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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2156 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2156 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. FERRI MANOLA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. CIANI IRENE (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_3 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...] contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 13.09.2023, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 17.03.2025 e 27.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo di mutuo rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
2) ordinare al Comune di Riccione, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, con capacità di reddito e capacità lavorative e, pertanto, rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsivoglia mantenimento;
4) nulla disporre circa la casa coniugale, sita in Misano Adriatico (RN), via Domenico Cimarosa n. 26, non essendovene i presupposti di legge;
5) il IG. si impegna e si obbliga all'acquisto della quota del 50% dell'ex casa coniugale, di CP_1 proprietà della IG.ra , al prezzo di € 65.000,00 (sessantacinquemila), che verranno così Parte_1 corrisposti:
a) € 30.000,00 (trentamila/00), a titolo di caparra confirmatoria da corrispondersi entro e non oltre il
31/01/2025;
b) € 35.000,00 (trentacinquemila/00) entro e non oltre il 30/06/2025, quale termine essenziale, da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile;
c) detta cessione, che dovrà avvenire con separato atto notarile da stipularsi entro la suddetta data del
30/06/2025, avverrà a corpo e non a misura, con ogni pertinenza, azione e ragione inerente, servitù attiva e passiva, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene attualmente si trova, con tutti i mobili e suppellettili in esso contenuti.
Nella cessione sono inoltre compresi i proporzionali diritti di comproprietà delle parti comuni del fabbricato;
d) contestualmente alla stipula del rogito notarile sopra richiamato, ovvero entro la data del 30/06/2025, il IG. si impegna e si obbliga ad ottenere, da parte della banca mutuante, Parte_3 [...]
, il consenso all'accollo liberatorio del mutuo, previa adesione della banca medesima, CP_2 liberando, per l'effetto, la IG.ra da qualsivoglia debenza riguardante il richiamato Parte_1 finanziamento nei confronti dell'istituto finanziario mutuante, ex art 1273 c.c.
Resta inteso fra le parti che la presente condizione costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della stipula della cessione dell'immobile e, per l'effetto, il mancato avveramento della medesima comporterà, ipso iure, la risoluzione della promessa di cessione, con diritto, titolo e ragione della IG.ra di trattenere l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) corrisposto dal IG. alla Parte_1 CP_3 IG.ra a titolo di caparra confirmatoria;
Pt_1 e) ferme le agevolazioni fiscali di cui beneficia il passaggio di proprietà trattandosi di atto stipulato in materia familiare, il IG. si impegna e si obbliga, altresì, al pagamento nella Parte_3 misura del 100%, di qualsivoglia spesa, direttamente o indirettamente, connessa con la suddetta cessione
(a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: spese notarili, certificazione ape ecc.);
f) il IG. a far data dalla corrente rata di dicembre 2024, provvederà alla Parte_3 corresponsione del 100% dei ratei di mutuo residuo (contratto n. 00013869732), relativi al contratto di mutuo stipulato con , comprensivo di, eventuali, polizze assicurative, mallevando, ex CP_2 art. art. 1273 cc, comma 3, la IG.ra , da qualsivoglia responsabilità in ordine al mancato Parte_1 pagamento del rateo di mutuo e con diritto di quest'ultima ad una eventuale azione di rivalsa;
6) il IG. si impegna e si obbliga alla cessione, in favore della IG.ra , del veicolo CP_1 Parte_1
Ford Ecosport, Targata FJ430XM, telaio n. WF0BXXMRKBHM30097, entro e non oltre il 31/01/2025;
7) il IG. si impegna e si obbliga alla corresponsione, in favore della IG.ra della somma CP_1 Pt_1 di € 8.000,00 (ottomila/00) a titolo di rifusione spese lavori straordinari sull'immobile ex casa coniugale, entro e non oltre il 30/09/2025 a mezzo bonifico bancario e/o a mezzo assegno circolare;
8) le parti espressamente dichiarano che i richiamati trasferimenti patrimoniali, di cui ai capoversi 5a-5b-
5c-5d-5e-5f e 6 che precedono, costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale;
9) resta inteso fra le parti, che la IG.ra rilascerà l'immobile ex casa coniugale, Parte_1 contestualmente alla stipula del rogito notarile;
10) le parti, con la sottoscrizione del presente atto, riconoscono di avere risolto ogni rapporto patrimoniale intercorso e, sottoscrivendosi, dichiarano e confermano di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro, avendo concordemente disciplinato ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale intercorso e/o a qualunque altro titolo, anche relativo agli immobili in cointestazione,
11) Spese integralmente compensate tra le parti. I rispettivi difensori delle parti sottoscrivono anche per la liberazione delle stesse dal vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_3 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...] b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 131 Parte II Serie C Anno 2023 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 3.04.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2156 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. FERRI MANOLA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. CIANI IRENE (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_3 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...] contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 13.09.2023, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 17.03.2025 e 27.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo di mutuo rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
2) ordinare al Comune di Riccione, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, con capacità di reddito e capacità lavorative e, pertanto, rinunciano espressamente e reciprocamente a qualsivoglia mantenimento;
4) nulla disporre circa la casa coniugale, sita in Misano Adriatico (RN), via Domenico Cimarosa n. 26, non essendovene i presupposti di legge;
5) il IG. si impegna e si obbliga all'acquisto della quota del 50% dell'ex casa coniugale, di CP_1 proprietà della IG.ra , al prezzo di € 65.000,00 (sessantacinquemila), che verranno così Parte_1 corrisposti:
a) € 30.000,00 (trentamila/00), a titolo di caparra confirmatoria da corrispondersi entro e non oltre il
31/01/2025;
b) € 35.000,00 (trentacinquemila/00) entro e non oltre il 30/06/2025, quale termine essenziale, da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile;
c) detta cessione, che dovrà avvenire con separato atto notarile da stipularsi entro la suddetta data del
30/06/2025, avverrà a corpo e non a misura, con ogni pertinenza, azione e ragione inerente, servitù attiva e passiva, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene attualmente si trova, con tutti i mobili e suppellettili in esso contenuti.
Nella cessione sono inoltre compresi i proporzionali diritti di comproprietà delle parti comuni del fabbricato;
d) contestualmente alla stipula del rogito notarile sopra richiamato, ovvero entro la data del 30/06/2025, il IG. si impegna e si obbliga ad ottenere, da parte della banca mutuante, Parte_3 [...]
, il consenso all'accollo liberatorio del mutuo, previa adesione della banca medesima, CP_2 liberando, per l'effetto, la IG.ra da qualsivoglia debenza riguardante il richiamato Parte_1 finanziamento nei confronti dell'istituto finanziario mutuante, ex art 1273 c.c.
Resta inteso fra le parti che la presente condizione costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della stipula della cessione dell'immobile e, per l'effetto, il mancato avveramento della medesima comporterà, ipso iure, la risoluzione della promessa di cessione, con diritto, titolo e ragione della IG.ra di trattenere l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) corrisposto dal IG. alla Parte_1 CP_3 IG.ra a titolo di caparra confirmatoria;
Pt_1 e) ferme le agevolazioni fiscali di cui beneficia il passaggio di proprietà trattandosi di atto stipulato in materia familiare, il IG. si impegna e si obbliga, altresì, al pagamento nella Parte_3 misura del 100%, di qualsivoglia spesa, direttamente o indirettamente, connessa con la suddetta cessione
(a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: spese notarili, certificazione ape ecc.);
f) il IG. a far data dalla corrente rata di dicembre 2024, provvederà alla Parte_3 corresponsione del 100% dei ratei di mutuo residuo (contratto n. 00013869732), relativi al contratto di mutuo stipulato con , comprensivo di, eventuali, polizze assicurative, mallevando, ex CP_2 art. art. 1273 cc, comma 3, la IG.ra , da qualsivoglia responsabilità in ordine al mancato Parte_1 pagamento del rateo di mutuo e con diritto di quest'ultima ad una eventuale azione di rivalsa;
6) il IG. si impegna e si obbliga alla cessione, in favore della IG.ra , del veicolo CP_1 Parte_1
Ford Ecosport, Targata FJ430XM, telaio n. WF0BXXMRKBHM30097, entro e non oltre il 31/01/2025;
7) il IG. si impegna e si obbliga alla corresponsione, in favore della IG.ra della somma CP_1 Pt_1 di € 8.000,00 (ottomila/00) a titolo di rifusione spese lavori straordinari sull'immobile ex casa coniugale, entro e non oltre il 30/09/2025 a mezzo bonifico bancario e/o a mezzo assegno circolare;
8) le parti espressamente dichiarano che i richiamati trasferimenti patrimoniali, di cui ai capoversi 5a-5b-
5c-5d-5e-5f e 6 che precedono, costituiscono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale;
9) resta inteso fra le parti, che la IG.ra rilascerà l'immobile ex casa coniugale, Parte_1 contestualmente alla stipula del rogito notarile;
10) le parti, con la sottoscrizione del presente atto, riconoscono di avere risolto ogni rapporto patrimoniale intercorso e, sottoscrivendosi, dichiarano e confermano di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro, avendo concordemente disciplinato ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale intercorso e/o a qualunque altro titolo, anche relativo agli immobili in cointestazione,
11) Spese integralmente compensate tra le parti. I rispettivi difensori delle parti sottoscrivono anche per la liberazione delle stesse dal vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_3 alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...] b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 131 Parte II Serie C Anno 2023 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 3.04.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi