Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 28/11/2025, n. 21462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21462 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21462/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10969/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per ottemperanza numero di registro generale 10969 del 2025, proposto da
Curia Giulia, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Annicchiarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8003/2025 resa da questa Sezione, a definizione del procedimento n. 11409/2024 R.G., in data 24 aprile 2025, notificata in data 29 aprile 2025 e non impugnata,
e quindi per la declaratoria di nullità/inefficacia e/o per l’annullamento
del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore Universitario di Prima fascia, Settore Concorsuale 05/D1 - Fisiologia, espresso dalla Commissione giudicatrice, nei confronti della parte ricorrente, pubblicato in data 1° agosto 2025, a seguito di riesame disposto da questa Sezione con la succitata sentenza;
e per la condanna
al rilascio del provvedimento di abilitazione di che trattasi;
ovvero in subordine la nomina
di un Commissario ad acta , affinché esegua ogni attività necessaria, anche procedimentale, per la rivalutazione della parte ricorrente in coerenza con quanto disposto dalla sentenza n. 8003/2025 di questa Sezione, redigendo la valutazione finale sull’abilitazione.
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Marco NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a., notificato il 25 settembre 2025, depositato in pari data, Curia Giulia - Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dove insegna Fisiologia, in seguito alla chiamata diretta, riservata ai vincitori del bando “Rientro dei Cervelli” da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca - ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8003/2025, resa da questa Sezione, a definizione del procedimento n. 11409/2024 R.G., in data 24 aprile 2025, notificata in data 29 aprile 2025 e non impugnata.
La ricorrente ha premesso, in punto di fatto, di aver presentato domanda per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di Prima Fascia per il S.C. 05/D1 - Fisiologia, nell’ambito della procedura indetta con D.D. 589 del 5 marzo 2021. La Commissione esprimeva in data 2 marzo 2023 un giudizio negativo di non idoneità, in relazione alle pubblicazioni presentate, pur avendo riconosciuto, in capo alla ricorrente, il possesso dei titoli ed il positivo superamento del c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018.
Avverso il predetto giudizio la ricorrente interponeva una (prima) impugnazione innanzi a questo Tribunale.
Con sentenza n. 5938/2024 del 26 marzo 2024, la Sezione III bis accoglieva il predetto ricorso, evidenziando come, in particolare, “ né nel giudizio collegiale, né nei giudizi individuali, le singole pubblicazioni risultano essere state analizzate specificamente e non risultano indicate le ragioni poste alla base delle ritenute criticità, che vengono pertanto solo apoditticamente affermate ”.
A seguito della predetta sentenza, il Ministero dell’Università e della Ricerca disponeva il riesame della domanda della ricorrente mediante la nomina di una nuova Commissione esaminatrice.
Con provvedimento pubblicato il 30 luglio 2024, veniva dichiarata (nuovamente) la non idoneità della ricorrente; nel predetto (secondo) riesame, la (nuova) Commissione esprimeva una valutazione in peius sui titoli presentati - invero non oggetto di contestazione nella prima valutazione - e reiterava il medesimo giudizio negativo sulle pubblicazioni, con riferimento agli aspetti già evidenziati nella prima valutazione negativa.
Con sentenza n. 8003/2025 del 24 aprile 2025 - oggetto del presente giudizio per ottemperanza - questa Sezione accoglieva nuovamente il gravame interposto dalla parte ricorrente, rilevando come la nuova Commissione fosse incorsa nei medesimi errori commessi dalla precedente Commissione nell’ambito del primo giudizio.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca procedeva quindi alla nomina di un’ulteriore Commissione per il (secondo) riesame della domanda della ricorrente, che si concludeva, ancora una volta, con un giudizio negativo di non idoneità, comunicato il 1° agosto 2025.
Ciò posto, la parte ricorrente, deducendo che il predetto giudizio di rivalutazione sarebbe non conforme con il decisum di cui alla predetta sentenza n. 8003/2025 di questa Sezione, ha articolato le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con unico ed articolato motivo, è stata censurata la violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio n. 8003/2025 - nullità del nuovo giudizio di non idoneità - eccesso di potere per illogicità manifesta, arbitrarietà, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. In particolare, la parte ricorrente si duole che la nuova Commissione avrebbe inopinatamente ampliato l’ambito di valutazione sui giudizi relativi alle pubblicazioni su aspetti non toccati dalla ottemperanda sentenza; la Commissione avrebbe poi rivalutato in peius le predette pubblicazioni e sarebbe nuovamente incorsa nel difetto di motivazione a riguardo dei profili evidenziati nella succitata sentenza con riferimento all’apporto individuale della ricorrente nei lavori in collaborazione ed alla rilevanza delle stesse nella comunità scientifica di riferimento; inoltre la Commissione non avrebbe spiegato perché le reviews sarebbero di qualità inferiore rispetto alle altre pubblicazioni e perché le pubblicazioni ritenute di minor pregio avrebbero avuto un peso preponderante rispetto alla maggioranza delle pubblicazioni di qualità elevata.
1.2. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità/inefficacia del provvedimento di diniego del 1° agosto 2025 e condannarsi l’Amministrazione intimata al rilascio dell’abilitazione agognata; in via subordinata, ha chiesto nominarsi un Commissario ad acta per il nuovo riesame e per il rilascio del provvedimento agognato.
2. In data 1° ottobre 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca.
3. Con memoria depositata il 10 novembre 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
4. In data 21 novembre 2025, la difesa erariale ha prodotto in giudizio, tra l’altro, una relazione dell’Amministrazione con la quale sono state contestate le deduzioni contenute nel ricorso.
5. Alla Camera di Consiglio del 26 novembre 2025, fissata con il rito speciale per la trattazione del ricorso, la causa è stata infine introitata per la decisione.
6. Il ricorso per ottemperanza - regolare e tempestivo in rito - è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini seguenti.
6.1. La parte ricorrente lamenta che, con il provvedimento del 1° agosto 2025 in questa sede impugnato, la Commissione - nominata in esecuzione della sentenza n. 8003/2025, pubblicata il 24 aprile 2025, notificata il 29 aprile 2025 e non impugnata, per il riesame della domanda presentata per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di Prima Fascia per il S.C. 05/D1 - Fisiologia, nell’ambito della procedura indetta con D.D. 589 del 5 marzo 2021 - avrebbe violato il decisum contenuto nella predetta pronuncia giurisdizionale.
In particolare, la parte ricorrente evidenzia che la Commissione avrebbe, in primo luogo, ampliato indebitamente l’oggetto della rinnovazione, rivalutando tutte le pubblicazioni e modificando in peius valutazioni ormai confermate in quanto non impugnate; in secondo luogo, non sarebbero state esplicitate le ragioni per cui l’apporto della ricorrente nei lavori collettanei dovrebbe ritenersi non enucleabile, essendosi limitata la Commissione ad enunciare meri rilievi numerici, privi di argomentazione; la predetta Commissione, poi, avrebbe reiterato la medesima svalutazione tipologica delle reviews già censurata con la sentenza n.8003/2025, senza confrontarsi con il rilievo sulle eventuali criticità riguardanti soltanto una parte minoritaria delle pubblicazioni rispetto ai lavori originali ed innovativi; la Commissione non avrebbe neanche chiarito quale peso effettivo tali criticità avrebbero inciso sulla valutazione conclusiva, benché tale chiarimento fosse l’oggetto stesso della rinnovazione del giudizio ed ignorato che la candidata ricorrente aveva ottenuto valutazioni positive sulla maggioranza delle pubblicazioni, rendendo un giudizio finale sproporzionato, irragionevole ed illogico.
A fronte di tali deduzioni, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha replicato con una propria relazione, eccependo come non vi sarebbe alcuna discrasia tra quanto deciso con la sentenza n. 8003/2025 di questa Sezione e il provvedimento impugnato in questa sede.
6.2. Ritiene il Collegio che le doglianze sopra articolate siano condivisibili.
Orbene, occorre, preliminarmente, esplicitare quale sia il contenuto della sentenza ottemperanda e, successivamente, verificare se la Commissione abbia (o meno) dato esecuzione a quanto ivi stabilito.
Ed invero, per quel che qui rileva, nella sentenza n. 8003/2025, questa Sezione ha censurato, tra l’altro, l’operato della Commissione nella parte in cui essa non ha (nuovamente) motivato adeguatamente a riguardo dell’apporto individuale della candidata ricorrente nelle opere in collaborazione (così reiterando lo stesso vizio di motivazione del primo giudizio annullato con la sentenza n. 5938/2024) e le ragioni per le quali le opere ritenute di minor valore scientifico, tra cui le reviews (peraltro la minoranza tra quelle presentate), abbiano avuto un peso decisivo ai fini della valutazione negativa.
In particolare, nella predetta sentenza è stato evidenziato che “ il Collegio che la Commissione non abbia adeguatamente spiegato, ancora una volta, la ragione per la quale, in alcuni lavori in collaborazione (peraltro non indicati) non sarebbe enucleabile l’apporto individuale [“risulta ben enucleabile in 9 su 16 prodotti scientifici nei quali la candidata è primo o ultimo autore (4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 numero delle pubblicazioni sulla domanda)], né viene chiarito se tale carenza sia stata (o meno) determinante nel giudizio (finale) complessivo, tenuto conto che nella maggior parte delle stesse (9 su 16) l’apporto risulta invece chiaramente riscontrabile. È vero che rispetto al precedente giudizio - nel quale la motivazione si presentava, sul punto, manifestamente carente - la (nuova) Commissione si è sforzata di riempire di contenuto il proprio sindacato, ma anche questa volta non è riuscita a rendere chiaramente intellegibile il proprio ragionamento. ”. Ed inoltre “ Sotto altro profilo, risulta ancora più evidente l’apoditticità del giudizio, in relazione alla valutazione per quanto riguarda il criterio dell’originalità e della innovatività delle pubblicazioni, dal momento che non risulta, ancora una volta, esplicitato il ragionamento sotteso al giudizio negativo espresso, il quale risulta fondato (anche, ma non solo) sulla base della mera tipologia di alcune pubblicazioni presentate (rassegne scientifiche, progress report e prefazione editoriale), in assenza di una predeterminazione dei criteri a riguardo da parte della Commissione, tenuto conto che le predette (n. 7) costituiscono una minoranza dei lavori presentati rispetto invece agli articoli scientifici veri e propri (n. 9.)”.
Il Giudice della cognizione ha quindi accolto il ricorso disponendo l’annullamento in parte qua nei limiti e nei termini sopra indicati ed ha quindi ordinato un nuovo riesame da parte di una nuova Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a..
Ebbene, nel provvedimento di diniego del 1° agosto 2025 - emesso, come si è detto, in ottemperanza della sentenza de qua - la Commissione, seppur con ampia motivazione dei singoli Commissari nei giudizi individuali, ha, di fatto, per un verso, ampliato il thema decidendum per avere riesaminato tutte e 16 le pubblicazioni presentate anche per profili non inerenti a quelli oggetto di annullamento e, per altro verso, è incorsa nel difetto di motivazione per quanto riguarda la rilevanza e, quindi, la “decisività” delle pubblicazioni c.d. minori rispetto all’economia complessiva del giudizio stesso.
Quanto al primo aspetto, osserva questo Giudice dell’ottemperanza come la Commissione non poteva riesaminare in toto tutte le pubblicazioni a riguardo di tutti i criteri di valutazione di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016, tenuto conto che nel precedente giudizio tali aspetti non erano stati oggetto di censura; in particolare, nel riesame qui impugnato i Commissari si sono (indebitamente) peritati di svolgere valutazioni sul contenuto delle pubblicazioni estranee rispetto al decisum della sentenza n. 8003/2025, dal momento che quest’ultimo doveva ritenersi circoscritto esclusivamente alla (ri)valutazione di quelle opere (numericamente minoritarie) ritenute non del tutto originali (ossia le pubblicazioni n. 4, 7, 10, 13, 14 e 3).
Per quanto riguarda, poi, il dedotto vizio di motivazione, questo Collegio rileva come i Commissari non abbiano poi spiegato adeguatamente le ragioni per le quali le reviews non possano avere una rilevanza positiva ai fini della valutazione positiva, né il motivo per il quale in alcune opere collettanee l’apporto individuale non sia riconoscibile (quando nella maggioranza delle predette tale elemento è stato positivamente accertato, ossia le pubblicazioni 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16) ed infine la ragione ultima del perché le predette pubblicazioni (come già detto minoritarie) abbiano avuto un peso decisivo ai fini del diniego.
Ed infatti, mentre i giudizi individuali si risolvono in approfondite disamine di tutte le pubblicazioni presentate (esorbitando peraltro dai compiti assegnati dal Giudice della cognizione), il giudizio collegiale risulta, ancora una volta, carente proprio sui predetti aspetti censurati nella sentenza n. 8003/2025.
Ne consegue, quindi, che la Commissione, nominata per il riesame della domanda della parte ricorrente, abbia travisato il contenuto della predetta sentenza, errando nell’esercitare i propri poteri di rivalutazione delle pubblicazioni presentate.
6.3. Tanto premesso, per le ragioni sopra evidenziate, il provvedimento impugnato è palesemente contrario alle statuizioni contenute nella ottemperanda sentenza e, quindi, va dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 21 septies della Legge n. 241/1990 e ss.mm. per violazione e/o elusione del giudicato.
6.4. Occorre ora verificare se sia possibile (o meno) condannare l’Amministrazione al rilascio del provvedimento agognato, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e ) c.p.a., così come espressamente chiesto dalla parte ricorrente con il ricorso.
A tal proposito, questo Collegio evidenzia che, essendo il giudizio di ottemperanza esteso al merito, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. a ) c.p.a., non vi sono ostacoli al sindacato sulla fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, non ostando le preclusioni imposte dall’art. 31, comma 3, c.p.a., qualora sia possibile accertare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (vedi in questi termini, T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 4 agosto 2025, n. 15263).
Ciò chiarito, in considerazione della valutazione (positiva) complessivamente svolta dalla precedente Commissione nel giudizio annullato con la sentenza n. 8003/2025 a riguardo della maggioranza delle pubblicazioni presentate - ove è stata ivi esplicitata la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016 - e non avendo, di contro, spiegato la nuova Commissione, nel provvedimento qui dichiarato nullo, perché le opere di minor rilievo abbiano (o meno) avuto un peso dirimente ai fini del decidere, deve ritenersi, in omaggio al principio di ragionevolezza, che l’odierna ricorrente sia in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore scientifico di riferimento.
6.5. Per le ragioni sopra illustrate, in accoglimento del ricorso l’Amministrazione intimata va altresì condannata al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e ) c.p.a..
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione e vengono liquidate, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità del provvedimento impugnato e, visto l’art. 34, comma 1, lett. e ) c.p.a., condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al rilascio del provvedimento richiesto.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre IVA e CPA, e accessori, come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NE | EL Caminiti |
IL SEGRETARIO