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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 580/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 580/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONADINI Parte_1 C.F._1
RAFFAELE
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANELLI
[...] P.IVA_1
ALESSANDRO
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/2/2025, proponeva opposizione al decreto n. 288 del Parte_1
14/1/2025 della di ingiunzione al pagamento di € 8.343,20 per aver, quale Controparte_1 proprietaria dell'area e committente, in violazione all'art. 43 comma 2 Legge Regionale 31/2008, eseguito la trasformazione del bosco in assenza di autorizzazione forestale in Comune di Cadorago (CO) su terreno identificato al catasto al mappale n. 403/p, foglio 9, mediante il taglio della vegetazione su una superficie 4000 mq, con la quasi completa eliminazione delle essenze presenti su 3000 mq e totale disboscamento di una superficie di circa 600 mq per la creazione di un'area giardino a pertinenza dell'adiacente fabbricato, per i seguenti motivi:
1. illogicità ed eccesso di potere nell'irrogazione della sanzione, in quanto come da autorizzazione
SITaB del 10.04.2023, per la durata di anni due, la parte di bosco preclusa al taglio era già stata oggetto di ripiantumazione, come da accertamento del Corpo Forestale del 22.1.2024, eseguito quando mancavano circa 14/15 mesi allo spirare del termine autorizzativo concesso dalla Regione,
pagina 1 di 2 2. rispetto delle prescrizioni ricevute dalla Lombardia, per aver fatto eseguire i lavori da CP_1
una ditta specializzata nel settore, previo ottenimento dei titoli autorizzativi.
Integrato il contraddittorio, si costituiva la che negava il fondamento Controparte_1 dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La ricorrente ha contestato l'illogicità e illegittimità dell'ingiunzione, per aver ottenuto la necessaria autorizzazione al taglio del bosco, mediante inserimento nel sistema regionale SITaB della relativa domanda in data 14.3.2023 di durata biennale e quindi, ancora valida, al momento dell'accertamento dei Carabinieri del 22/1/2024.
La ha invece sottolineato che non si era limitata al taglio del bosco (abbattimento di CP_1 Pt_1
un certo numero di alberi per ricavare il legname o per eliminare le piante malate, pericolose o secche art 50 co 1 L. reg. 31/2008), ma aveva realizzato un intervento di trasformazione del bosco, definito dall'art art. 43 co 1 L. reg. 31/2008 come “ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale”, che richiede l'autorizzazione rilasciata dagli enti forestali competenti ( co. 2), in quanto il taglio aveva interessato una superficie di 4000 mq, con la quasi completa eliminazione delle essenze presenti su 3000 mq e la creazione di un'area giardino su una superficie di circa 600 mq, a pertinenza dell'adiacente fabbricato e quindi, un cambio di destinazione d'uso del suolo, per la distruzione del bosco preesistente e utilizzazione dell'area per una finalità differente da quella originaria.
Per tale intervento non è sufficiente la “denuncia” del taglio del bosco, con procedura informatizzata tramite SITaB, che ne consente l'esecuzione immediata (art 9 co 1 reg. 5/2007), ma è necessario acquisire l'autorizzazione della ai sensi dell'art. 43 co 2 L. reg. 31/2008 e 7 reg. 5/2007. CP_1
In mancanza della necessaria autorizzazione della l'opposizione dev'essere respinta. CP_1
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00.
Como, 20/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 580/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONADINI Parte_1 C.F._1
RAFFAELE
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANELLI
[...] P.IVA_1
ALESSANDRO
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/2/2025, proponeva opposizione al decreto n. 288 del Parte_1
14/1/2025 della di ingiunzione al pagamento di € 8.343,20 per aver, quale Controparte_1 proprietaria dell'area e committente, in violazione all'art. 43 comma 2 Legge Regionale 31/2008, eseguito la trasformazione del bosco in assenza di autorizzazione forestale in Comune di Cadorago (CO) su terreno identificato al catasto al mappale n. 403/p, foglio 9, mediante il taglio della vegetazione su una superficie 4000 mq, con la quasi completa eliminazione delle essenze presenti su 3000 mq e totale disboscamento di una superficie di circa 600 mq per la creazione di un'area giardino a pertinenza dell'adiacente fabbricato, per i seguenti motivi:
1. illogicità ed eccesso di potere nell'irrogazione della sanzione, in quanto come da autorizzazione
SITaB del 10.04.2023, per la durata di anni due, la parte di bosco preclusa al taglio era già stata oggetto di ripiantumazione, come da accertamento del Corpo Forestale del 22.1.2024, eseguito quando mancavano circa 14/15 mesi allo spirare del termine autorizzativo concesso dalla Regione,
pagina 1 di 2 2. rispetto delle prescrizioni ricevute dalla Lombardia, per aver fatto eseguire i lavori da CP_1
una ditta specializzata nel settore, previo ottenimento dei titoli autorizzativi.
Integrato il contraddittorio, si costituiva la che negava il fondamento Controparte_1 dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La ricorrente ha contestato l'illogicità e illegittimità dell'ingiunzione, per aver ottenuto la necessaria autorizzazione al taglio del bosco, mediante inserimento nel sistema regionale SITaB della relativa domanda in data 14.3.2023 di durata biennale e quindi, ancora valida, al momento dell'accertamento dei Carabinieri del 22/1/2024.
La ha invece sottolineato che non si era limitata al taglio del bosco (abbattimento di CP_1 Pt_1
un certo numero di alberi per ricavare il legname o per eliminare le piante malate, pericolose o secche art 50 co 1 L. reg. 31/2008), ma aveva realizzato un intervento di trasformazione del bosco, definito dall'art art. 43 co 1 L. reg. 31/2008 come “ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale”, che richiede l'autorizzazione rilasciata dagli enti forestali competenti ( co. 2), in quanto il taglio aveva interessato una superficie di 4000 mq, con la quasi completa eliminazione delle essenze presenti su 3000 mq e la creazione di un'area giardino su una superficie di circa 600 mq, a pertinenza dell'adiacente fabbricato e quindi, un cambio di destinazione d'uso del suolo, per la distruzione del bosco preesistente e utilizzazione dell'area per una finalità differente da quella originaria.
Per tale intervento non è sufficiente la “denuncia” del taglio del bosco, con procedura informatizzata tramite SITaB, che ne consente l'esecuzione immediata (art 9 co 1 reg. 5/2007), ma è necessario acquisire l'autorizzazione della ai sensi dell'art. 43 co 2 L. reg. 31/2008 e 7 reg. 5/2007. CP_1
In mancanza della necessaria autorizzazione della l'opposizione dev'essere respinta. CP_1
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00.
Como, 20/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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