Articolo 2 della Legge 4 agosto 1975, n. 407
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 settembre 1975
Art. 2.
Il comune, con appropriato strumento urbanistico, dovra' effettuare l'urbanizzazione della localita' destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio.
Entrata in vigore il 11 settembre 1975