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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, TO
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 350/2025
proposto da
Ricorrente_1 Titolare Della Ditta Ind.le Ditta_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 2 e pubblicata il 10/12/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011105876-2011 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011106047-2011 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: le parti illustrano i rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente riceveva due avvisi di accertamento nn. T7E011105876/2011 relativo all'anno d'imposta 2008,
e T7E011106047/2011 relativo all'anno d'imposta 2009 per Irpef, Irap e addizionali regionale e comunale.
Il contribuente svolge attività di compro ora a partire dall'anno 2007. L'ufficio riscontrava che, a fronte di prelievi dal conto corrente aziendale, risultavano ulteriori introiti non dichiarati effettuando un riscontro con gli acquisti totali comunicati ai fini della Pubblica sicurezza (che davano un importo superiore ai prelievii).
In altri termini, e secondo l'ufficio, il sig. Ricorrente_1 effettuava acquisti di oro per importi superiori a quelli prelevati dai suoi conti correnti. Veniva richiesto il pagamento di maggiori imposte per euro 57.787,00 nell'anno 2008 ed euro 38.455,00 nell'anno 2009, oltre sanzioni, interessi e contributi INPS. Veniva utilizzata la metodologia della presunzione legale di cui all'art. 32, d.p.r. n. 600 del 1973, a norma del quale i movimenti in ingresso e in uscita dai conti correnti, ove non giustificati, possono essere qualificati come ricavi non dichiarati. In primo grado il ricorso veniva rigettato, mentre in secondo grado l'appello veniva accolto ritenendo che invece la metodologia fosse riferita all'art. 39 comma 1, lett. d) e che le presunzioni necessitassero dei requisiti di gravità precisione e concordanza, non presenti nel caso. rilevando altresì la carenza probatoria degli elementi acquisiti in relazione alla fondatezza della pretesa. L'ufficio ricorreva in Cassazione, la quale si è espressa con l'Ordinanza n. 24737/2024 chiarendo che l'operato dell'ufficio si basava sulle presunzioni semplici disciplinate dall' art. 39, comma 1, lett. d). Questa Corte quindi ora deve 1) verificare se effettivamente l'unico elemento fornito dall'Ufficio sia dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari a fondare una presunzione semplice ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600 del 1973, 2) qualora la risposta al primo quesito fosse affermativa, esaminare le prove contrarie già fornite dal contribuente nel corso del giudizio. Viene quindi riassunta la controversia con i motivi che si espongono.
Riassume il contribuente:
1 nel caso di specie, i requisiti di gravità, precisione e concordanza non sussistono. L'unico elemento proposto dall'ufficio non tiene conto di altre circostanze quali oscillazione del prezzo dell'oro, vendite con pagamenti diversi dai bonifici, il fondo cassa esistente a fine anno, ecc. I costi sostenuti nei due anni in questione possono essere sostenuti da ricavi di anni precedenti e non nella stessa annualità. Per esempio gli acquisti del 2008 possono essere sostenuti da introiti del 2007 e quelli del 2009 da introiti del 2008. Inoltre tale elemento non tiene conto del principio della concordanza che presuppone diversi elementi che appunto devono concordare tra loro. Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 l'ufficio deve provare in giudizio le violazioni contestate.
2 Le maggiori somme utilizzate per fare gli acquisti derivano da disponibilità diverse del contribuente e non da maggiori ricavi non dichiarati: il contribuente ritiene di avere dimostrato e documentato da dove provenissero le somme suddette. Innanzitutto dispone sempre di un fondo cassa di circa 50.000 euro;
e poi ha attinto alle proprie disponibilità personali provenienti da diverse fonti. Ha poi ricevuto in restituzione nel
2009 un prestito dato al fratello per 24.500 negli anni 2006 e 2007. Chiede l'ammissione della testimonianza del fratello. Aveva poi a disposizione un conto corrente intestato alla madre che abitava con lui, ed ai fratelli
(che non ne usufruivano) su cui ha effettuato nel 2007, 2008 e 2009 numerosi prelievi per un totale di euro
64.550. Inoltre aveva a disposizione un conto corrente cointestato alla compagna su cui sono stati prelevati
17.000 imputabili a lui per la metà e cioè euro 8.500. Prosegue indicando la vendita di una casa a San
Lorenzo al mare per la quale la sua quota è di euro 26.485,97 incassata nel 1999, e la vendita del camper fruttata nel 2003 euro 51.284. 4 Richiede in subordine l'applicazione dello ius superveniens sulle sanzioni su cui è intervenuto anche il d. lgs. n. 87 del 2024, che le ha ridotte ulteriormente dal 90% al 70% dell'imposta evasa anche se sarebbe applicabile dal primo settembre 2024, ma ritenendo che questa disposizione sia incostituzionale.
Presenta controdeduzioni l'ufficio:
1 la Cassazione ha ritenuto sussistenti i requisiti della gravità precisione e concordanza anche in caso della metodologia di cui all'art. 39 comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600 del 1973. L'onere della prova contraria è quindi a carico del contribuente le cui giustificazioni sono incongrue o meglio prive di riscontri fattuali o logici. Per quanto riguarda la concordanza non è necessario che gli elementi siano plurimi ben potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un unico elemento, purché preciso e grave (Cass. 27552/2018).
Per quanto riguarda l'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992, aggiunto dalla L. n. 130 del 2022, articolo 6, comma 1 esso è applicabile solamente ai giudizi instaurati successivamente al 16 settembre 2022. Ove il giudice ritenga gli elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente.
2 Il contribuente aveva un unico cliente che pagava con bonifici, e non aveva possibilità di avere pagamenti in contanti. Non è nemmeno dimostrata l'affermazione di avere accumulato contanti prima dell'inizio della attività. Le circostanze elencate dal contribuente sono prive di fondamento probatorio. Contesta la richiesta della testimonianza del fratello. La restituzione del prestito al fratello è priva di data certa. Per quanto riguarda i prelievi effettuati sui conti correnti cointestati essi sono relativi ad anni precedenti 2006 e 2007 e risulta ignoto l'utilizzatore. Per quanto riguarda la vendita della casa al mare e del camper gli introiti si riferiscono a fatti risalenti nel tempo. Il contribuente non ha superato l'onere della prova richiesta.
3 Conferma la legittimità e fondatezza dei recuperi di imposta.
4 L'art. 5 del D.Lgs. 87/2024: tali nuove norme sanzionatorie di favore sono applicabili soltanto alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 (sentenza Cass. 19/01/2025 n. 1274). Per quanto attiene invece alla richiesta di rideterminazione della sanzione in senso più favorevole al Contribuente sulla base dell'art. 15 del D.Lgs. 158/2015, l'Ufficio scrivente procederà all'applicazione del principio del favor rei rimodulando il trattamento sanzionatorio nella misura più favorevole in concreto in sede di esecuzione della pronuncia che verrà emessa da questa Corte.
Presenta memoria in data 27/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cassazione ha appurato che l'accertamento dell'ufficio si basa sulla applicazione dell'art. 39 comma 1 lett. d) del dpr 600/73 che richiede: “L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate
è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.
L' ordinanza afferma inoltre che, pur avendo l'ufficio utilizzato un diverso criterio rispetto alle indagini bancarie,
l'accertamento si basa anche sul fatto che il contribuente non ha superato la prova contraria. Le giustificazioni del contribuente risulterebbero incongrue consistendo nella restituzione del prestito al fratello. Più propriamente nel caso di accertamento basato sull'art. 39 comma 1 lett. d) occorre verificare se la praesumptio hominis si formi a vantaggio del fisco oppure del contribuente.
La presunzione dell'ufficio si basa sul fatto che siano discordanti gli importi prelevati dal conto corrente aziendale rispetto a quelli degli acquisti comunicati ai fini della Pubblica sicurezza per gli importi di euro
119.729,00 nell'anno 2008, e per € 78.281,00 nell'anno 2009 per un totale di euro 198.010. Il contribuente ritiene di avere dimostrato di avere disponibilità reperite in diverse circostanze tra cui la vendita di una casa al mare e di un camper, nonché di avere effettuato prelevamenti effettuati su conti correnti cointestati a familiari ed alla compagna. Oltre alla restituzione di un prestito concesso al fratello nel 2006/2007. Tutta la documentazione prodotta o non reca data certa oppure non dimostra che i prelievi siano stati effettuati dal contribuente. Oppure sono molto risalenti nel tempo come la vendita della casa al mare e del camper per cui non risulta credibile che il contribuente abbia potuto trattenere presso di sé tali somme per diversi anni.
Il contribuente non ha superato la prova contraria rispetto alla presunzioni gravi precise e concordanti dell'ufficio.
Per le sanzioni: l'art. 5 del D.Lgs. 87/2024 sono applicabili soltanto alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 (sentenza Cass. 19/01/2025 n. 1274). Per quanto attiene invece alla richiesta di rideterminazione della sanzione in senso più favorevole al Contribuente sulla base dell'art. 15 del D.Lgs.
158/2015, l'Ufficio scrivente procederà all'applicazione del principio del favor rei rimodulando il trattamento sanzionatorio nella misura più favorevole in concreto in sede di esecuzione della pronuncia che verrà emessa da questa Corte.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.000,00, nonché di quelle del giudizio di
Cassazione, che si liquidano in complessivi € 5.000,00. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Ritiene di non dover pagare le sanzioni in quanto gli avvisi sono illegittimi.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
POZZO ELVIRA, TO
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 350/2025
proposto da
Ricorrente_1 Titolare Della Ditta Ind.le Ditta_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 2 e pubblicata il 10/12/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011105876-2011 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E011106047-2011 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: le parti illustrano i rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente riceveva due avvisi di accertamento nn. T7E011105876/2011 relativo all'anno d'imposta 2008,
e T7E011106047/2011 relativo all'anno d'imposta 2009 per Irpef, Irap e addizionali regionale e comunale.
Il contribuente svolge attività di compro ora a partire dall'anno 2007. L'ufficio riscontrava che, a fronte di prelievi dal conto corrente aziendale, risultavano ulteriori introiti non dichiarati effettuando un riscontro con gli acquisti totali comunicati ai fini della Pubblica sicurezza (che davano un importo superiore ai prelievii).
In altri termini, e secondo l'ufficio, il sig. Ricorrente_1 effettuava acquisti di oro per importi superiori a quelli prelevati dai suoi conti correnti. Veniva richiesto il pagamento di maggiori imposte per euro 57.787,00 nell'anno 2008 ed euro 38.455,00 nell'anno 2009, oltre sanzioni, interessi e contributi INPS. Veniva utilizzata la metodologia della presunzione legale di cui all'art. 32, d.p.r. n. 600 del 1973, a norma del quale i movimenti in ingresso e in uscita dai conti correnti, ove non giustificati, possono essere qualificati come ricavi non dichiarati. In primo grado il ricorso veniva rigettato, mentre in secondo grado l'appello veniva accolto ritenendo che invece la metodologia fosse riferita all'art. 39 comma 1, lett. d) e che le presunzioni necessitassero dei requisiti di gravità precisione e concordanza, non presenti nel caso. rilevando altresì la carenza probatoria degli elementi acquisiti in relazione alla fondatezza della pretesa. L'ufficio ricorreva in Cassazione, la quale si è espressa con l'Ordinanza n. 24737/2024 chiarendo che l'operato dell'ufficio si basava sulle presunzioni semplici disciplinate dall' art. 39, comma 1, lett. d). Questa Corte quindi ora deve 1) verificare se effettivamente l'unico elemento fornito dall'Ufficio sia dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari a fondare una presunzione semplice ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600 del 1973, 2) qualora la risposta al primo quesito fosse affermativa, esaminare le prove contrarie già fornite dal contribuente nel corso del giudizio. Viene quindi riassunta la controversia con i motivi che si espongono.
Riassume il contribuente:
1 nel caso di specie, i requisiti di gravità, precisione e concordanza non sussistono. L'unico elemento proposto dall'ufficio non tiene conto di altre circostanze quali oscillazione del prezzo dell'oro, vendite con pagamenti diversi dai bonifici, il fondo cassa esistente a fine anno, ecc. I costi sostenuti nei due anni in questione possono essere sostenuti da ricavi di anni precedenti e non nella stessa annualità. Per esempio gli acquisti del 2008 possono essere sostenuti da introiti del 2007 e quelli del 2009 da introiti del 2008. Inoltre tale elemento non tiene conto del principio della concordanza che presuppone diversi elementi che appunto devono concordare tra loro. Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 l'ufficio deve provare in giudizio le violazioni contestate.
2 Le maggiori somme utilizzate per fare gli acquisti derivano da disponibilità diverse del contribuente e non da maggiori ricavi non dichiarati: il contribuente ritiene di avere dimostrato e documentato da dove provenissero le somme suddette. Innanzitutto dispone sempre di un fondo cassa di circa 50.000 euro;
e poi ha attinto alle proprie disponibilità personali provenienti da diverse fonti. Ha poi ricevuto in restituzione nel
2009 un prestito dato al fratello per 24.500 negli anni 2006 e 2007. Chiede l'ammissione della testimonianza del fratello. Aveva poi a disposizione un conto corrente intestato alla madre che abitava con lui, ed ai fratelli
(che non ne usufruivano) su cui ha effettuato nel 2007, 2008 e 2009 numerosi prelievi per un totale di euro
64.550. Inoltre aveva a disposizione un conto corrente cointestato alla compagna su cui sono stati prelevati
17.000 imputabili a lui per la metà e cioè euro 8.500. Prosegue indicando la vendita di una casa a San
Lorenzo al mare per la quale la sua quota è di euro 26.485,97 incassata nel 1999, e la vendita del camper fruttata nel 2003 euro 51.284. 4 Richiede in subordine l'applicazione dello ius superveniens sulle sanzioni su cui è intervenuto anche il d. lgs. n. 87 del 2024, che le ha ridotte ulteriormente dal 90% al 70% dell'imposta evasa anche se sarebbe applicabile dal primo settembre 2024, ma ritenendo che questa disposizione sia incostituzionale.
Presenta controdeduzioni l'ufficio:
1 la Cassazione ha ritenuto sussistenti i requisiti della gravità precisione e concordanza anche in caso della metodologia di cui all'art. 39 comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600 del 1973. L'onere della prova contraria è quindi a carico del contribuente le cui giustificazioni sono incongrue o meglio prive di riscontri fattuali o logici. Per quanto riguarda la concordanza non è necessario che gli elementi siano plurimi ben potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un unico elemento, purché preciso e grave (Cass. 27552/2018).
Per quanto riguarda l'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 546/1992, aggiunto dalla L. n. 130 del 2022, articolo 6, comma 1 esso è applicabile solamente ai giudizi instaurati successivamente al 16 settembre 2022. Ove il giudice ritenga gli elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente.
2 Il contribuente aveva un unico cliente che pagava con bonifici, e non aveva possibilità di avere pagamenti in contanti. Non è nemmeno dimostrata l'affermazione di avere accumulato contanti prima dell'inizio della attività. Le circostanze elencate dal contribuente sono prive di fondamento probatorio. Contesta la richiesta della testimonianza del fratello. La restituzione del prestito al fratello è priva di data certa. Per quanto riguarda i prelievi effettuati sui conti correnti cointestati essi sono relativi ad anni precedenti 2006 e 2007 e risulta ignoto l'utilizzatore. Per quanto riguarda la vendita della casa al mare e del camper gli introiti si riferiscono a fatti risalenti nel tempo. Il contribuente non ha superato l'onere della prova richiesta.
3 Conferma la legittimità e fondatezza dei recuperi di imposta.
4 L'art. 5 del D.Lgs. 87/2024: tali nuove norme sanzionatorie di favore sono applicabili soltanto alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 (sentenza Cass. 19/01/2025 n. 1274). Per quanto attiene invece alla richiesta di rideterminazione della sanzione in senso più favorevole al Contribuente sulla base dell'art. 15 del D.Lgs. 158/2015, l'Ufficio scrivente procederà all'applicazione del principio del favor rei rimodulando il trattamento sanzionatorio nella misura più favorevole in concreto in sede di esecuzione della pronuncia che verrà emessa da questa Corte.
Presenta memoria in data 27/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cassazione ha appurato che l'accertamento dell'ufficio si basa sulla applicazione dell'art. 39 comma 1 lett. d) del dpr 600/73 che richiede: “L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate
è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.
L' ordinanza afferma inoltre che, pur avendo l'ufficio utilizzato un diverso criterio rispetto alle indagini bancarie,
l'accertamento si basa anche sul fatto che il contribuente non ha superato la prova contraria. Le giustificazioni del contribuente risulterebbero incongrue consistendo nella restituzione del prestito al fratello. Più propriamente nel caso di accertamento basato sull'art. 39 comma 1 lett. d) occorre verificare se la praesumptio hominis si formi a vantaggio del fisco oppure del contribuente.
La presunzione dell'ufficio si basa sul fatto che siano discordanti gli importi prelevati dal conto corrente aziendale rispetto a quelli degli acquisti comunicati ai fini della Pubblica sicurezza per gli importi di euro
119.729,00 nell'anno 2008, e per € 78.281,00 nell'anno 2009 per un totale di euro 198.010. Il contribuente ritiene di avere dimostrato di avere disponibilità reperite in diverse circostanze tra cui la vendita di una casa al mare e di un camper, nonché di avere effettuato prelevamenti effettuati su conti correnti cointestati a familiari ed alla compagna. Oltre alla restituzione di un prestito concesso al fratello nel 2006/2007. Tutta la documentazione prodotta o non reca data certa oppure non dimostra che i prelievi siano stati effettuati dal contribuente. Oppure sono molto risalenti nel tempo come la vendita della casa al mare e del camper per cui non risulta credibile che il contribuente abbia potuto trattenere presso di sé tali somme per diversi anni.
Il contribuente non ha superato la prova contraria rispetto alla presunzioni gravi precise e concordanti dell'ufficio.
Per le sanzioni: l'art. 5 del D.Lgs. 87/2024 sono applicabili soltanto alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024 (sentenza Cass. 19/01/2025 n. 1274). Per quanto attiene invece alla richiesta di rideterminazione della sanzione in senso più favorevole al Contribuente sulla base dell'art. 15 del D.Lgs.
158/2015, l'Ufficio scrivente procederà all'applicazione del principio del favor rei rimodulando il trattamento sanzionatorio nella misura più favorevole in concreto in sede di esecuzione della pronuncia che verrà emessa da questa Corte.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.000,00, nonché di quelle del giudizio di
Cassazione, che si liquidano in complessivi € 5.000,00. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Ritiene di non dover pagare le sanzioni in quanto gli avvisi sono illegittimi.