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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 305/2021
promossa
da
- appellante - Pt_1
Avv. Silvano Imbriaci Avv. Antonella Francesca Paola Micheli Avv. Marco Fallaci
contro
- appellato Controparte_1
Avv. Mauro Petruccioli
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 62/2021 del Tribunale di Arezzo Sezione Lavoro, pubblicata il 24.02.2021 non notificata.
All'udienza del 23.01.2025, all'esito della camera di consiglio, previo dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
In primo grado il ha opposto l'avviso di addebito, Controparte_1 notificato l'11.03.2020, con il quale l' ha chiesto al Comune il pagamento della Pt_1 somma di € 40.645,55, a titolo di scoperture contributive parziali, dal 1999 al 2011, relative 4 dipendenti/ex dipendenti, Persona_1 Persona_2 CP_2
, derivanti dal raffronto tra quanto versato e quanto
[...] Controparte_3 certificato dal ed inserito da nella posizione assicurativa. CP_1 Pt_1
Il Tribunale di Arezzo, in accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale avanzata dal ha annullato l'avviso di addebito, dichiarato CP_1 non dovute le somme in esso richiesto, compensando per intero le spese di lite tra le parti.
pagina 1 di 3 L' ha proposto appello avverso la errata declaratoria di prescrizione, sostenendo Pt_1 nel merito che il Comune non avesse dimostrato il pagamento della contribuzione in base all'imponibile contributivo dichiarato dallo stesso ente, a seguito di variazioni. Il costituitosi con memoria, ha chiesto la conferma della sentenza CP_1 appellata, in denegata ipotesi, di rideterminare la somma dovuta nel mino importo di legge. La Corte ha disposto la CTU contabile, limitatamente alle scoperture contributive per 3 lavoratori: BE 1997, 1998, 2007, 2011, IL 1997, 1998, 2001, 2006, CH 99, 99. Non è stata oggetto del quesito la posizione contributiva di VA 99 (€ 101,48), in quanto ritenuta non specificamente contestata dal
CP_1
Il CTU ha concluso: per non risulta scopertura, la contribuzione è stata versata differita, la CP_2 posizione è da azzerare. Per gli altri due posizioni contributive il CTU ha formulato due ipotesi: per risulta una differenza contributiva 1) di € 2,22 anno 1997; 2) di € Per_1
287,60 premio anno 99 erogato nel 1997; per risulta una differenza contributiva 1) di € 69,06 anni 1999 e 2001; 2) di € Per_2
247,87 anno1997 di cui una quota per premio anno 99 erogato nel 1997. L'ipotesi 1 nel caso venga considerato prevalente il valore della posizione assicurativa formata dall' rispetto alla ricostruzione degli imponibili sulla base Pt_1 dei cedolini, senza riallineamento dei dati. L'ipotesi 2 nel caso venga considerata prevalente la ricostruzione degli imponibili sulla base dei cedolini sul valore della posizione assicurativa, con riallineamento dei dati. All'esito della CTU le parti sono state invitate dalla Corte al verificare la definizione in via amministrativa. Nella pendenza della causa è sopravvenuta normazione primaria che, da gennaio 2024, qualora le pubbliche Amministrazioni procedano alla sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004, tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, prevede che non sono tenute, in forza dell'articolo 1 comma 131 della legge di Bilancio 2024 n. 231/2023, a dare prova dei relativi versamenti: “Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche …. sono tenute a trasmettere all' , ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, Pt_1 esclusivamente le denunce mensili… ;”, procedura da completarsi entro il 31.12.2024. Nelle note depositate dal Comune il 21.01.2025, l'ente ha documentato di avere terminato l'invio dei flussi DMA per tutti i dipendenti dal 17.12.2024 e di avere trasmesso anche le cd. contestazioni telematiche richieste dell' entro il Pt_1
10.01.2025 (l'08, il 09 e il 10.012025 ), termine assegnato dall' . Ha chiesto Pt_1 dichiarare cessata la materia del contendere, con spese compensate. Nelle note dell' depositate il 22.01.2025 l'Istituto ha dato atto che le denunce Pt_1 relative alla annualità fino al 12/2004 sono state accettate dall' (pur in Pt_1 presenza di alcune imprecisioni), che pertanto per questi periodo la materia del contendere era cessata. Ha inoltre dato atto che per gli anni successivi, il Comune
pagina 2 di 3 ha effettuato i versamenti in correzione. Ha quindi aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese. All'udienza di discussione le parti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate. Come da richiesta concorde delle parti viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.01.2025
La Consigliera est. Il Presidente
dr. Stefania Carlucci dr. Flavio Baraschi
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