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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 22 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 95 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
,
[...] Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dagli Parte_21
Avv.ti Saverio Fatone e Simone Torre ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, alla via Flaminia, n.259;
APPELLANTI E
1 , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Potenza, al Corso XVIII Agosto n.46.
APPELLATO OGGETTO: Indennità di rischio- Appello avverso la sentenza n. 863/2022 del 15
novembre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, accogliere l'appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare il loro diritto all'indenniotà di rischio ex art.77 comma 2 lett. C) con condanna del convenuto al pagamento, in CP_1
favore di ciacuno di loro, della somma di euro 4.318,80, oltre accessori, ovvero della diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, il tutto con vittoria delel spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per il appellato: “ Voglia la Corte adita respingere l'appello, con conferma CP_1
della sentenza gravata, spese vinte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 luglio 2021 i ricorrenti, dipendenti inquadrati dal 2007 nel profilo di “assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza”, già in possesso della qualifica di “agente di P.S.”convenivano in giudizio il al fine Controparte_1
di ottenere il riconoscimento del loro diritto a percepire l'indennità di rischio, ex art.77
comma 2 lett.C) del CCNL realtiva all'ultimo quinquennio, previo accertamento
2 dell'esercizio delle mansioni di “agente di sicurezza” con possesso di tesserino di riconoscimento.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il , in persona del Controparte_1
p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso, CP_2
stante la sua infondatezza.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 15 novembre 2022, il giudice decideva la causa, respingeva il ricorso, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza il giudice affermava che la domenda di accertamento del diritto alla qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza non poteva trovare accoglimento in assenza di un esplecito riconoscimento normativo, stante l'intervenuta abrogazione dell'art.16 del R.D. n.3164/23 per effetto della Legge
n.246/2005, in combinato disposto con il D.Lgs.n.179/2009, così non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla Circolare del Mibac del 21 marzo 2007, in quanto antecedente all'abrogazione espressa nel 2009.
Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano appello nei confronti del
[...]
, in persona del con ricorso depositato in data 11 maggio CP_1 CP_3
2023, eccependo la non condivisibilità della sentenza, concludendo, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., il CP_1
appellato si costituiva nel giudizio di gravame, depositando memoeria difensiva, a sua volta, concludendo come in epigrafe. .
3 Disposto che l'udienza del 22 maggio 2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Deve porsi in luce, con una valenza assolutamente dirimente, che il mero possesso del tesserino di Agente di P.S. non assume alcuna rilevanza nell'ambito dei rapporti di lavoro in esame, salvo che non si traduca nello svolgimento di specifiche attività, tali da connotare la prestazione lavorativa e, quindi, determinare il diritto alle indennità
particolari che la contrattazione collettiva riconosce a quei lavoratori proprio in considerazione delle particolari attività poste in essere.
La contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti del
Mibac non prevede per chi è in possesso del tesserino di agente di P.S. un trattamento differenziato ripsetto ai collghi che svolgono le medesime attività e per il solo fatto della qualifica formale
Le attività in concreto poste in essere dagli appellanti, come emerse anche dal quadro probatorio raccolto in primo grado, si sostanziano nell'attività di vigilanza e custodia dei beni culturali nei luoghi loro assegnati;
attività di regolazione degli accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico secondo regolamenti e disposizioni di servizioi;
comunicazione di eventuali incidenti, danni, situazioni non ordinarie e/o di
4 pericolo alla struttura competente, richiedendo, previo avviso del dirigente,
l'intervento delle strutture pubbliche.
Non può, quindi, ritenersi dovuta l'indennità ex art.77 del CCNL di settore, riferendosi tale norma all'”Utilizzo Fondo Risoerse decentrate e, quindi, alle risorse rese disponibili per la contrattazione decentrata, con la conseguenza che solo le parti sociali possono determinare le ipotesi di “obiettivo disagio, rischio, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, come pure quelle implicanti “particolari responsabilità” che danno luogo all'indennità in parola, la cui determinazione, pertanto, non può essere stabilita direttamente in sede giurisdizionale.
Non risulta, né è stata indicata dai ricorrenti, la contrattazione integrativa che nell'ambito del Mibac abbia disposto la ripartizione dei fondi nel senso rappresentato con il ricorso di primo grado e reiterato in questo grado.
Non è stato, altresì, dedotto e provato lo svolgimento di mansioni differenziate inerenti l'esercizio di attività di pubblica sicurezza da parte degli odierni apepllanti e, quindi,
tale circostanza, unitamente all'assenza nell'ambito del appellato di una CP_1
norma che attribuisca rilevanza al mero possesso del tesserino di P.S., nonché l'assenza della contrattazione integrativa che stabilisca quali siano le condizioni di lavoro meritevoli dell'indennità ex art.77, determinano il rigetto del proposto appello con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
5 n.147/2022 – scaglione da euro 52.001,00 al euro 260.000,00 – parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 95 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023,
promosso da Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13
, Parte_14 Parte_15 Pt_16 Parte_17 Pt_18
nei
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
confronti del , in persona del avverso la Controparte_1 CP_3
sentenza n. 863/2022 del 15 novembre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida CP_1
in complessivi euro 4.997,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Dichiara gli appellanti, in solido tra loro, al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato o da versarsi, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002.
Potenza, 22 maggio 2025.
6 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 22 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 95 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
,
[...] Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Parte_15 Pt_16
Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dagli Parte_21
Avv.ti Saverio Fatone e Simone Torre ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, alla via Flaminia, n.259;
APPELLANTI E
1 , in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Potenza, al Corso XVIII Agosto n.46.
APPELLATO OGGETTO: Indennità di rischio- Appello avverso la sentenza n. 863/2022 del 15
novembre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, accogliere l'appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare il loro diritto all'indenniotà di rischio ex art.77 comma 2 lett. C) con condanna del convenuto al pagamento, in CP_1
favore di ciacuno di loro, della somma di euro 4.318,80, oltre accessori, ovvero della diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, il tutto con vittoria delel spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per il appellato: “ Voglia la Corte adita respingere l'appello, con conferma CP_1
della sentenza gravata, spese vinte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 luglio 2021 i ricorrenti, dipendenti inquadrati dal 2007 nel profilo di “assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza”, già in possesso della qualifica di “agente di P.S.”convenivano in giudizio il al fine Controparte_1
di ottenere il riconoscimento del loro diritto a percepire l'indennità di rischio, ex art.77
comma 2 lett.C) del CCNL realtiva all'ultimo quinquennio, previo accertamento
2 dell'esercizio delle mansioni di “agente di sicurezza” con possesso di tesserino di riconoscimento.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il , in persona del Controparte_1
p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso, CP_2
stante la sua infondatezza.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 15 novembre 2022, il giudice decideva la causa, respingeva il ricorso, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza il giudice affermava che la domenda di accertamento del diritto alla qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza non poteva trovare accoglimento in assenza di un esplecito riconoscimento normativo, stante l'intervenuta abrogazione dell'art.16 del R.D. n.3164/23 per effetto della Legge
n.246/2005, in combinato disposto con il D.Lgs.n.179/2009, così non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla Circolare del Mibac del 21 marzo 2007, in quanto antecedente all'abrogazione espressa nel 2009.
Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano appello nei confronti del
[...]
, in persona del con ricorso depositato in data 11 maggio CP_1 CP_3
2023, eccependo la non condivisibilità della sentenza, concludendo, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., il CP_1
appellato si costituiva nel giudizio di gravame, depositando memoeria difensiva, a sua volta, concludendo come in epigrafe. .
3 Disposto che l'udienza del 22 maggio 2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Deve porsi in luce, con una valenza assolutamente dirimente, che il mero possesso del tesserino di Agente di P.S. non assume alcuna rilevanza nell'ambito dei rapporti di lavoro in esame, salvo che non si traduca nello svolgimento di specifiche attività, tali da connotare la prestazione lavorativa e, quindi, determinare il diritto alle indennità
particolari che la contrattazione collettiva riconosce a quei lavoratori proprio in considerazione delle particolari attività poste in essere.
La contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti del
Mibac non prevede per chi è in possesso del tesserino di agente di P.S. un trattamento differenziato ripsetto ai collghi che svolgono le medesime attività e per il solo fatto della qualifica formale
Le attività in concreto poste in essere dagli appellanti, come emerse anche dal quadro probatorio raccolto in primo grado, si sostanziano nell'attività di vigilanza e custodia dei beni culturali nei luoghi loro assegnati;
attività di regolazione degli accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico secondo regolamenti e disposizioni di servizioi;
comunicazione di eventuali incidenti, danni, situazioni non ordinarie e/o di
4 pericolo alla struttura competente, richiedendo, previo avviso del dirigente,
l'intervento delle strutture pubbliche.
Non può, quindi, ritenersi dovuta l'indennità ex art.77 del CCNL di settore, riferendosi tale norma all'”Utilizzo Fondo Risoerse decentrate e, quindi, alle risorse rese disponibili per la contrattazione decentrata, con la conseguenza che solo le parti sociali possono determinare le ipotesi di “obiettivo disagio, rischio, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, come pure quelle implicanti “particolari responsabilità” che danno luogo all'indennità in parola, la cui determinazione, pertanto, non può essere stabilita direttamente in sede giurisdizionale.
Non risulta, né è stata indicata dai ricorrenti, la contrattazione integrativa che nell'ambito del Mibac abbia disposto la ripartizione dei fondi nel senso rappresentato con il ricorso di primo grado e reiterato in questo grado.
Non è stato, altresì, dedotto e provato lo svolgimento di mansioni differenziate inerenti l'esercizio di attività di pubblica sicurezza da parte degli odierni apepllanti e, quindi,
tale circostanza, unitamente all'assenza nell'ambito del appellato di una CP_1
norma che attribuisca rilevanza al mero possesso del tesserino di P.S., nonché l'assenza della contrattazione integrativa che stabilisca quali siano le condizioni di lavoro meritevoli dell'indennità ex art.77, determinano il rigetto del proposto appello con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
5 n.147/2022 – scaglione da euro 52.001,00 al euro 260.000,00 – parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 95 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023,
promosso da Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13
, Parte_14 Parte_15 Pt_16 Parte_17 Pt_18
nei
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
confronti del , in persona del avverso la Controparte_1 CP_3
sentenza n. 863/2022 del 15 novembre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di
Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida CP_1
in complessivi euro 4.997,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge;
3) Dichiara gli appellanti, in solido tra loro, al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato o da versarsi, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002.
Potenza, 22 maggio 2025.
6 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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