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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV civile e procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. IA IG Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa SI TR Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 11/9/2025 e note integrative depositate in data 1/10/2025,
( - nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(PA), via Dell'Arsenale n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Peria Giaconia, con l'ausilio del gestore dell'OCC, avv. Ettore Volpe - ha esposto la propria situazione di sovraindebitamento e domandato a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni.
Preliminarmente va osservato che, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., non appare dubbia la competenza di questo Tribunale atteso che la parte ricorrente ha la propria residenza nel circondario.
Sempre in via preliminare va rilevato che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
In diritto, si deve poi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start- up innovative, oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
1 Va osservato, quanto all'ambito oggettivo di applicazione della procedura, che rileva tanto lo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII.
A corredo della domanda di liquidazione controllata devono essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che “I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata” e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”.
Unitamente alla domanda devono, altresì, essere prodotti i documenti previsti dagli artt. 37 e
39 CCII.
Sempre in diritto va osservato che il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC, contenente un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.
Ai sensi della predetta norma, è richiesta l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda è stata corredata dalla relazione del gestore dell'OCC, redatta secondo i criteri di cui all'art. 268 e art. 269 CCII contenente l'attestazione della possibilità di acquisire attivo mobiliare tenuto conto del fatto che il debitore non risulta titolare di beni immobili.
La liquidazione controllata si apre su tutto il patrimonio del debitore senza che possano, in sede di ricorso introduttivo, escludersi aprioristicamente taluni beni o che possa sospendersi, senza una approfondita valutazione del liquidatore e del Gd, la liquidazione di taluni beni.
Attraverso la disamina dei documenti in atti, è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c, 268, 269 e 270 CCII.
La documentazione depositata dalla parte ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, nel suo complesso, completa e attendibile perché prova: a) che il debitore non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria
2 situazione economica e patrimoniale;
c) che è possibile acquisire un attivo da distribuire ai creditori.
Il debitore ha, inoltre, provato la qualifica di consumatore, nonché il proprio stato di crisi.
Dalla documentazione in atti, nonché dalla relazione dell'OCC emerge, poi, che la massa passiva del ricorrente, allo stato, e salva definitiva formazione del passivo, è superiore alla soglia minima di indebitamento e che la massa attiva, allo stato esposta e salvo ogni accertamento che verrà condotto dal liquidatore all'esito della redazione dell'inventario, è composta dalle seguenti poste:
Beni mobili registrati
Motoveicolo tipo Honda SH 150 targato BW92133, immatricolato nel 2003 il cui valore di mercato appare pressoché irrilevante, essendo stato acquistato nel 2023 per euro 100,00 come risultante da visura PRA.
Conti, depositi, titoli
Il sig. risulta titolare dei seguenti rapporti di conto corrente: Pt_1
- C/c n. 010/0486047-8 con saldo al 24/07/2025 pari ad euro - 2.511,56. Parte_2
- carta postepay n. 5333173356749152 con saldo al 24/07/2025 pari ad euro 1.231,00 .
Stipendi
Il debitore è dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Difesa e percepisce uno stipendio annuo di euro 26.786,07 (2.232,17 mensili) come da CU 2024.
Si dà atto che la presente procedura si chiude con sentenza nei casi previsti dall'art. 233 CCII, senza una durata minima, sicché allo stato, non è possibile stabilirne la durata.
Va ribadito inoltre che la liquidazione controllata si apre su tutto il patrimonio del debitore, comprendendo pertanto tutti i beni nella sua titolarità, senza alcuna esclusione, fatte salve, beninteso, le limitazioni legali di cui all'art. 268 comma IV CCII. tenuto conto di quanto stabilito all'art. 270 comma II lett. b) modificato a seguito del d.lgs.
n. 136/2024; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di Parte_1
( , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Dell'Arsenale n. 5;
NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa SI TR;
NOMINA liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, l'avv. Ettore
Volpe, (confermando quindi la nomina di OCC); 3 PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata
“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
ORDINA la tempestiva trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
RIMETTE al G.D la determinazione della somma necessaria per il sostentamento ai debitori e della famiglia;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE, che il nominato liquidatore, valuti con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura di chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che le esecuzioni individuale siano dichiarate improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
4 AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell' art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga
(alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI commi 2, 3, 4;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, Con all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dei debitori;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
Così deciso, in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SI TR IA IG
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, SI TR e dal Presidente,
IA IG, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
5 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV civile e procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. IA IG Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa SI TR Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 11/9/2025 e note integrative depositate in data 1/10/2025,
( - nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(PA), via Dell'Arsenale n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Peria Giaconia, con l'ausilio del gestore dell'OCC, avv. Ettore Volpe - ha esposto la propria situazione di sovraindebitamento e domandato a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni.
Preliminarmente va osservato che, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., non appare dubbia la competenza di questo Tribunale atteso che la parte ricorrente ha la propria residenza nel circondario.
Sempre in via preliminare va rilevato che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
In diritto, si deve poi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start- up innovative, oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
1 Va osservato, quanto all'ambito oggettivo di applicazione della procedura, che rileva tanto lo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII.
A corredo della domanda di liquidazione controllata devono essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che “I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata” e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”.
Unitamente alla domanda devono, altresì, essere prodotti i documenti previsti dagli artt. 37 e
39 CCII.
Sempre in diritto va osservato che il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC, contenente un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.
Ai sensi della predetta norma, è richiesta l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda è stata corredata dalla relazione del gestore dell'OCC, redatta secondo i criteri di cui all'art. 268 e art. 269 CCII contenente l'attestazione della possibilità di acquisire attivo mobiliare tenuto conto del fatto che il debitore non risulta titolare di beni immobili.
La liquidazione controllata si apre su tutto il patrimonio del debitore senza che possano, in sede di ricorso introduttivo, escludersi aprioristicamente taluni beni o che possa sospendersi, senza una approfondita valutazione del liquidatore e del Gd, la liquidazione di taluni beni.
Attraverso la disamina dei documenti in atti, è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c, 268, 269 e 270 CCII.
La documentazione depositata dalla parte ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, nel suo complesso, completa e attendibile perché prova: a) che il debitore non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria
2 situazione economica e patrimoniale;
c) che è possibile acquisire un attivo da distribuire ai creditori.
Il debitore ha, inoltre, provato la qualifica di consumatore, nonché il proprio stato di crisi.
Dalla documentazione in atti, nonché dalla relazione dell'OCC emerge, poi, che la massa passiva del ricorrente, allo stato, e salva definitiva formazione del passivo, è superiore alla soglia minima di indebitamento e che la massa attiva, allo stato esposta e salvo ogni accertamento che verrà condotto dal liquidatore all'esito della redazione dell'inventario, è composta dalle seguenti poste:
Beni mobili registrati
Motoveicolo tipo Honda SH 150 targato BW92133, immatricolato nel 2003 il cui valore di mercato appare pressoché irrilevante, essendo stato acquistato nel 2023 per euro 100,00 come risultante da visura PRA.
Conti, depositi, titoli
Il sig. risulta titolare dei seguenti rapporti di conto corrente: Pt_1
- C/c n. 010/0486047-8 con saldo al 24/07/2025 pari ad euro - 2.511,56. Parte_2
- carta postepay n. 5333173356749152 con saldo al 24/07/2025 pari ad euro 1.231,00 .
Stipendi
Il debitore è dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Difesa e percepisce uno stipendio annuo di euro 26.786,07 (2.232,17 mensili) come da CU 2024.
Si dà atto che la presente procedura si chiude con sentenza nei casi previsti dall'art. 233 CCII, senza una durata minima, sicché allo stato, non è possibile stabilirne la durata.
Va ribadito inoltre che la liquidazione controllata si apre su tutto il patrimonio del debitore, comprendendo pertanto tutti i beni nella sua titolarità, senza alcuna esclusione, fatte salve, beninteso, le limitazioni legali di cui all'art. 268 comma IV CCII. tenuto conto di quanto stabilito all'art. 270 comma II lett. b) modificato a seguito del d.lgs.
n. 136/2024; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di Parte_1
( , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Dell'Arsenale n. 5;
NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa SI TR;
NOMINA liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, l'avv. Ettore
Volpe, (confermando quindi la nomina di OCC); 3 PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata
“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
ORDINA la tempestiva trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
RIMETTE al G.D la determinazione della somma necessaria per il sostentamento ai debitori e della famiglia;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE, che il nominato liquidatore, valuti con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura di chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che le esecuzioni individuale siano dichiarate improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
4 AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell' art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga
(alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI commi 2, 3, 4;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, Con all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dei debitori;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
Così deciso, in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SI TR IA IG
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, SI TR e dal Presidente,
IA IG, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
5 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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