Decreto cautelare 14 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00509/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02987/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2987 del 2025, proposto da
OU DJ Daouadji, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Decreto Prot. nr. 630 imm. - datato 12.12.2024, notificato il 21.03.2025, con il quale la Questura di Caserta ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AN TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Questore di Caserta ha respinto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal cittadino straniero odierno ricorrente.
Il diniego fonda la sua motivazione sulla mancata dimostrazione di redditi provenienti dalla dichiarata attività lavorativa per l’anno 2023.
Con un’unica censura è dedotta l’illegittimità del gravato diniego per violazione degli art. 2,3,13,16,27,97 Cost. – violazione e falsa applicazione, art. 5 comma 5 e 6, art. 9, art. 22 comma 9, del d.lgs. 25.07.1998 n.286 - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere.
Deduce il ricorrente che l’art. 5 comma V del decreto legislativo n. 286 del 1998prevede che il rinnovo rilascio del permesso di soggiorno possa essere rifiutato, quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato.
Nel caso in esame la Questura non avrebbe tenuto conto – nonostante la richiesta di riesame – che nel 2024 ha regolarmente svolto regolare attività di lavoro autonomo e prodotto reddito così come da dichiarazione persone fisiche allegata.
Altresì il ricorrente ad oggi risulta regolarmente assunto come lavoratore subordinato a tempo indeterminato presso una ditta di costruzioni così come da modello Uni-Lav allegato.
Ad oggi, dunque, la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno risulta essere completa di tutta la documentazione necessaria al rinnovo del titolo richiesto e la permanenza del soggetto in Italia ovvero fissa dimora – certificato di residenza – e fonti certe e lecite di reddito – dichiarazione reddito 2024 e contratto di lavoro attuale.
Il ricorso è fondato come, peraltro, anticipato in sede cautelare.
L’art. 5, comma 5, del d. lgs 286 del 1998 dispone che, nella valutazione dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno, qualora si tratti di irregolarità amministrative sanabili, l’amministrazione valuti le sopravvenienze.
Nel caso di specie, la mancanza del requisito reddituale in capo al ricorrente, di certo non costituisce una mera irregolarità, bensì una carenza sostanziale.
Tuttavia, il ricorrente, ha dimostrato che per l’anno 2024, ha conseguito un reddito da attività lavorativa ed ha dedotto una sopravvenienza sostanziale, rappresentata dalla titolarità di un rapporto di lavoro subordinato – peraltro comprovato in giudizio- idonea a determinare una positiva valutazione della sussistenza in capo al cittadino straniero dei requisiti alloggiativi e reddituali.
Ritiene il Collegio di poter fare applicazione, anche nel caso di specie, dei principi della giurisprudenza che – sia pure in riferimento alla diversa fattispecie di revoca del nulla osta- valorizzano il possesso da parte del cittadino straniero dei requisiti alloggiativi e reddituali che comprovano la sua integrazione nel territorio nazionale.
In sede di riedizione del potere, dunque, l’amministrazione dovrà valutare le evidenziate sopravvenienze ai fini del rilascio del titolo di soggiorno.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le pareti le spese del giudizio.
Rilevato che nelle more della definizione della causa, il ricorrente ha integrato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio mediante deposito del codice fiscale e della richiesta di attestazione consolare di mancanza di redditi, l’istanza va accolta.
Conseguentemente va disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente. Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 “ ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ”. Nella fattispecie, si ritiene congrua la liquidazione in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), tenuto conto della limitata difficoltà della controversia e della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida all’avvocato Gianluca Valentino l’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO UD, Presidente
AN TA, Consigliere, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TA | NO UD |
IL SEGRETARIO