Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1264/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2658/2024 (est. De Carlo) promossa da
Parte_1
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca e Marco Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Bigoni, in Milano, via Gustavo
Modena n. 3/A,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli, presso il cui studio in Rimini, corso D'Augusto n. 134, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il ricorso in appello promosso dalla
[...]
Parte_2 avverso la sentenza n. 2658/2024 del 23.5.2024, pubblicata in pari data e non notificata, emessa dal Tribunale Civile di Milano nel giudizio inter partes recante n.
. Controparte_1
In subordine, riformare la sentenza impugnata dichiarando in ogni caso accolta l'eccezione di prescrizione nel termine quinquennale (dal 22.4.2019) ovvero, in subordine nel termine decennale (dal 22.4.2014) a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (22.4.2024).
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza Pt_1 del Tribunale di Milano n.2658/2024 pubblicata il 23.05.2024 NON NOTIFICATA,
SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE DEI RATEI IN RESTITUZIONE,
COSI' COME RICHIESTA ED OTTENUTA IN PRIMO GRADO, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio DA A FAVORE DEGLI SCRIVENTI Parte_3
DIFENSORI QUALI ANTISTATARI.
Salvis iuribus late.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 23 maggio 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2953/2024 promossa da contro la Controparte_1 [...]
in accoglimento delle Parte_1 domande ha dichiarato che nulla è dovuto da parte ricorrente a parte resistente a titolo di contributo di solidarietà e ha condannato la a restituire al ricorrente le Pt_1 somme trattenute a tale titolo dal 22 aprile 2014.
Avverso la sentenza ha proposto appello la
[...]
affidandosi a tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo denuncia erroneità della pronuncia nella parte in cui ha omesso di considerare l'autonomia normativa della nel quadro del mutato Pt_1 contesto normativo.
Evidenzia in particolare che l'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335, già nella formulazione originaria, attribuiva alle Casse previdenziali privatizzate il potere di adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento, di riparametrazione di qualsiasi altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro rata temporis.
pag. 2/8 La legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), nel modificare l'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335, ha ampliato la gamma degli oggetti di intervento della Casse privatizzate, non più limitata agli ambiti suindicati ma estesa, con formula aperta, ai “provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine”, fermo restando “lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio” e la “stabilità delle gestioni previdenziali (…) da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni”.
In forza di detto intervento normativo, inoltre, a partire dall'1 gennaio 2007 gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio del loro potere regolamentare, non sono più tenuti al rispetto del principio del pro rata, ma solo a tenere presente tale principio, nonché a tenere conto “dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”. Sulla base del descritto quadro normativo, ad avviso di parte appellante, “il contributo di solidarietà adottato dalla è un provvedimento ammesso dalla Pt_1 legge (ex art. 3, comma 12, L. n. 335/1995) poiché finalizzato a tutelare l'equilibrio finanziario della ed operare un bilanciamento tra il criterio del pro rata e la Pt_1 gradualità e l'equità fra le generazioni all'interno della categoria dei Dottori Commercialisti”.
La evidenzia, inoltre, che gli atti dispositivi adottati dagli enti Pt_1 previdenziali privatizzati hanno natura regolamentare;
tuttavia, non si tratta di meri atti di autonomia privata aventi carattere negoziale, ma di atti che entrano a far parte a pieno titolo della gerarchia delle fonti del diritto in forza dell'art. 2 d.lgs. 30 giugno
1994 n. 509. In tale ottica – deduce parte appellante - si inquadra la previsione del contributo di solidarietà, che “non costituisce un prelievo forzoso, né una prestazione patrimoniale, ma deve essere inquadrata nell'ambito dei provvedimenti regolamentari che consentono una deroga temporanea al trattamento pensionistico applicato esclusivamente sulla quota calcolata con il sistema reddituale”. Nella prospettiva del gravame, perciò, la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata nella parte in cui ha omesso di considerare l'evoluzione della normativa in materia di potestà regolamentare affidata alle Casse di Previdenza
Privatizzate, tra cui la Pt_1
Con il secondo motivo critica la pronuncia per aver omesso di valutare la documentazione allegata dalla . Pt_1
Evidenzia in particolare che nel Bilancio Tecnico attuariale redatto nel 2001 era stata effettuata una valutazione della gestione finanziaria e patrimoniale relativa al periodo 2011/2040, da cui emergeva “una situazione di equilibrio tecnico - finanziario fino all'anno 2030 in quanto fino a tale epoca i patrimoni risultano superiori alla riserva legale prevista”.
In altri termini, “la proiezione del bilancio tecnico di lungo periodo - predisposto tenendo conto delle erogazioni delle prestazioni previdenziali con il pag. 3/8 metodo retributivo - dimostrava che il patrimonio della sarebbe stato Pt_1 azzerato nel 2031 con conseguente impossibilità di erogare le prestazioni previdenziali”.
Ritiene pertanto parte appellante che la sentenza debba essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato al trattamento previdenziale di parte appellata, senza considerare che tale misura, lungi dall'essere una prestazione patrimoniale imposta, mira a salvaguardare l'equilibrio di bilancio della . Pt_1
Con il terzo ed ultimo motivo censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha accolto la domanda avversaria nei limiti della prescrizione decennale, rigettando l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla . Pt_1
Evidenzia che, ai sensi dell'art. 47 bis d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. Inoltre, per quanto attiene specificamente alle prestazioni previdenziali erogate dalla l'art. 19, comma 3, legge 29 gennaio 1986 n. 21 prevede Pt_1 espressamente che “con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della ”. Pt_1
Pertanto, ad avviso di parte appellante, la domanda di parte appellata dev'essere dichiarata prescritta con riguardo ai ratei di pensione che precedono il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso e, quindi, sino al 22 aprile 2019.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la riforma Pt_1 della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 12 marzo 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto dalla a Parte_1 favore dei Dottori non può trovare accoglimento. Parte_1
I primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di intrinseca connessione.
Sulle questioni oggetto di detti motivi si è reiteratamente pronunciata la
Corte di Cassazione che, con orientamento consolidato, ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà di cui è causa, introdotto dal Regolamento di disciplina del regime previdenziale della a favore dei Parte_1
Dottori Commercialisti (cfr. ex multis Cass. 28 agosto 2024 n. 23257; Cass., 25 luglio
2024 n. 20684; Cass. 7 marzo 2024 n. 6170; Cass. 9 giugno 2022 n.18565 e precedenti ivi citati).
pag. 4/8 Si richiamano in particolare gli arresti di Cass. 25 luglio 2024 n. 20684, che ha così statuito: “Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass 25212/09) che "L'autonomia degli stessi enti, Parte_1 tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (...).
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" – qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca
– a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" – la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.
Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una "variazione delle aliquote contributive", né una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad
"ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che – al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") – incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico".
Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che – lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura".
Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico Pt_1 dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
L'Ente ricorrente invoca altresì l'art. 1, comma 488, della L. n. 147/2013, secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima pag. 5/8 della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine".
A tal proposito, questa Corte (ex multis, Cass. n. 6702/2016, n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente".
Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, della L. n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che Pt_1 esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame.
Al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, lo ha considerato come un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del
2003)”.
A tale dictum il Collegio ritiene di adeguarsi, condividendo le argomentazioni della Suprema Corte, qui integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. Nel solco tracciato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità si collocano, del resto, anche numerose pronunce di questa Corte, le cui motivazioni sono parimenti condivise e richiamate in questa sede (cfr. ex multis sentenze n. 737/2023, pres. Ravazzoni est. n. 115/23, pres. Vitali est. Trentin;
n. 170/23, pres. Per_1 st. Onesti;
n. 392/23, pres. Vitali est. Beoni). CP_2
Ne deriva che, come esattamente statuito dal giudice di prime cure, le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico erogato ad sono da ritenersi illegittime, con conseguente obbligo Controparte_1 della di provvedere alla restituzione dei relativi importi. Pt_1
Deve essere respinto anche il terzo motivo, con cui l'appellante deduce l'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2984 c.c. alla pretesa creditoria vantata dall'appellato.
pag. 6/8 Giova anche a tale proposito richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, che si è espressa nei seguenti termini: “Questa Corte (Cass.31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla ha affermato che Pt_1 la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass.449/23, Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni." Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata
(Cass.4604/23).
Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3
Cost.” (così, ex multis, Cass. 25 luglio 2024 n. 20684, cit.).
Sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte (e condivisi dal Collegio) deve, dunque, concludersi che – contrariamente a quanto opinato da parte appellante - il diritto azionato dall'odierno appellato è soggetto a prescrizione decennale, così come statuito dal giudice di prime cure.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m.
10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, e distratti a favore dei difensori dell'appellato ex art. 93 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
pag. 7/8
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2658/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 12 marzo 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 8/8