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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10537/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 10537/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il
20.10.2025 da nato a [...] il [...] con l'avv. Grazian Cristina;
Parte_1
e nata a [...] il [...] con l'avv. Mercandino Elisabetta;
CP_1 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “L'Ill.mo Tribunale di Padova voglia:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso concordatario tra la sig.ra ed il Sig. CP_1 Parte_1
in data 28/06/2008 in Trecenta (RO), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Trecenta al n. 4, parte II, serie A, anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) in merito all'affidamento del figlio minore , confermare l'affidamento condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione del minore presso il padre con le medesime modalità già determinate in sede del giudizio di separazione personale dei coniugi e stabilite con sentenza n.
762/2022 emessa dal Tribunale di Rovigo nella relativa sentenza, che nell'odierno procedimento i coniugi sono a confermare e che di seguito si riporta:
“vista la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi n. 739/2021,
- dispone l'affidamento condiviso di , con collocazione dello stesso presso il Persona_2 padre e con facoltà della madre di vedere e tenere con sé il figlio non meno di una volta alla settimana presso i locali dei servizi sociali territorialmente competenti, salvi migliori accordi tra i genitori, o alla presenza costante dei nonni materni, in periodi che i genitori concorderanno.”
Pertanto, alla luce della sentenza n. 762/2022 pubblicata 19/09/2022, i genitori concordemente hanno pianificato le visite tra la madre ed il minore sempre alla presenza dei nonni materni e/o del padre, il quale si occupa di accompagnare il minore dai nonni materni o viceversa i nonni materni si occupano di accompagnare la madre a far visita al minore, nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive.
1) Le decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio relativamente all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) Il figlio è collocato presso il padre, con residenza abituale stabilita presso l'abitazione paterna, sita in Montemerlo di Cervarese Santa Croce (PD), via San Prosdocimo n. 31/B.
3) La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e modi seguenti, modalità che – precisano i ricorrenti – sono già concordemente in essere con esiti positivi in ordine all'equilibrato sviluppo ed efficace consolidamento del rapporto tra figlio e genitori:
a) durante l'anno scolastico:
• la madre potrà vedere il figlio alla presenza dei nonni materni e/o del padre;
b) nelle settimane intercorrenti tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo:
• la madre potrà trascorrere con il figlio una settimana durante il mese di luglio, sempre alla presenza dei noni materni e nello stesso modo anche nel mese di agosto da concordarsi preventivamente con il padre entro il mese di maggio di ogni anno, avuto riguardo al piano lavorativo e delle attività sportive del minore;
La madre potrà trascorrere con il figlio:
• metà delle vacanze natalizie, comprendendo un anno il giorno di Natale e quello successivo il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, sempre in presenza dei nonni materni e/o del padre.
Per le altre festività e in caso di c.d. “ponte festivo”, i genitori si accorderanno di volta in volta sulla permanenza del figlio con i nonni materni e quindi con la madre, avuto riguardo all'organizzazione della festività prevista dall'organizzazione lavorativa, in ogni caso, tendenziale preferenza ad un'alternanza tra i due genitori rispetto all'organizzazione adottata per il “ponte” precedente.
I genitori potranno in ogni caso concordare eventuali variazioni di calendario. 4) I ricorrenti concordemente acconsentono che il figlio durante le vacanze estive e durante il periodo di permanenza del minore presso la madre, che lo stesso pernotti presso i nonni materni, dando atto del consolidato rapporto con essi da parte del minore.
5) La Sig.ra , tenuto conto della propria condizione economica e di salute non corrisponderà CP_1 nessun contributo al mantenimento del figlio minore;
6) I ricorrenti concordano che le spese straordinarie relative al minore sono ad esclusivo carico del
Sig. ; Parte_1
7) La Sig.ra provvederà per intero ed autonomamente alle ordinarie esigenze di CP_1 mantenimento del figlio nei periodi in cui questo si troverà presso di lei.
c) I ricorrenti dichiarano che tutti i rapporti patrimoniali tra loro precedentemente esistenti sono già stati risolti, e confermano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
d) I coniugi confermano il reciproco assenso, al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., i coniugi dichiarano espressamente, e con la sottoscrizione del presente ricorso confermano, la volontà di non volersi riconciliare e di sciogliere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso, e chiedono che l'udienza di comparizione sia sostituita con il deposito di note scritte, rinunciando liberamente e coscientemente alla partecipazione in presenza a detta udienza e/o a quelle successive”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Trecenta (RO) Parte_1 CP_1 in data 28.6.2008, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Trecenta
(RO) al n. 4, Parte II, Serie A dell'anno 2008.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di Rovigo alle udienze del 25.11.2020 e del 12.1.2021 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 739/2021, pubblicata il 14.10.2021 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Rovigo.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e del figlio minore , e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle Persona_2 stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Trecenta (RO) al
[...]
n. 4, Parte II, Serie A dell'anno 2008;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 10537/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il
20.10.2025 da nato a [...] il [...] con l'avv. Grazian Cristina;
Parte_1
e nata a [...] il [...] con l'avv. Mercandino Elisabetta;
CP_1 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: “L'Ill.mo Tribunale di Padova voglia:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso concordatario tra la sig.ra ed il Sig. CP_1 Parte_1
in data 28/06/2008 in Trecenta (RO), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Trecenta al n. 4, parte II, serie A, anno 2008, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) in merito all'affidamento del figlio minore , confermare l'affidamento condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione del minore presso il padre con le medesime modalità già determinate in sede del giudizio di separazione personale dei coniugi e stabilite con sentenza n.
762/2022 emessa dal Tribunale di Rovigo nella relativa sentenza, che nell'odierno procedimento i coniugi sono a confermare e che di seguito si riporta:
“vista la sentenza non definitiva di separazione personale dei coniugi n. 739/2021,
- dispone l'affidamento condiviso di , con collocazione dello stesso presso il Persona_2 padre e con facoltà della madre di vedere e tenere con sé il figlio non meno di una volta alla settimana presso i locali dei servizi sociali territorialmente competenti, salvi migliori accordi tra i genitori, o alla presenza costante dei nonni materni, in periodi che i genitori concorderanno.”
Pertanto, alla luce della sentenza n. 762/2022 pubblicata 19/09/2022, i genitori concordemente hanno pianificato le visite tra la madre ed il minore sempre alla presenza dei nonni materni e/o del padre, il quale si occupa di accompagnare il minore dai nonni materni o viceversa i nonni materni si occupano di accompagnare la madre a far visita al minore, nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive.
1) Le decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio relativamente all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2) Il figlio è collocato presso il padre, con residenza abituale stabilita presso l'abitazione paterna, sita in Montemerlo di Cervarese Santa Croce (PD), via San Prosdocimo n. 31/B.
3) La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e modi seguenti, modalità che – precisano i ricorrenti – sono già concordemente in essere con esiti positivi in ordine all'equilibrato sviluppo ed efficace consolidamento del rapporto tra figlio e genitori:
a) durante l'anno scolastico:
• la madre potrà vedere il figlio alla presenza dei nonni materni e/o del padre;
b) nelle settimane intercorrenti tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo:
• la madre potrà trascorrere con il figlio una settimana durante il mese di luglio, sempre alla presenza dei noni materni e nello stesso modo anche nel mese di agosto da concordarsi preventivamente con il padre entro il mese di maggio di ogni anno, avuto riguardo al piano lavorativo e delle attività sportive del minore;
La madre potrà trascorrere con il figlio:
• metà delle vacanze natalizie, comprendendo un anno il giorno di Natale e quello successivo il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo, sempre in presenza dei nonni materni e/o del padre.
Per le altre festività e in caso di c.d. “ponte festivo”, i genitori si accorderanno di volta in volta sulla permanenza del figlio con i nonni materni e quindi con la madre, avuto riguardo all'organizzazione della festività prevista dall'organizzazione lavorativa, in ogni caso, tendenziale preferenza ad un'alternanza tra i due genitori rispetto all'organizzazione adottata per il “ponte” precedente.
I genitori potranno in ogni caso concordare eventuali variazioni di calendario. 4) I ricorrenti concordemente acconsentono che il figlio durante le vacanze estive e durante il periodo di permanenza del minore presso la madre, che lo stesso pernotti presso i nonni materni, dando atto del consolidato rapporto con essi da parte del minore.
5) La Sig.ra , tenuto conto della propria condizione economica e di salute non corrisponderà CP_1 nessun contributo al mantenimento del figlio minore;
6) I ricorrenti concordano che le spese straordinarie relative al minore sono ad esclusivo carico del
Sig. ; Parte_1
7) La Sig.ra provvederà per intero ed autonomamente alle ordinarie esigenze di CP_1 mantenimento del figlio nei periodi in cui questo si troverà presso di lei.
c) I ricorrenti dichiarano che tutti i rapporti patrimoniali tra loro precedentemente esistenti sono già stati risolti, e confermano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
d) I coniugi confermano il reciproco assenso, al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., i coniugi dichiarano espressamente, e con la sottoscrizione del presente ricorso confermano, la volontà di non volersi riconciliare e di sciogliere il vincolo matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso, e chiedono che l'udienza di comparizione sia sostituita con il deposito di note scritte, rinunciando liberamente e coscientemente alla partecipazione in presenza a detta udienza e/o a quelle successive”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Trecenta (RO) Parte_1 CP_1 in data 28.6.2008, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Trecenta
(RO) al n. 4, Parte II, Serie A dell'anno 2008.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di Rovigo alle udienze del 25.11.2020 e del 12.1.2021 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 739/2021, pubblicata il 14.10.2021 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Rovigo.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e del figlio minore , e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle Persona_2 stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Trecenta (RO) al
[...]
n. 4, Parte II, Serie A dell'anno 2008;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari