Art. 2.
Il comune, con appropriato strumento urbanistico, dovra' effettuare l'urbanizzazione della localita' destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio.
Il comune, con appropriato strumento urbanistico, dovra' effettuare l'urbanizzazione della localita' destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio.