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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12551/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12551/2023 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri
istituti di diritto di famiglia”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. Parte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, Via Q. Cataudella n. 14, C.F._1
presso lo studio dell'avv. RIVECCHIO LEANDRO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Via V. Bellini n. 62, presso C.F._2
lo studio dell'avv. GIULIANO DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dall'unione di e Parte_1
è nata la figlia , il 29.9.2013. Controparte_1 Persona_1
Nel corso del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo, e pertanto le ulteriori domande vanno ritenute abbandonate.
Nel merito, le domande delle parti, precisate in maniera congiunta, sono fondate e vanno accolte.
Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente.
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti,
vanno disciplinate come in dispositivo.
Va, poi, posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 220,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico erogato in favore della figlia minorenne venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé la Controparte_1
figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della Persona_1
figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), secondo le modalità concordate dalle parti e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 20,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 20,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività
del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Persona_1
dell'importo di Euro 220,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 10 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12551/2023 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri
istituti di diritto di famiglia”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. Parte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, Via Q. Cataudella n. 14, C.F._1
presso lo studio dell'avv. RIVECCHIO LEANDRO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Via V. Bellini n. 62, presso C.F._2
lo studio dell'avv. GIULIANO DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che dall'unione di e Parte_1
è nata la figlia , il 29.9.2013. Controparte_1 Persona_1
Nel corso del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo, e pertanto le ulteriori domande vanno ritenute abbandonate.
Nel merito, le domande delle parti, precisate in maniera congiunta, sono fondate e vanno accolte.
Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente.
Non va assegnata la casa familiare, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita possono essere disposte in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti,
vanno disciplinate come in dispositivo.
Va, poi, posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 220,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico erogato in favore della figlia minorenne venga percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la ricorrente;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé la Controparte_1
figlia minorenne compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e della Persona_1
figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), secondo le modalità concordate dalle parti e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 20,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 20,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività
del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Persona_1
dell'importo di Euro 220,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 10 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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