissato per la comunicazione dell'adesione) e quella dell'offerta reale, atteso che quando il creditore è in mora “non sono dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non sono stati percepiti dal debitore” (art. 1207
c.c.),in quanto le conseguenze dannose del ritardo dell'inadempimento ricadono sull'autore di tale ritardo (il creditore) a prescindere dalla colpa (art. 1219 c.c.)”.
Riassumendo il procedimento, la , in applicazione nella fattispecie del principio di diritto Pt_1
affermato dalla Corte di Cassazione, conclude come segue :
3
1. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1210, ult. co., c.c., la validità del deposito della complessiva somma di €. 15.144,369,33 presso la Banca Popolare di Milano, agenzia 296, di San Giovanni Rotondo.
Con distinto ricorso in riassunzione, che ha dato origine al fascicolo n. 1854/21 R.G., poi riunito al presente, la ha concluso come segue : CO
“in accoglimento della domanda promossa dalla , determinare il CO
pregiudizio subito dalla causato dal rifiuto delle cessioni dei CP_1 CO crediti e dal ritardato adempimento della , nella misura di €. 2.910.411,28 versato dalla Pt_1
Casa Sollievo della Sofferenza all'INPS per il ritardato pagamento dei contributi dovuti, a fronte del maggior importo di €, 7.807.431,17 a titolo di sanzioni civili ed ulteriori €. 724.316,52 a titolo di interessi di mora maturati già nel 2003 il cui pagamento CO
è riuscita a limitare grazie all'accordo compensativo raggiunto o comunque nella maggiore o minore somma che la Corte di Appello riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado e del giudizio di legittimità”.
In assenza di ulteriori approfondimenti istruttori, la causa veniva riservata per la decisione una prima volta, all'udienza del 1° marzo 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 12 – 22 luglio 2024, questa Sezione della Corte d'Appello, “ritenuto, dunque, che, al fine di eseguire l'accertamento in fatto demandato dalla Cassazione a questa Corte, una volta acquisiti come pacifici gli elementi del dies a quo (termine assegnato dalla
[...]
ad per l'adesione alle cessioni dei crediti) ed il dies ad quem (data CO Pt_1
della offerta formale fatta dalla alla ) sia indispensabile Pt_1 CO
ottenere la documentazione dalla quale risulti la base di calcolo per gli interessi da porre a carico di (sorte capitale), dal momento che né tale base di calcolo, né il tasso d'interessi Pt_1
applicabile sono stati anche solo dedotti dalle parti;
ritenuto, in particolare, che anche la Corte
d'Appello aveva fatto riferimento ad una richiesta INPS verosimilmente contenuta nel fascicolo di INPS e non più presente, stante la mancata costituzione dell' in sede di rinvio;
ritenuto, CP_2
conclusivamente, che, per la determinazione del danno riconducibile al ritardo con il quale la
ha posto a disposizione di la somma utilizzata per saldare Pt_1 CO
il debito con INPS e consistente nei soli interessi legali, sia necessario che CO
, attrice in riconvenzionale in primo grado sul punto, fornisca tutta la documentazione
[...]
(a titolo esemplificativo, il carteggio relativo all'accordo con INPS, ivi compresa la richiesta dell'ottobre 2008) necessaria per il calcolo matematico esatto, secondo i parametri indicati nell'ordinanza di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione”, ha rimesso la causa sul proprio
4 ruolo istruttorio, per l'udienza del 13 dicembre 2024, onde consentire l'integrazione documentale nei sensi di cui in motivazione.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 13 dicembre 2024, la si è opposta alla Pt_1
produzione di documenti che non fossero stati depositati nei precedenti gradi di giudizio, insistendo per la revoca dell'ordinanza della Corte del 12 – 22 luglio 2024 e precisando le proprie conclusioni, mentre la ha depositato alcuni documenti e precisato CO
le proprie conclusioni.
Alla detta udienza, dunque, la causa veniva nuovamente riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°
In via preliminare, va esclusa la necessità che il fascicolo sia rimesso ad altra sezione di questa
Corte, dal momento che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (cfr. tra le più recenti Cassazione civile sez. II, 29 gennaio 2021, n. 2114), l'alterità del giudice che deve decidere il giudizio rescissorio – disposta con la formula “rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione” - è garantita laddove il collegio non sia composto da alcuno dei giudici che avevano pronunciato la sentenza cassata, rimanendo irrilevante che la sezione sia la medesima.
Poiché, nel caso, presente nessuno dei componenti del collegio decidente ha fatto parte del collegio che ha pronunciato la sentenza cassata, il requisito dell'alterità è rispettato.
Passando al merito, è noto come, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini, questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
La verifica imposta a questa Corte concerne, dunque, sia la ritualità della domanda risarcitoria, che la quantificazione della stessa, che attengono al merito della controversia e non possono essere oggetto di pronuncia da parte del giudice di legittimità.
Sul primo profilo, deve rilevarsi che la , con la comparsa di CO costituzione dinanzi al Tribunale di Foggia – introdotta dalla per l'accertamento della Pt_1 legittimità dell'offerta formale – aveva proposto una domanda riconvenzionale del seguente tenore : “3) accertare e dichiarare la illegittimità e l'infondatezza delle contestazioni formulate genericamente dall' a fronte degli atti di cessione dei crediti e la conseguente Parte_4 legittimità del rifiuto manifestato dalla convenuta all'offerta reale e successivi atti di procedura.
4) condannare, di conseguenza la al pagamento nei confronti dell'INPS dei crediti Parte_4
5 ceduti come in narrativa, maggiorati di tutti gli oneri attinenti e conseguenti il ritardato pagamento. 5) dichiarare la unica responsabile nei confronti dell'INPS per detti Parte_4
pagamenti, manlevando la da qualsiasi responsabilità e richiesta CO di carattere economico da parte dell' , inerente ai crediti scaduti”. Controparte_3
Appare evidente che la domanda risarcitoria fosse stata ritualmente proposta nei confronti di Pt_1
[...]
Quanto al secondo aspetto, deve osservarsi che il Tribunale di Bari aveva quantificato il risarcimento nella misura di €. 2.910.411,28, sul presupposto che tali fossero gli interessi corrisposti da ad INPS per il ritardo nel pagamento, senza CO
precisare il calcolo attraverso il quale è giunto a tale importo.
Sul punto va osservato che, per effetto della pronuncia di rinvio della Suprema Corte, l'unico danno risarcibile appare quello derivante dagli interessi legali maturati sulle somme tardivamente corrisposte dalla Casa Sollievo della Sofferenza all'INPS ed addebitabili alla in ragione Pt_1
della sua illegittima mancata adesione alle otto cessioni di credito meglio descritte in atti, sin dall'anno 2001; e non anche le eventuali sanzioni applicate dall'INPS per il ritardo.
Infatti, la Corte d'Appello aveva determinato in €. 2.910.411,28 il danno, derivante proprio dagli interessi legali maturati e tale affermazione non era stata censurata da CO
Parte
con il ricorso per Cassazione, che era stato presentato esclusivamente a
[...]
passando in cosa giudicata.
La Corte d'Appello, invero, nella sentenza cassata ebbe a precisare che “non v'è dubbio, poi, in ordine all'ammontare degli interessi, per altro attestato dall'Ente Previdenziale con la richiamata nota del 30/1/08, assistita da presunzione iuris tantum di legittimità in quanto proveniente da Pubblica Amministrazione […] trattasi, per la verità di interessi legali (con aliquota pro – tempore determinata ex lege) il cui conteggio è reso agevole dalla conoscenza, anche alla appellante, dei necessari elementi di calcolo (sorte capitale e tempi di Pt_2 cessione) desumibili dagli stessi atti di cessione notificati alla debitrice ceduta”.
Non rimane a questa Corte che rideterminare il danno risarcibile, avuto riguardo agli interessi legali maturati sulle somme portate dalle cessioni di credito decorrenti dall'ultimo giorno utile per l'adesione – non realizzata – e sino alla formale messa a disposizione delle somme con l'offerta formale, secondo le precise indicazioni della Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio.
Infatti, nell'ordinanza di rinvio il giudice di legittimità ha indicato al giudice del rinvio i parametri da adottare, tenendo conto che “gli interessi da considerare ai fini del risarcimento da parte dalla sono solo quelli maturati fra la data di mancata accettazione della cessione Pt_1
6 (considerando, altresì, la rilevanza del termine fissato per la comunicazione dell'adesione) e quella dell'offerta reale”.
A tal fine, la Corte nell'odierna sede di rinvio aveva ritenuto utile, ai fini della ricostruzione dei rapporti – come era stata invitata a fare dal giudice di legittimità – acquisire la documentazione attestante la definizione transattiva dell'obbligazione vantata da INPS e contenuta nel fascicolo di parte dell' chiamato in causa in primo grado (e quindi acquisito al materiale probatorio CP_2
del giudizio).
La definizione del giudizio nei confronti di INPS, con pronuncia di cessazione della materia del contendere sin da primo grado e, dunque, la mancata partecipazione dell'istituto ai successivi gradi di giudizio ha reso sostanzialmente impossibile la chiesta acquisizione, dal momento che le altre parti del giudizio non ne hanno conservato copia da ridepositare.
Tuttavia, partendo dalla considerazione, espressa nella ordinanza di rinvio, secondo cui “la responsabilità dell' non risiede tanto nel fatto di avere rifiutato la cessione del Parte_1 credito, quanto nell'avere ritardato il perfezionamento dell'offerta reale, dopo avere rifiutato di aderire alla cessione del credito”, responsabilità che deve arrestarsi nel momento in cui è stata effettuata l'offerta reale ingiustificatamente rifiutata da , la CO
determinazione del danno da ritardo (consistente negli interessi legali) appare indipendente dalle modalità e dai tempi con i quali si è giunti alla conclusione dell'accordo transattivo di compensazione.
Segue che sarà sufficiente determinare gli interessi legali sulle somme portate dalla cessioni del credito, a far tempo dall'ultimo termine per l'adesione alle cessioni e sino al rifiuto dell'offerta reale.
Nello specifico, la più complessa ricostruzione dei rapporti, fa emergere i seguenti passaggi :
Parte
- le otto cessioni di credito, notificate alla tra il mese di settembre 2000 ed il maggio 2001, riguardavano un importo complessivo di £. 41.947.162.282 (pari ad €. 21.663.901,36) vantato da nei confronti di e ceduto ad INPS, nei CO Pt_1 limiti di £. 36.053.274.000 (pari ad €. 18.619.962,09);
- il termine assegnato da a per l'adesione alle cessioni, CO Pt_1
era individuato nel 29 maggio 20011 e da tale data iniziano a decorrere gli interessi legali;
- tentato un primo pagamento da parte di ASL2, la prima offerta reale, per l'importo di €.
12.080.657,99, reca la data del 5 agosto 20033, mentre la seconda, per €. 3.063.711,34, reca la data del 29 luglio 20044;
Segue che decorreranno gli interessi legali a) sulla somma di €. 18.619.962,09 dal 29 maggio
2001 al 5 agosto 2003; b) sulla somma di €. 6.539.304,10 (pari alla differenza tra €.
18.619.962,09 ed €. 12.080.657,99) dal 6 agosto 2003 al 29 luglio 2004; c) sulla somma di €.
3.475.592,76 (pari alla differenza tra €. 6.539.304,10 ed €. 3.063.711,34) dal 30 luglio 2004 al
14 luglio 2006, epoca di definitiva estinzione del debito con INPS.
Il detto calcolo conduce ad un importo complessivo di €. 1.619.846,42 (di cui €. 1.276.360,14 sub a), €. 173.515,51 sub b) ed €. 169.970,77 sub c).
Su tale importo decorreranno gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Tenuto conto che, all'esito dei diversi gradi di giudizio, la domanda di accertamento dell'illegittimo rifiuto all'offerta reale proposta da in primo grado è stata accolta e, del Pt_1 pari, la domanda di accertamento dell'illegittimo rifiuto di aderire alle cessioni di credito, proposta, in via riconvenzionale, dalla in primo grado, è stata CO accolta, unitamente alla conseguente domanda risarcitoria, quantificata in €. 1.619.846,42, la reciproca parziale soccombenza comporta la compensazione delle spese - come determinate in dispositivo, sulla base del decisum, - nella misura di ½, ponendo la restante metà a carico di Pt_1
[...
, tenuta al risarcimento del danno.
Quanto alle tariffe applicabili, secondo gli ultimi orientamenti della Cassazione “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio”. (Cass. Civ., sez.
VI, 4 luglio 2018, n.17577).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, a) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, accerta la legittimità delle due offerte reali Pt_1 complessivamente per €. 15.144.369,30, meglio descritte in atti e l'illegittimo rifiuto della e riceversi le dette somme;
CO
b) Accoglie le domande riconvenzionali di e, per l'effetto, CO
a. Accerta la illegittimità del rifiuto di ad aderire alle cessioni di credito meglio Pt_1
descritte in atti;
b. Condanna al pagamento della somma di €. 1.619.846,42, a titolo di Pt_1
risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
c) Compensa le spese processuali, nella misura di 1/2, ponendo la restante metà a carico di Pt_1
[...
, spese che quantifica, per l'intero, come segue : quanto al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Foggia, in complessivi €. 20.250,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 140/2012; quanto al giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, in complessivi €. 32.381,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €. 17.341,00, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
quanto al giudizio di rinvio, in complessivi €. 34.000,00, oltre esborsi, IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 attualmente in vigore.
Così decisa il 16 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cinque giorni dal 24 maggio 2001, data di ricezione della lettera di messa in mora (v. doc. 19 produzione
[...]
in primo grado). CO 7 2 V. mandato 1730 per €. 11.167.863,99, integralmente restituito. Par 3 V. verbale di deposito di somme (doc. 21 della produzione in primo grado) Par 4 V. verbale di deposito di somme (doc. 23 della produzione in primo grado)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile avente ad oggetto “Indebito soggettivo – indebito oggettivo”, iscritta nel Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1680 dell'anno 2021
T R A
, in persona del Direttore Parte_1
Generale e legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Ugo Patroni Griffi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio elettronico Email_1
RICORRENTE IN RINVIO
E an Pio da Pietrelcina; CO
RESISTENTE IN RINVIO
Cui è stata riunita la causa civile avente ad oggetto “altre azioni di responsabilità extracontrattuale”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1854 dell'anno 2021
T R A
CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA I.R.C.C.S.- Opera di San Pio da Pietrelcina, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Barbara Ruglio, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio elettronico Email_2
RICORRENTE IN RINVIO
E
; Parte_1
1 RESISTENTE IN RINVIO
All'udienza collegiale tenutasi in data 13 dicembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della sola parte resistente nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La (di seguito, per brevità, Parte_2 Pt_1
[...
), ha riassunto, in seguito alla ordinanza di rinvio n. 25733/21 della Corte di Cassazione del
27 gennaio – 22 settembre 2021, il giudizio nei confronti di . CO
Le vicende precedenti del procedimento si possono così riassumere.
L (cui nelle more è subentrata la ) aveva citato Parte_3 Pt_1
dinanzi al Tribunale di Foggia la al fine di far accertare – ai sensi CO dell'art. 1210, ult. co. cod. civ. – la validità del deposito della complessiva somma di €.
15.144.368,63 presso la Banca Popolare di Milano, agenzia di San Giovanni Rotondo.
Ciò era stato preceduto da una offerta formale di pari importo da parte della , stante il Pt_1
rifiuto da parte della creditrice di riceversi i mandati emessi in CO
suo favore e relativi al pagamento di finanziamenti regionali per prestazioni sanitarie, assumendo quest'ultima che l'unico soggetto abilitato fosse l'INPS, in virtù di otto atti di cessione del credito. Era, infatti, successo che, notificate le cessioni da parte della CO
nei confronti della , quest'ultima non le aveva accettate.
[...] Pt_1
Nel costituirsi in giudizio, la aveva contestato l'illegittimità della CO
offerta reale, dal momento che era stata rivolta nei confronti di un soggetto che non era più creditore (per effetto delle cessioni) ed aveva chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento della illegittimità del rifiuto alla cessione, chiedendo di chiamare in causa l'INPS ed instando per essere manlevata da da tutto ciò che fosse costretta a pagare all'INPS in relazione al Pt_1
ritardo con il quale fossero pagati i crediti ceduti.
Il Tribunale di Bari con la sentenza che definiva il giudizio aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti tra INPS e , per l'intervenuto accordo CO
transattivo nelle more del giudizio, nonché nei rapporti tra e CO Pt_1
[...
, nei limiti della sorte capitale, e ad eccezione dell'importo di €. 2.910.411,28, relativo agli interessi maturati per il ritardo con il quale l'obbligazione nei confronti di INPS era stata adempiuta e per il quale condannava la al relativo pagamento in favore dell'attrice. Pt_1
2 L'appello proposto da , veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Bari, che condannava Pt_1
l'appellante alle spese di giudizio.
Proposto ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi di appello, la Suprema Corte accoglieva esclusivamente il primo motivo e cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'Appello, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Bari aveva sostanzialmente affermato la illegittimità della mancata accettazione da parte della delle otto cessioni di credito in favore di INPS, ponendo a Pt_1
carico della stessa tutte le conseguenze derivanti dal ritardo nel pagamento.
Tale accertamento, tuttavia, afferma la Cassazione nell'ordinanza di rinvio, non riveste “valenza pregiudiziale rispetto alla domanda di accertamento della validità del deposito ai sensi dell'art.
1210 c.c. perché la domanda riconvenzionale tesa alla dichiarazione di illegittimità del rifiuto del debitore ceduto, , non incide sulla ritualità o meno del deposito Parte_1 liberatorio”.
Segue che, sebbene il rifiuto rispetto alle cessioni di credito fosse illegittimo, anche il rifiuto della offerta formale da parte della era da considerarsi illegittimo, di CO
modo che le conseguenze derivanti dal ritardo con il quale il debito nei confronti di INPS è stato saldato (in via di transazione) devono arrestarsi al momento in cui la aveva formulato Pt_1
l'offerta formale, illegittimamente rifiutata dalla creditrice.
In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso e rinviato ad altra Sezione della
Corte d'Appello, affinchè quest'ultima, previa ricostruzione della vicenda contrattuale, avuto riguardo alla circostanza della mancata adesione del debitore ceduto, e sulla base dell'attività istruttoria espletata e dei documenti ritualmente prodotti, valuti la ritualità e la consistenza della domanda di risarcimento danni e i criteri di determinazione dell'eventuale pregiudizio.
Ha, infatti, precisato la Cassazione, nell'ordinanza di rinvio, che “il danno extracontrattuale lamentato risulta coperto dal nesso causale sino alla data dell'offerta reale e gli interessi da considerare ai fini del risarcimento sono solo quelli maturati fra la data di mancata accettazione della cessione (considerando, altresì, la rilevanza del termine fissato per la comunicazione dell'adesione) e quella dell'offerta reale, atteso che quando il creditore è in mora “non sono dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non sono stati percepiti dal debitore” (art. 1207
c.c.),in quanto le conseguenze dannose del ritardo dell'inadempimento ricadono sull'autore di tale ritardo (il creditore) a prescindere dalla colpa (art. 1219 c.c.)”.
Riassumendo il procedimento, la , in applicazione nella fattispecie del principio di diritto Pt_1
affermato dalla Corte di Cassazione, conclude come segue :
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1. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1210, ult. co., c.c., la validità del deposito della complessiva somma di €. 15.144,369,33 presso la Banca Popolare di Milano, agenzia 296, di San Giovanni Rotondo.
Con distinto ricorso in riassunzione, che ha dato origine al fascicolo n. 1854/21 R.G., poi riunito al presente, la ha concluso come segue : CO
“in accoglimento della domanda promossa dalla , determinare il CO
pregiudizio subito dalla causato dal rifiuto delle cessioni dei CP_1 CO crediti e dal ritardato adempimento della , nella misura di €. 2.910.411,28 versato dalla Pt_1
Casa Sollievo della Sofferenza all'INPS per il ritardato pagamento dei contributi dovuti, a fronte del maggior importo di €, 7.807.431,17 a titolo di sanzioni civili ed ulteriori €. 724.316,52 a titolo di interessi di mora maturati già nel 2003 il cui pagamento CO
è riuscita a limitare grazie all'accordo compensativo raggiunto o comunque nella maggiore o minore somma che la Corte di Appello riterrà di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado e del giudizio di legittimità”.
In assenza di ulteriori approfondimenti istruttori, la causa veniva riservata per la decisione una prima volta, all'udienza del 1° marzo 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 12 – 22 luglio 2024, questa Sezione della Corte d'Appello, “ritenuto, dunque, che, al fine di eseguire l'accertamento in fatto demandato dalla Cassazione a questa Corte, una volta acquisiti come pacifici gli elementi del dies a quo (termine assegnato dalla
[...]
ad per l'adesione alle cessioni dei crediti) ed il dies ad quem (data CO Pt_1
della offerta formale fatta dalla alla ) sia indispensabile Pt_1 CO
ottenere la documentazione dalla quale risulti la base di calcolo per gli interessi da porre a carico di (sorte capitale), dal momento che né tale base di calcolo, né il tasso d'interessi Pt_1
applicabile sono stati anche solo dedotti dalle parti;
ritenuto, in particolare, che anche la Corte
d'Appello aveva fatto riferimento ad una richiesta INPS verosimilmente contenuta nel fascicolo di INPS e non più presente, stante la mancata costituzione dell' in sede di rinvio;
ritenuto, CP_2
conclusivamente, che, per la determinazione del danno riconducibile al ritardo con il quale la
ha posto a disposizione di la somma utilizzata per saldare Pt_1 CO
il debito con INPS e consistente nei soli interessi legali, sia necessario che CO
, attrice in riconvenzionale in primo grado sul punto, fornisca tutta la documentazione
[...]
(a titolo esemplificativo, il carteggio relativo all'accordo con INPS, ivi compresa la richiesta dell'ottobre 2008) necessaria per il calcolo matematico esatto, secondo i parametri indicati nell'ordinanza di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione”, ha rimesso la causa sul proprio
4 ruolo istruttorio, per l'udienza del 13 dicembre 2024, onde consentire l'integrazione documentale nei sensi di cui in motivazione.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 13 dicembre 2024, la si è opposta alla Pt_1
produzione di documenti che non fossero stati depositati nei precedenti gradi di giudizio, insistendo per la revoca dell'ordinanza della Corte del 12 – 22 luglio 2024 e precisando le proprie conclusioni, mentre la ha depositato alcuni documenti e precisato CO
le proprie conclusioni.
Alla detta udienza, dunque, la causa veniva nuovamente riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°
In via preliminare, va esclusa la necessità che il fascicolo sia rimesso ad altra sezione di questa
Corte, dal momento che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte (cfr. tra le più recenti Cassazione civile sez. II, 29 gennaio 2021, n. 2114), l'alterità del giudice che deve decidere il giudizio rescissorio – disposta con la formula “rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione” - è garantita laddove il collegio non sia composto da alcuno dei giudici che avevano pronunciato la sentenza cassata, rimanendo irrilevante che la sezione sia la medesima.
Poiché, nel caso, presente nessuno dei componenti del collegio decidente ha fatto parte del collegio che ha pronunciato la sentenza cassata, il requisito dell'alterità è rispettato.
Passando al merito, è noto come, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto;
in altri termini, questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
La verifica imposta a questa Corte concerne, dunque, sia la ritualità della domanda risarcitoria, che la quantificazione della stessa, che attengono al merito della controversia e non possono essere oggetto di pronuncia da parte del giudice di legittimità.
Sul primo profilo, deve rilevarsi che la , con la comparsa di CO costituzione dinanzi al Tribunale di Foggia – introdotta dalla per l'accertamento della Pt_1 legittimità dell'offerta formale – aveva proposto una domanda riconvenzionale del seguente tenore : “3) accertare e dichiarare la illegittimità e l'infondatezza delle contestazioni formulate genericamente dall' a fronte degli atti di cessione dei crediti e la conseguente Parte_4 legittimità del rifiuto manifestato dalla convenuta all'offerta reale e successivi atti di procedura.
4) condannare, di conseguenza la al pagamento nei confronti dell'INPS dei crediti Parte_4
5 ceduti come in narrativa, maggiorati di tutti gli oneri attinenti e conseguenti il ritardato pagamento. 5) dichiarare la unica responsabile nei confronti dell'INPS per detti Parte_4
pagamenti, manlevando la da qualsiasi responsabilità e richiesta CO di carattere economico da parte dell' , inerente ai crediti scaduti”. Controparte_3
Appare evidente che la domanda risarcitoria fosse stata ritualmente proposta nei confronti di Pt_1
[...]
Quanto al secondo aspetto, deve osservarsi che il Tribunale di Bari aveva quantificato il risarcimento nella misura di €. 2.910.411,28, sul presupposto che tali fossero gli interessi corrisposti da ad INPS per il ritardo nel pagamento, senza CO
precisare il calcolo attraverso il quale è giunto a tale importo.
Sul punto va osservato che, per effetto della pronuncia di rinvio della Suprema Corte, l'unico danno risarcibile appare quello derivante dagli interessi legali maturati sulle somme tardivamente corrisposte dalla Casa Sollievo della Sofferenza all'INPS ed addebitabili alla in ragione Pt_1
della sua illegittima mancata adesione alle otto cessioni di credito meglio descritte in atti, sin dall'anno 2001; e non anche le eventuali sanzioni applicate dall'INPS per il ritardo.
Infatti, la Corte d'Appello aveva determinato in €. 2.910.411,28 il danno, derivante proprio dagli interessi legali maturati e tale affermazione non era stata censurata da CO
Parte
con il ricorso per Cassazione, che era stato presentato esclusivamente a
[...]
passando in cosa giudicata.
La Corte d'Appello, invero, nella sentenza cassata ebbe a precisare che “non v'è dubbio, poi, in ordine all'ammontare degli interessi, per altro attestato dall'Ente Previdenziale con la richiamata nota del 30/1/08, assistita da presunzione iuris tantum di legittimità in quanto proveniente da Pubblica Amministrazione […] trattasi, per la verità di interessi legali (con aliquota pro – tempore determinata ex lege) il cui conteggio è reso agevole dalla conoscenza, anche alla appellante, dei necessari elementi di calcolo (sorte capitale e tempi di Pt_2 cessione) desumibili dagli stessi atti di cessione notificati alla debitrice ceduta”.
Non rimane a questa Corte che rideterminare il danno risarcibile, avuto riguardo agli interessi legali maturati sulle somme portate dalle cessioni di credito decorrenti dall'ultimo giorno utile per l'adesione – non realizzata – e sino alla formale messa a disposizione delle somme con l'offerta formale, secondo le precise indicazioni della Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio.
Infatti, nell'ordinanza di rinvio il giudice di legittimità ha indicato al giudice del rinvio i parametri da adottare, tenendo conto che “gli interessi da considerare ai fini del risarcimento da parte dalla sono solo quelli maturati fra la data di mancata accettazione della cessione Pt_1
6 (considerando, altresì, la rilevanza del termine fissato per la comunicazione dell'adesione) e quella dell'offerta reale”.
A tal fine, la Corte nell'odierna sede di rinvio aveva ritenuto utile, ai fini della ricostruzione dei rapporti – come era stata invitata a fare dal giudice di legittimità – acquisire la documentazione attestante la definizione transattiva dell'obbligazione vantata da INPS e contenuta nel fascicolo di parte dell' chiamato in causa in primo grado (e quindi acquisito al materiale probatorio CP_2
del giudizio).
La definizione del giudizio nei confronti di INPS, con pronuncia di cessazione della materia del contendere sin da primo grado e, dunque, la mancata partecipazione dell'istituto ai successivi gradi di giudizio ha reso sostanzialmente impossibile la chiesta acquisizione, dal momento che le altre parti del giudizio non ne hanno conservato copia da ridepositare.
Tuttavia, partendo dalla considerazione, espressa nella ordinanza di rinvio, secondo cui “la responsabilità dell' non risiede tanto nel fatto di avere rifiutato la cessione del Parte_1 credito, quanto nell'avere ritardato il perfezionamento dell'offerta reale, dopo avere rifiutato di aderire alla cessione del credito”, responsabilità che deve arrestarsi nel momento in cui è stata effettuata l'offerta reale ingiustificatamente rifiutata da , la CO
determinazione del danno da ritardo (consistente negli interessi legali) appare indipendente dalle modalità e dai tempi con i quali si è giunti alla conclusione dell'accordo transattivo di compensazione.
Segue che sarà sufficiente determinare gli interessi legali sulle somme portate dalla cessioni del credito, a far tempo dall'ultimo termine per l'adesione alle cessioni e sino al rifiuto dell'offerta reale.
Nello specifico, la più complessa ricostruzione dei rapporti, fa emergere i seguenti passaggi :
Parte
- le otto cessioni di credito, notificate alla tra il mese di settembre 2000 ed il maggio 2001, riguardavano un importo complessivo di £. 41.947.162.282 (pari ad €. 21.663.901,36) vantato da nei confronti di e ceduto ad INPS, nei CO Pt_1 limiti di £. 36.053.274.000 (pari ad €. 18.619.962,09);
- il termine assegnato da a per l'adesione alle cessioni, CO Pt_1
era individuato nel 29 maggio 20011 e da tale data iniziano a decorrere gli interessi legali;
- tentato un primo pagamento da parte di ASL2, la prima offerta reale, per l'importo di €.
12.080.657,99, reca la data del 5 agosto 20033, mentre la seconda, per €. 3.063.711,34, reca la data del 29 luglio 20044;
Segue che decorreranno gli interessi legali a) sulla somma di €. 18.619.962,09 dal 29 maggio
2001 al 5 agosto 2003; b) sulla somma di €. 6.539.304,10 (pari alla differenza tra €.
18.619.962,09 ed €. 12.080.657,99) dal 6 agosto 2003 al 29 luglio 2004; c) sulla somma di €.
3.475.592,76 (pari alla differenza tra €. 6.539.304,10 ed €. 3.063.711,34) dal 30 luglio 2004 al
14 luglio 2006, epoca di definitiva estinzione del debito con INPS.
Il detto calcolo conduce ad un importo complessivo di €. 1.619.846,42 (di cui €. 1.276.360,14 sub a), €. 173.515,51 sub b) ed €. 169.970,77 sub c).
Su tale importo decorreranno gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Tenuto conto che, all'esito dei diversi gradi di giudizio, la domanda di accertamento dell'illegittimo rifiuto all'offerta reale proposta da in primo grado è stata accolta e, del Pt_1 pari, la domanda di accertamento dell'illegittimo rifiuto di aderire alle cessioni di credito, proposta, in via riconvenzionale, dalla in primo grado, è stata CO accolta, unitamente alla conseguente domanda risarcitoria, quantificata in €. 1.619.846,42, la reciproca parziale soccombenza comporta la compensazione delle spese - come determinate in dispositivo, sulla base del decisum, - nella misura di ½, ponendo la restante metà a carico di Pt_1
[...
, tenuta al risarcimento del danno.
Quanto alle tariffe applicabili, secondo gli ultimi orientamenti della Cassazione “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio”. (Cass. Civ., sez.
VI, 4 luglio 2018, n.17577).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio, a) Accoglie la domanda di e, per l'effetto, accerta la legittimità delle due offerte reali Pt_1 complessivamente per €. 15.144.369,30, meglio descritte in atti e l'illegittimo rifiuto della e riceversi le dette somme;
CO
b) Accoglie le domande riconvenzionali di e, per l'effetto, CO
a. Accerta la illegittimità del rifiuto di ad aderire alle cessioni di credito meglio Pt_1
descritte in atti;
b. Condanna al pagamento della somma di €. 1.619.846,42, a titolo di Pt_1
risarcimento danni, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
c) Compensa le spese processuali, nella misura di 1/2, ponendo la restante metà a carico di Pt_1
[...
, spese che quantifica, per l'intero, come segue : quanto al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Foggia, in complessivi €. 20.250,00, per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 140/2012; quanto al giudizio di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, in complessivi €. 32.381,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €. 17.341,00, oltre IVA,
CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M.
55/2014, in vigore all'epoca di definizione del giudizio;
quanto al giudizio di rinvio, in complessivi €. 34.000,00, oltre esborsi, IVA, CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, calcolati in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 attualmente in vigore.
Così decisa il 16 aprile 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cinque giorni dal 24 maggio 2001, data di ricezione della lettera di messa in mora (v. doc. 19 produzione
[...]
in primo grado). CO 7 2 V. mandato 1730 per €. 11.167.863,99, integralmente restituito. Par 3 V. verbale di deposito di somme (doc. 21 della produzione in primo grado) Par 4 V. verbale di deposito di somme (doc. 23 della produzione in primo grado)
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