TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 226/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza del 18/06/2025
TRA
), rappresentata e di- Parte_1 C.F._1
fesa da Avv. AVENIA LUIGI – PARTE RICORRENTE –
E
), rap- Controparte_1 C.F._2
presentato e difeso da Avv. CALDERONI MARIA GIOVANNA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio concordatario con la parte resistente Controparte_3
in Bari in data 24/10/2005, unione dalla quale sono nate
[...]
due figlie, (9/04/2005) e (15.02.2013), Per_1 Per_2
Deduce che con sentenza n. 2312/2023 del 12.06.2023, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione personale dei co- niugi e che il resistente, oltre a disinteressarsi economicamente delle sue figlie, è stato attinto da una misura cautelare di avvicina- mento nei confronti suoi e delle stesse.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra essi e le figlie, come meglio specificato in ricorso, con condanna alle spese di lite.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo contesta quanto ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti tra i coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costitu- zione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e delle figlie;
alla medesima udienza, ri- tenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclu- sioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
2 MATRIMONIO” – La domanda di cessazione degli effetti civili conse- guenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni).
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere
3 trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti confermando il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
In particolare, quanto alla figlia minore, deve confermarsi il suo affidamento esclusivo alla madre, atteso che i comportamenti del resistente, che hanno determinato l'emissione nei suoi confronti della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie, escludono che egli possa utilmente partecipare, quanto meno allo stato, alla gestione anche quotidiana della vita della minore.
Parimenti, almeno temporaneamente, il padre potrà incon- trare la minore, previa acquisizione del consenso della stessa, solo in forma protetta ed in spazio neutro secondo un calendario da con- cordare con i servizi sociali territorialmente competenti.
Vanno, inoltre, confermate tutte le statuizioni di carattere economico relative alle figlie. In particolare, il contributo paterno al loro mantenimento deve essere confermato nella misura attual- mente in vigore, tenuto conto che non sono intervenute modifiche rilevanti delle condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca della separazione (2023) e l'assunto secondo il quale la figlia mag- giorenne avrebbe raggiunto l'autosufficienza economica è rimasta una mera allegazione, sfornito di prova.
Infine, il diritto della ricorrente all'assegno divorzile va di- chiarato insussistente sicché la relativa domanda va rigettata.
Invero, alla luce delle più recenti pronunce della S.C. in
4 materia (cfr., per tutte, Cass. Civ., SS.UU. n. 18287/2018), il para- metro di riferimento per la sua attribuzione è dato dalla pondera- zione unitaria di tutti i criteri richiamati dal più recente arresto giu- risprudenziale, ritenuti equiordinati, da effettuarsi attraverso l'esame del complessivo quadro fattuale desumibile dalla docu- mentazione in atti (cfr. Cass. Civ., 15-23/4/2019 n. 11177).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della comparazione delle rispettive condizioni economiche, è di tutta evidenza il difetto del requisito sia dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposi- zione della ricorrente sia dell'impossibilità di procurarseli per ra- gioni obiettive, avendo la stessa negli ultimi anni svolto regolar- mente attività lavorativa.
Anche sotto il profilo perequativo-compensativo la deliba- zione è sfavorevole alla ricorrente in quanto non vi è una sperequa- zione economico-patrimoniale tra le parti tale che necessiti di rie- quilibrio, in assenza di allegazioni della ricorrente circa specifiche aspettative di crescita professionale sacrificate unicamente in fa- vore della sua famiglia.
Le spese processuali seguono la soccombenza prevalente del resistente sul regime di affidamento della minore e sul contri- buto al mantenimento delle sue figlie e vanno poste per 2/3 a suo carico secondo la liquidazione di cui al dispositivo, comprensiva delle sole fasi di studio e introduttiva ridotte del 30% per la sempli- cità del giudizio, non essendo stata espletata attività istruttoria, e decisoria ridotta alla metà, da pagare in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patroci- nio;
il residuo terzo può essere compensato tra le parti in virtù della
5 soccombenza della ricorrente sulla domanda di assegno divorzile.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 07/01/2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bari in data 24/10/2005 tra , nata in Parte_1
BARI (BA) in data 17/06/1981, e Controparte_4
, nato in REPUBBLICA DOMINICANA in [...]
[...]
12/03/1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1086, parte II, serie A, anno 2005;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni adottate all'udienza del 18.06.2025;
5. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla ri- corrente;
6. CONDANNA il resistente al pagamento dei 2/3 delle spese di
6 giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 2.324,00, per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
e C.A.P. come per legge, da versare in favore dell'Erario;
7. COMPENSA tra le parti il residuo terzo di esse.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 226/2025, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e riservata per la decisione all'udienza del 18/06/2025
TRA
), rappresentata e di- Parte_1 C.F._1
fesa da Avv. AVENIA LUIGI – PARTE RICORRENTE –
E
), rap- Controparte_1 C.F._2
presentato e difeso da Avv. CALDERONI MARIA GIOVANNA
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimo- nio concordatario con la parte resistente Controparte_3
in Bari in data 24/10/2005, unione dalla quale sono nate
[...]
due figlie, (9/04/2005) e (15.02.2013), Per_1 Per_2
Deduce che con sentenza n. 2312/2023 del 12.06.2023, passata in cosa giudicata, è stata dichiarata la separazione personale dei co- niugi e che il resistente, oltre a disinteressarsi economicamente delle sue figlie, è stato attinto da una misura cautelare di avvicina- mento nei confronti suoi e delle stesse.
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra essi e le figlie, come meglio specificato in ricorso, con condanna alle spese di lite.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo contesta quanto ex adverso dedotto e chiede regolarsi i rapporti tra i coniugi e tra questi e la prole nei termini di cui alla propria comparsa di costitu- zione, e la condanna della parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i co- niugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e delle figlie;
alla medesima udienza, ri- tenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclu- sioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
2 MATRIMONIO” – La domanda di cessazione degli effetti civili conse- guenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente tra- scritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni).
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ri- corrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi espe- rito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evi- dente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascri- zione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere
3 trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti confermando il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi.
In particolare, quanto alla figlia minore, deve confermarsi il suo affidamento esclusivo alla madre, atteso che i comportamenti del resistente, che hanno determinato l'emissione nei suoi confronti della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie, escludono che egli possa utilmente partecipare, quanto meno allo stato, alla gestione anche quotidiana della vita della minore.
Parimenti, almeno temporaneamente, il padre potrà incon- trare la minore, previa acquisizione del consenso della stessa, solo in forma protetta ed in spazio neutro secondo un calendario da con- cordare con i servizi sociali territorialmente competenti.
Vanno, inoltre, confermate tutte le statuizioni di carattere economico relative alle figlie. In particolare, il contributo paterno al loro mantenimento deve essere confermato nella misura attual- mente in vigore, tenuto conto che non sono intervenute modifiche rilevanti delle condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca della separazione (2023) e l'assunto secondo il quale la figlia mag- giorenne avrebbe raggiunto l'autosufficienza economica è rimasta una mera allegazione, sfornito di prova.
Infine, il diritto della ricorrente all'assegno divorzile va di- chiarato insussistente sicché la relativa domanda va rigettata.
Invero, alla luce delle più recenti pronunce della S.C. in
4 materia (cfr., per tutte, Cass. Civ., SS.UU. n. 18287/2018), il para- metro di riferimento per la sua attribuzione è dato dalla pondera- zione unitaria di tutti i criteri richiamati dal più recente arresto giu- risprudenziale, ritenuti equiordinati, da effettuarsi attraverso l'esame del complessivo quadro fattuale desumibile dalla docu- mentazione in atti (cfr. Cass. Civ., 15-23/4/2019 n. 11177).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della comparazione delle rispettive condizioni economiche, è di tutta evidenza il difetto del requisito sia dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposi- zione della ricorrente sia dell'impossibilità di procurarseli per ra- gioni obiettive, avendo la stessa negli ultimi anni svolto regolar- mente attività lavorativa.
Anche sotto il profilo perequativo-compensativo la deliba- zione è sfavorevole alla ricorrente in quanto non vi è una sperequa- zione economico-patrimoniale tra le parti tale che necessiti di rie- quilibrio, in assenza di allegazioni della ricorrente circa specifiche aspettative di crescita professionale sacrificate unicamente in fa- vore della sua famiglia.
Le spese processuali seguono la soccombenza prevalente del resistente sul regime di affidamento della minore e sul contri- buto al mantenimento delle sue figlie e vanno poste per 2/3 a suo carico secondo la liquidazione di cui al dispositivo, comprensiva delle sole fasi di studio e introduttiva ridotte del 30% per la sempli- cità del giudizio, non essendo stata espletata attività istruttoria, e decisoria ridotta alla metà, da pagare in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patroci- nio;
il residuo terzo può essere compensato tra le parti in virtù della
5 soccombenza della ricorrente sulla domanda di assegno divorzile.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 07/01/2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_4
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce- lebrato in Bari in data 24/10/2005 tra , nata in Parte_1
BARI (BA) in data 17/06/1981, e Controparte_4
, nato in REPUBBLICA DOMINICANA in [...]
[...]
12/03/1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1086, parte II, serie A, anno 2005;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni adottate all'udienza del 18.06.2025;
5. RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla ri- corrente;
6. CONDANNA il resistente al pagamento dei 2/3 delle spese di
6 giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 2.324,00, per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
e C.A.P. come per legge, da versare in favore dell'Erario;
7. COMPENSA tra le parti il residuo terzo di esse.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7