Art. 3.
L'istruttoria delle liquidazioni e transazioni relative ai risarcimenti di danni di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, e' affidata all'ufficio centrale o periferico presso il quale l'autoveicolo od il diverso mezzo meccanico e' in uso.
L'istruttoria delle liquidazioni e transazioni relative ai risarcimenti di danni di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, e' affidata all'ufficio centrale o periferico presso il quale l'autoveicolo od il diverso mezzo meccanico e' in uso.