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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione lavoro e Previdenza - in persona del giudice, dott. Ssa Federica
Acquaviva Coppola, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8883/2025 RG
avente ad OGGETTO: pagamento a carico del fondo di garanzia
TRA
, rapp.to e difeso, come da procura in atti del ricorso introduttivo, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dall' Avv. DOMENICO LICCARDI e dall'avv.to ALFONSO LICCARDI,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.tura dell'Istituto come da procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
- di avere lavorato alle dipendenze della fino al 29 febbraio 2020, quando si è Controparte_2 dimesso per giusta causa;
- che il Tribunale di Torino, con sentenza n.34 del 04.02.2020, dichiarava lo stato di insolvenza della predetta società, ponendo la stessa in amministrazione straordinaria;
- di avere provveduto a depositare istanza di insinuazione al passivo, chiedendo il riconoscimento dei crediti costituiti dalle retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la 13^
2019, il rateo 13^ di gennaio 2020, i ratei (7/12) di 14^ mensilità;
- di essere stato ammesso al passivo per l'importo di complessivi euro 3.768,97 per i crediti retributivi omessi, escludendosi altre richieste;
1 - che lo stato passivo veniva approvato e dichiarato esecutivo il 30.06.2022;
- che, in data 06.12.2022, presentava domanda all' sede di Napoli Vomero, per l'intervento CP_3 del Fondo di Garanzia per i Crediti Diversi dal TFR ex artt.1e 2 D.Lgs. 80/92;
- che, con nota datata 02.02.2024, l' accoglieva parzialmente la domanda e liquidava CP_4 complessivi 1.986,63 lordi per i crediti retributivi, 107,10 per interessi legali ed euro 11,72 per rivalutazione monetaria, operando la ritenuta fiscale a tassazione separata, il tutto per complessivi euro 1.621,20;
- che il ricorrente, pertanto, sarebbe rimasto creditore della ulteriore somma di euro € 1.007,91
(2.994,56 massimale - 1.986,63 corrisposti);
Alla luce di quanto premesso, il ricorrente chiedeva, il pagamento del residuo importo domandato in via amministrativa, € 1.007,91, a titolo di crediti di lavoro diversi dal TFR, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare deduceva la correttezza delle somme erogate al ricorrente in quanto le medesime sono state desunte dal Modello SR52 sottoscritto dal Responsabile della Procedura di amministrazione straordinaria che nell'ultima pagina dello stesso documento riporta il totale lordo dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione lorda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la la causa con sentenza.
In particolare parte ricorrente riformulava la domanda nelle note di trattazione del 4.4.25 rideterminando il quantum dovuto in euro 693,68 e nello specifico individuava le singole voci articolandole nei seguenti termini: due ratei 13^ 2019 (966,91 in busta paga 13^ 2019 x 2/12) euro 161,16; rateo 13^ gennaio 2020
(1.121,66 retrib.tabellare al 90% per part- time in busta gennaio 2020 x 1/12 ) 93,67 ; tre ratei 14^
2019/2020 per novembre-dicembre 2019 gennaio 2020 (1.121,66 x 3/12)280,41 per totali euro
535,03; differenza retrib. ord.rie (2.144.93 ammessi – 1.993,73 liquid.) 158,65.
Risulta pacifico tra le parti oltre che provato documentalmente che il ricorrente sia stato ammesso al passivo per € 2.635,09 per le retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020 nonché per € 3.768,97 per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità (cfr. buste paga e provvedimento di ammissione al passivo allegati al ricorso).
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata. Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore. La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 1 co. 5 d.lgs.
80/1992 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare, l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito, ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
2 Nel caso in esame, le contestazioni da parte dell' si concentrano sul fatto che gli importi a titolo di CP_3 mensilità aggiuntive non sono indicati nel modello SR52, da un lato, e, dall'altro lato, sulla sussumibilità dei crediti ancora vantati dal lavoratore a titolo di ratei per mensilità aggiuntive riferibili ad un periodo diverso dall'ultimo trimestre.
Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre evidenziare come la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall' non incide sulla fondatezza della pretesa CP_3 creditoria di parte ricorrente in quanto non ne costituisce un elemento costitutivo ma rappresenta solo ed esclusivamente l'adempimento di un onere di collaborazione della parte, in base al principio di correttezza, buona fede e di solidarietà ex art. 2 Cost., valutabile esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9231/2010) secondo cui “Il CP_ diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e CP_ regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da CP_ non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla CP_ massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2 co. 1
d.lgs. 80/1992 che fa riferimento solo ed esclusivamente ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”. Secondo
l'inequivoco dato letterale, sono sussumibili nella norma in esame solo ed esclusivamente le voci che hanno, da un lato natura retributiva, e dall'altro, siano riferibili all'ultimo trimestre di lavoro. Il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia, infatti, non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo.
CP_ A tal proposito l'art.
4.1.2 della circolare 53 del 7.3.2007 chiarisce come “possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati nell'ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; devono invece essere CP_ escluse l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute, l'indennità di malattia a carico dell' che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare”. In altre parole, nel caso in esame non sussiste il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre di lavoro dei ratei di tredicesima e di quattordicesima concernenti gli altri mesi del rapporto. Il lavoratore, infatti, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima a quanti sono i mesi di servizio prestato e pertanto, ai fini dell'operatività del Fondo di Garanzia, è possibile prendere in considerazione solo ed esclusivamente i ratei riferibili all'ultimo trimestre lavorato e non anche quelli concernenti le mensilità precedenti. Il concetto di riferibilità, infatti, si pone su un piano diverso rispetto a quello di esigibilità in quanto il primo fa riferimento all'arco temporale
3 da prendere in considerazione al fine della quantificazione del diritto di credito mentre il secondo riguarda la possibilità della riscossione. Tale discrimen si collega, dunque anche alla natura giuridica dell'obbligo a carico del Fondo di Garanzia. Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune.
Il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre, inoltre, rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire. Il che,
d'altra parte, è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa C-69/08) secondo cui
“dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nondimeno, a norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine
«retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre 2004, causa C-520/03, , Racc. Persona_1 pag. I-12065, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata)”.
Tali considerazioni sono implicitamente condivise anche dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
30712/2017), pronunciatasi su un caso di identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del credito dovuto a titolo di mensilità aggiuntive afferenti solo le ultime tre mensilità, secondo la quale
“secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza
26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005) - va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono", il diritto del lavoratore di ottenere dall' CP_3 in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla
L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva). E' stato altresì affermato che il
Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che
l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio CP_3
2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di
4 un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n.
9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).
CP_ Pertanto, la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1992. D'altronde
l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi CP_ subito all' (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme di legge sopraindicate”.
A ciò si aggiungono, inoltre, le ulteriori considerazioni espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per l'ente previdenziale di contestare la sussistenza dei presupposti normativi per l'operatività del Fondo di Garanzia.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 19277/2018), infatti, “18. Infatti, mentre è chiaro che la natura autonoma CP_ dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. 19. Non può, in particolare, ad avviso del Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a CP_ ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l'impossibilità per l' quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare la concreta operatività della regola di intervento del
Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n.
297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di questa
Corte sopra ricordata. […] 36. Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. In primo luogo perchè in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., CP_ inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall' il diritto alla tutela giudiziaria per preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal
D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed "(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione (...)". (Cass.
SS.UU.16508 del 2010)”.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, si aderisce ai conteggi redatti con note del 5.02.2025 in quanto immuni da vizi logici ed errori contabili, con la conseguenza che parte ricorrente ha diritto a complessivi euro 693,68 e nello specifico: due ratei 13^ 2019 (966,91 in busta paga 13^ 2019 x 2/12) euro 161,16; rateo 13^ gennaio 2020 (1.121,66 retrib.tabellare al 90% per part- time in busta gennaio 2020 x 1/12 )
93,67 ; tre ratei 14^ 2019/2020 per novembre-dicembre 2019 gennaio 2020 (1.121,66 x 3/12)280,41 per totali euro 535,03; differenza retrib. ord.rie (2.144.93 ammessi – 1.993,73 liquid.) 158,65.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
CP_
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' quale Fondo di Garanzia, al pagamento in favore di dell'importo di € 693,68 oltre interessi e rivalutazione dalla presentazione Parte_1 della domanda amministrativa e fino al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 341,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione;
Aversa, 10/04/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
6
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione lavoro e Previdenza - in persona del giudice, dott. Ssa Federica
Acquaviva Coppola, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8883/2025 RG
avente ad OGGETTO: pagamento a carico del fondo di garanzia
TRA
, rapp.to e difeso, come da procura in atti del ricorso introduttivo, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dall' Avv. DOMENICO LICCARDI e dall'avv.to ALFONSO LICCARDI,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.tura dell'Istituto come da procura in atti
CONVENUTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto:
- di avere lavorato alle dipendenze della fino al 29 febbraio 2020, quando si è Controparte_2 dimesso per giusta causa;
- che il Tribunale di Torino, con sentenza n.34 del 04.02.2020, dichiarava lo stato di insolvenza della predetta società, ponendo la stessa in amministrazione straordinaria;
- di avere provveduto a depositare istanza di insinuazione al passivo, chiedendo il riconoscimento dei crediti costituiti dalle retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la 13^
2019, il rateo 13^ di gennaio 2020, i ratei (7/12) di 14^ mensilità;
- di essere stato ammesso al passivo per l'importo di complessivi euro 3.768,97 per i crediti retributivi omessi, escludendosi altre richieste;
1 - che lo stato passivo veniva approvato e dichiarato esecutivo il 30.06.2022;
- che, in data 06.12.2022, presentava domanda all' sede di Napoli Vomero, per l'intervento CP_3 del Fondo di Garanzia per i Crediti Diversi dal TFR ex artt.1e 2 D.Lgs. 80/92;
- che, con nota datata 02.02.2024, l' accoglieva parzialmente la domanda e liquidava CP_4 complessivi 1.986,63 lordi per i crediti retributivi, 107,10 per interessi legali ed euro 11,72 per rivalutazione monetaria, operando la ritenuta fiscale a tassazione separata, il tutto per complessivi euro 1.621,20;
- che il ricorrente, pertanto, sarebbe rimasto creditore della ulteriore somma di euro € 1.007,91
(2.994,56 massimale - 1.986,63 corrisposti);
Alla luce di quanto premesso, il ricorrente chiedeva, il pagamento del residuo importo domandato in via amministrativa, € 1.007,91, a titolo di crediti di lavoro diversi dal TFR, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. In particolare deduceva la correttezza delle somme erogate al ricorrente in quanto le medesime sono state desunte dal Modello SR52 sottoscritto dal Responsabile della Procedura di amministrazione straordinaria che nell'ultima pagina dello stesso documento riporta il totale lordo dovuto al lavoratore a titolo di retribuzione lorda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la la causa con sentenza.
In particolare parte ricorrente riformulava la domanda nelle note di trattazione del 4.4.25 rideterminando il quantum dovuto in euro 693,68 e nello specifico individuava le singole voci articolandole nei seguenti termini: due ratei 13^ 2019 (966,91 in busta paga 13^ 2019 x 2/12) euro 161,16; rateo 13^ gennaio 2020
(1.121,66 retrib.tabellare al 90% per part- time in busta gennaio 2020 x 1/12 ) 93,67 ; tre ratei 14^
2019/2020 per novembre-dicembre 2019 gennaio 2020 (1.121,66 x 3/12)280,41 per totali euro
535,03; differenza retrib. ord.rie (2.144.93 ammessi – 1.993,73 liquid.) 158,65.
Risulta pacifico tra le parti oltre che provato documentalmente che il ricorrente sia stato ammesso al passivo per € 2.635,09 per le retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020 nonché per € 3.768,97 per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità (cfr. buste paga e provvedimento di ammissione al passivo allegati al ricorso).
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata. Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore. La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 1 co. 5 d.lgs.
80/1992 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare, l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito, ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
2 Nel caso in esame, le contestazioni da parte dell' si concentrano sul fatto che gli importi a titolo di CP_3 mensilità aggiuntive non sono indicati nel modello SR52, da un lato, e, dall'altro lato, sulla sussumibilità dei crediti ancora vantati dal lavoratore a titolo di ratei per mensilità aggiuntive riferibili ad un periodo diverso dall'ultimo trimestre.
Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre evidenziare come la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall' non incide sulla fondatezza della pretesa CP_3 creditoria di parte ricorrente in quanto non ne costituisce un elemento costitutivo ma rappresenta solo ed esclusivamente l'adempimento di un onere di collaborazione della parte, in base al principio di correttezza, buona fede e di solidarietà ex art. 2 Cost., valutabile esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9231/2010) secondo cui “Il CP_ diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e CP_ regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da CP_ non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla CP_ massima, ha ritenuto l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2 co. 1
d.lgs. 80/1992 che fa riferimento solo ed esclusivamente ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”. Secondo
l'inequivoco dato letterale, sono sussumibili nella norma in esame solo ed esclusivamente le voci che hanno, da un lato natura retributiva, e dall'altro, siano riferibili all'ultimo trimestre di lavoro. Il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia, infatti, non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo.
CP_ A tal proposito l'art.
4.1.2 della circolare 53 del 7.3.2007 chiarisce come “possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati nell'ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; devono invece essere CP_ escluse l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute, l'indennità di malattia a carico dell' che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare”. In altre parole, nel caso in esame non sussiste il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre di lavoro dei ratei di tredicesima e di quattordicesima concernenti gli altri mesi del rapporto. Il lavoratore, infatti, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima a quanti sono i mesi di servizio prestato e pertanto, ai fini dell'operatività del Fondo di Garanzia, è possibile prendere in considerazione solo ed esclusivamente i ratei riferibili all'ultimo trimestre lavorato e non anche quelli concernenti le mensilità precedenti. Il concetto di riferibilità, infatti, si pone su un piano diverso rispetto a quello di esigibilità in quanto il primo fa riferimento all'arco temporale
3 da prendere in considerazione al fine della quantificazione del diritto di credito mentre il secondo riguarda la possibilità della riscossione. Tale discrimen si collega, dunque anche alla natura giuridica dell'obbligo a carico del Fondo di Garanzia. Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune.
Il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre, inoltre, rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire. Il che,
d'altra parte, è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa C-69/08) secondo cui
“dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nondimeno, a norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine
«retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre 2004, causa C-520/03, , Racc. Persona_1 pag. I-12065, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata)”.
Tali considerazioni sono implicitamente condivise anche dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass.
30712/2017), pronunciatasi su un caso di identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del credito dovuto a titolo di mensilità aggiuntive afferenti solo le ultime tre mensilità, secondo la quale
“secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza
26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005) - va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono", il diritto del lavoratore di ottenere dall' CP_3 in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla
L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva). E' stato altresì affermato che il
Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che
l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio CP_3
2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di
4 un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n.
9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).
CP_ Pertanto, la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 richiamato dal D.Lgs. n. 80 del 1992. D'altronde
l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi CP_ subito all' (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme di legge sopraindicate”.
A ciò si aggiungono, inoltre, le ulteriori considerazioni espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per l'ente previdenziale di contestare la sussistenza dei presupposti normativi per l'operatività del Fondo di Garanzia.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 19277/2018), infatti, “18. Infatti, mentre è chiaro che la natura autonoma CP_ dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. 19. Non può, in particolare, ad avviso del Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a CP_ ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l'impossibilità per l' quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare la concreta operatività della regola di intervento del
Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n.
297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di questa
Corte sopra ricordata. […] 36. Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. In primo luogo perchè in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., CP_ inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall' il diritto alla tutela giudiziaria per preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal
D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed "(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione (...)". (Cass.
SS.UU.16508 del 2010)”.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, si aderisce ai conteggi redatti con note del 5.02.2025 in quanto immuni da vizi logici ed errori contabili, con la conseguenza che parte ricorrente ha diritto a complessivi euro 693,68 e nello specifico: due ratei 13^ 2019 (966,91 in busta paga 13^ 2019 x 2/12) euro 161,16; rateo 13^ gennaio 2020 (1.121,66 retrib.tabellare al 90% per part- time in busta gennaio 2020 x 1/12 )
93,67 ; tre ratei 14^ 2019/2020 per novembre-dicembre 2019 gennaio 2020 (1.121,66 x 3/12)280,41 per totali euro 535,03; differenza retrib. ord.rie (2.144.93 ammessi – 1.993,73 liquid.) 158,65.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
CP_
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' quale Fondo di Garanzia, al pagamento in favore di dell'importo di € 693,68 oltre interessi e rivalutazione dalla presentazione Parte_1 della domanda amministrativa e fino al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 341,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione;
Aversa, 10/04/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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