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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/08/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 20/08/2025
N. 01421 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00558/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2025, proposto da
Res Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio, con domicilio digitale eletto alla PEC resambiente@legalmail.it;
contro
Comune di Pieve di Soligo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Botteon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Pieve di Soligo in ordine all'istanza di accesso presentata a mezzo PEC il 5 dicembre 2024 e integrata con PEC del 18 dicembre 2024. N. 00558/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve di Soligo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Nicola Bardino
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 marzo 2025, la società ricorrente, operante nell'ambito delle forniture connesse alla gestione delle emergenze e della connessa attività pianificatoria, espone di avere inoltrato al Comune di Pieve di Soligo un'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, diretta a ottenere l'ostensione della documentazione riguardante l'affidamento degli incarichi professionali “per la formazione e/o l'aggiornamento del piano di protezione civile comunale”. L'istanza di accesso, trasmessa a mezzo PEC il 5 dicembre 2024, è stata successivamente integrata, su richiesta dell'Ente, con un'ulteriore PEC del 18 dicembre 2024.
Il Comune non si è pronunciato nel termine di trenta giorni dal deposito dell'integrazione, sicché in ordine alla richiesta ostensiva si è perfezionato il silenzio- rigetto, in base all'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.
Ritenendo di essere legittimata a ottenere il rilascio della documentazione oggetto della propria istanza, la ricorrente, interessata a concorrere all'assegnazione di affidamenti in materia di gestione e pianificazione delle emergenze, ha impugnato in questa sede tale provvedimento di diniego.
Si è quindi costituito in giudizio il Comune di Pieve di Soligo, che ha resistito nel merito e in rito, eccependo, tra l'altro, sotto quest'ultimo profilo, l'irricevibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni, stabilito N. 00558/2025 REG.RIC.
dall'art. 116 cod. proc. amm., per l'instaurazione del giudizio avverso il diniego di accesso.
Alla camera di consiglio dell'11 giugno 2025 la causa è stata, quindi, posta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Invero, il termine di trenta giorni fissato dall'art. 116, cod. proc. amm., per proporre ricorso contro il diniego di accesso ai documenti ha natura perentoria.
Inoltre, come da tempo precisato dalla giurisprudenza, quando il ricorso sia diretto contro il silenzio-rigetto, perfezionatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241 del
1990, detto termine decorre dal perfezionarsi dell'omissione (T.A.R. Lazio, Sez. II, 10 giugno 2021, n. 6937).
Nel caso in esame il silenzio significativo si è formato il 17 gennaio 2025 e da tale data, pertanto, ha iniziato a decorrere il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 116, cod. proc. amm., per la proposizione del gravame, così da spirare inderogabilmente il
16 febbraio 2025.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato però consegnato all'Ufficiale giudiziario il 21 marzo 2025 e da questi notificato al Comune il 25 marzo 2025, ben oltre la scadenza del suddetto termine decadenziale (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.
III, 31 maggio 2016, n. 1116), e deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VENETO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate. N. 00558/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Bardino Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/08/2025
N. 01421 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00558/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2025, proposto da
Res Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio, con domicilio digitale eletto alla PEC resambiente@legalmail.it;
contro
Comune di Pieve di Soligo, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Botteon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Pieve di Soligo in ordine all'istanza di accesso presentata a mezzo PEC il 5 dicembre 2024 e integrata con PEC del 18 dicembre 2024. N. 00558/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve di Soligo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Nicola Bardino
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 marzo 2025, la società ricorrente, operante nell'ambito delle forniture connesse alla gestione delle emergenze e della connessa attività pianificatoria, espone di avere inoltrato al Comune di Pieve di Soligo un'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, diretta a ottenere l'ostensione della documentazione riguardante l'affidamento degli incarichi professionali “per la formazione e/o l'aggiornamento del piano di protezione civile comunale”. L'istanza di accesso, trasmessa a mezzo PEC il 5 dicembre 2024, è stata successivamente integrata, su richiesta dell'Ente, con un'ulteriore PEC del 18 dicembre 2024.
Il Comune non si è pronunciato nel termine di trenta giorni dal deposito dell'integrazione, sicché in ordine alla richiesta ostensiva si è perfezionato il silenzio- rigetto, in base all'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990.
Ritenendo di essere legittimata a ottenere il rilascio della documentazione oggetto della propria istanza, la ricorrente, interessata a concorrere all'assegnazione di affidamenti in materia di gestione e pianificazione delle emergenze, ha impugnato in questa sede tale provvedimento di diniego.
Si è quindi costituito in giudizio il Comune di Pieve di Soligo, che ha resistito nel merito e in rito, eccependo, tra l'altro, sotto quest'ultimo profilo, l'irricevibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni, stabilito N. 00558/2025 REG.RIC.
dall'art. 116 cod. proc. amm., per l'instaurazione del giudizio avverso il diniego di accesso.
Alla camera di consiglio dell'11 giugno 2025 la causa è stata, quindi, posta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Invero, il termine di trenta giorni fissato dall'art. 116, cod. proc. amm., per proporre ricorso contro il diniego di accesso ai documenti ha natura perentoria.
Inoltre, come da tempo precisato dalla giurisprudenza, quando il ricorso sia diretto contro il silenzio-rigetto, perfezionatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241 del
1990, detto termine decorre dal perfezionarsi dell'omissione (T.A.R. Lazio, Sez. II, 10 giugno 2021, n. 6937).
Nel caso in esame il silenzio significativo si è formato il 17 gennaio 2025 e da tale data, pertanto, ha iniziato a decorrere il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 116, cod. proc. amm., per la proposizione del gravame, così da spirare inderogabilmente il
16 febbraio 2025.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato però consegnato all'Ufficiale giudiziario il 21 marzo 2025 e da questi notificato al Comune il 25 marzo 2025, ben oltre la scadenza del suddetto termine decadenziale (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez.
III, 31 maggio 2016, n. 1116), e deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VENETO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate. N. 00558/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Bardino Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO