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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1626/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. LASORTE FRANCESCA come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. RUSSI ROSSANA e dall' Avv. MARTINA ZANTEDESCHI,
come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 09/07/2025 le parti, con nota di deposito del 04/07/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett.b) della Legge 01.12.1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 13.05.2000 tra i sig.ri Pt_1
ed trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marano di
[...] Controparte_1
Valpolicella (VR) al n.2 / Parte II / Serie A / anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
b) Assegnare alla sig.ra con la quale convive il figlio la casa Controparte_1 Per_1
coniugale sita in Pescantina (VR), Via Mons. Vicentini n.26, interno 1, sino alla data del 31.08.2026,
termine entro il quale la sig.ra si impegna a lasciare la predetta abitazione, Controparte_1
previa corresponsione della somma di cui alla lettera d) che segue.
Il sig. osterrà tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile ivi comprese le Parte_1
spese relative alle forniture di energia elettrica, acqua e gas della casa coniugale sino a quando resterà presso la casa coniugale con . Controparte_1 Per_1
c) Disporre a carico del sig. il mantenimento di , sino Parte_1 Per_1
all'autosufficienza economica del figlio, per l'importo di € 473,76 da rivalutarsi annualmente in base all'aggiornamento del costo della vita rilevato dall'Istat a far data dal mese di agosto 2025, oltre al
100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive che si rendessero necessarie e/od opportune per , secondo le indicazioni del Protocollo Famiglia in vigore, dal Per_1
13.12.2024, presso il Tribunale di Verona di cui le parti hanno ricevuto copia.
L'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra CP_1
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori e comunicate al sig.
con congruo anticipo (di almeno 15 giorni) rispetto al termine di pagamento. Il padre si Pt_1
pagina 2 di 6 impegna a rimborsare alla madre le spese straordinarie di da quest'ultima Per_1
eventualmente anticipate, a seguito di esibizione di idonea documentazione fiscale.
Il sig. ascia a disposizione di , sino all'autosufficienza economica di quest'ultimo, Pt_1 Per_1
l'appartamento di sua proprietà sito in Pescantina (VR), Via Mons. Vicentini n.26, interno 2, nel caso in cui il figlio decida di non convivere più con la madre quando quest'ultima lascerà la casa coniugale.
Nel caso in cui decidesse di abitare nell'appartamento sito all'interno 2, il sig. i Per_1 Pt_1
farà carico delle spese dell'abitazione (ivi comprese le utenze) sino all'autosufficienza economica del figlio.
d) Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8 della Legge n.898/1970 e successive modifiche, e,
dunque, a titolo di una tantum divorzile, il sig. si obbliga a corrispondere alla Parte_1
sig.ra l'importo di € 40.000,00, che verrà corrisposto nei seguenti termini: Controparte_1
- € 10.000,00 entro 5 giorni dallo scambio del presente accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori;
- € 10.000,00 entro il 09.09.2025;
- € 20.000,00 entro il 31.07.2026.
Nel caso in cui il sig. non corrispondesse la predetta somma, anche solo in parte, la sig.ra Pt_1
procrastinerà l'uscita dalla casa coniugale sino al pagamento dell'integrale somma di € CP_1
40.000,00, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo.
Le parti chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare equo e congruo l'importo complessivo di €
40.000,00 corrisposto a titolo di una tantum ex art. 5 comma 8 Legge n.898/1970 da Pt_1
[...] Controparte_1
e) Il sig. agherà alla sig.ra quanto dovuto a titolo di rivalutazione dell'assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento dei figli e per € 2.978,69, di cui € 548,37 a titolo di rivalutazione Per_2 Per_1
assegno mantenimento per il periodo giugno 2020-febbraio 2023 ed € 2.430,32 a titolo di Per_2
rivalutazione assegno mantenimento per il periodo giugno 2020-giugno 2025. Tale Per_1
pagina 3 di 6 somma sarà pagata dal sig. corrispondendo, oltre a quanto dovuto a titolo di mantenimento Pt_1
per , l'ulteriore somma di € 30,00 mensili fino ad estinzione del debito. Qualora il sig. Per_1
mettesse il versamento anche di una sola rata di arretrati la sig.ra vrà diritto di Pt_1 CP_1
agire immediatamente per l'intero.
f) In considerazione dell'autosufficienza economica di si chiede di revocare l'obbligo di Per_2
mantenimento di quest'ultima in capo al sig. isposto in sede di separazione. Pt_1
g) Con l'esatto adempimento di quanto previsto alla lettera d) che precede, le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente il loro rapporto matrimoniale.
h) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 Legge n.247/2012.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con alle condizioni ivi formulate. Controparte_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio, mentre contestatava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 9 luglio 2025, i procuratori delle parti e le parti, davano atto che nelle more avevano trovato un accordo con le conclusioni concordi, formulate nei termini di cui in epigrafe, di cui alle istanze dep. 04.07.2025; alla stessa udienza del 09 luglio 2025, le parti sentite personalmente confermavano che non c'era stata riconciliazione e dunque vi era la volontà di divorziare.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole - nata a [...]
Verona il 09.02.2001, C.F. e nato a [...] il C.F._3 Parte_2
pagina 4 di 6 04.05.2002, C.F. - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle C.F._4
condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MARANO DI VALPOLLICELLA (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, dall'accordo di separazione, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Verona il 02/10/2017, con autorizzazione del Procuratore della Repubblica del 09/10/2017, annotata all'estratto dell'Atto di matrimonio, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle istanze dep. 04/07/2025
e richiamate all'udienza del 09/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MARANO DI
VALPOLLICELLA (VR) il 13/05/2000 tra e Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 6 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di MARANO DI
VALPOLLICELLA (VR) (al n.2 / Parte II / Serie A / anno 2000), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 04/07/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MARANO DI
VALPOLLICELLA (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15.7.2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1626/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. LASORTE FRANCESCA come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. RUSSI ROSSANA e dall' Avv. MARTINA ZANTEDESCHI,
come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 6 All'udienza del 09/07/2025 le parti, con nota di deposito del 04/07/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett.b) della Legge 01.12.1970 n.898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 13.05.2000 tra i sig.ri Pt_1
ed trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marano di
[...] Controparte_1
Valpolicella (VR) al n.2 / Parte II / Serie A / anno 2000, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
b) Assegnare alla sig.ra con la quale convive il figlio la casa Controparte_1 Per_1
coniugale sita in Pescantina (VR), Via Mons. Vicentini n.26, interno 1, sino alla data del 31.08.2026,
termine entro il quale la sig.ra si impegna a lasciare la predetta abitazione, Controparte_1
previa corresponsione della somma di cui alla lettera d) che segue.
Il sig. osterrà tutte le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile ivi comprese le Parte_1
spese relative alle forniture di energia elettrica, acqua e gas della casa coniugale sino a quando resterà presso la casa coniugale con . Controparte_1 Per_1
c) Disporre a carico del sig. il mantenimento di , sino Parte_1 Per_1
all'autosufficienza economica del figlio, per l'importo di € 473,76 da rivalutarsi annualmente in base all'aggiornamento del costo della vita rilevato dall'Istat a far data dal mese di agosto 2025, oltre al
100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive che si rendessero necessarie e/od opportune per , secondo le indicazioni del Protocollo Famiglia in vigore, dal Per_1
13.12.2024, presso il Tribunale di Verona di cui le parti hanno ricevuto copia.
L'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra CP_1
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori e comunicate al sig.
con congruo anticipo (di almeno 15 giorni) rispetto al termine di pagamento. Il padre si Pt_1
pagina 2 di 6 impegna a rimborsare alla madre le spese straordinarie di da quest'ultima Per_1
eventualmente anticipate, a seguito di esibizione di idonea documentazione fiscale.
Il sig. ascia a disposizione di , sino all'autosufficienza economica di quest'ultimo, Pt_1 Per_1
l'appartamento di sua proprietà sito in Pescantina (VR), Via Mons. Vicentini n.26, interno 2, nel caso in cui il figlio decida di non convivere più con la madre quando quest'ultima lascerà la casa coniugale.
Nel caso in cui decidesse di abitare nell'appartamento sito all'interno 2, il sig. i Per_1 Pt_1
farà carico delle spese dell'abitazione (ivi comprese le utenze) sino all'autosufficienza economica del figlio.
d) Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8 della Legge n.898/1970 e successive modifiche, e,
dunque, a titolo di una tantum divorzile, il sig. si obbliga a corrispondere alla Parte_1
sig.ra l'importo di € 40.000,00, che verrà corrisposto nei seguenti termini: Controparte_1
- € 10.000,00 entro 5 giorni dallo scambio del presente accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori;
- € 10.000,00 entro il 09.09.2025;
- € 20.000,00 entro il 31.07.2026.
Nel caso in cui il sig. non corrispondesse la predetta somma, anche solo in parte, la sig.ra Pt_1
procrastinerà l'uscita dalla casa coniugale sino al pagamento dell'integrale somma di € CP_1
40.000,00, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo.
Le parti chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare equo e congruo l'importo complessivo di €
40.000,00 corrisposto a titolo di una tantum ex art. 5 comma 8 Legge n.898/1970 da Pt_1
[...] Controparte_1
e) Il sig. agherà alla sig.ra quanto dovuto a titolo di rivalutazione dell'assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento dei figli e per € 2.978,69, di cui € 548,37 a titolo di rivalutazione Per_2 Per_1
assegno mantenimento per il periodo giugno 2020-febbraio 2023 ed € 2.430,32 a titolo di Per_2
rivalutazione assegno mantenimento per il periodo giugno 2020-giugno 2025. Tale Per_1
pagina 3 di 6 somma sarà pagata dal sig. corrispondendo, oltre a quanto dovuto a titolo di mantenimento Pt_1
per , l'ulteriore somma di € 30,00 mensili fino ad estinzione del debito. Qualora il sig. Per_1
mettesse il versamento anche di una sola rata di arretrati la sig.ra vrà diritto di Pt_1 CP_1
agire immediatamente per l'intero.
f) In considerazione dell'autosufficienza economica di si chiede di revocare l'obbligo di Per_2
mantenimento di quest'ultima in capo al sig. isposto in sede di separazione. Pt_1
g) Con l'esatto adempimento di quanto previsto alla lettera d) che precede, le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente il loro rapporto matrimoniale.
h) Le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate fra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 Legge n.247/2012.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con alle condizioni ivi formulate. Controparte_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio, mentre contestatava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
All'udienza del 9 luglio 2025, i procuratori delle parti e le parti, davano atto che nelle more avevano trovato un accordo con le conclusioni concordi, formulate nei termini di cui in epigrafe, di cui alle istanze dep. 04.07.2025; alla stessa udienza del 09 luglio 2025, le parti sentite personalmente confermavano che non c'era stata riconciliazione e dunque vi era la volontà di divorziare.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole - nata a [...]
Verona il 09.02.2001, C.F. e nato a [...] il C.F._3 Parte_2
pagina 4 di 6 04.05.2002, C.F. - e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle C.F._4
condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MARANO DI VALPOLLICELLA (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, dall'accordo di separazione, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Verona il 02/10/2017, con autorizzazione del Procuratore della Repubblica del 09/10/2017, annotata all'estratto dell'Atto di matrimonio, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle istanze dep. 04/07/2025
e richiamate all'udienza del 09/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MARANO DI
VALPOLLICELLA (VR) il 13/05/2000 tra e Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 6 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di MARANO DI
VALPOLLICELLA (VR) (al n.2 / Parte II / Serie A / anno 2000), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 04/07/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MARANO DI
VALPOLLICELLA (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15.7.2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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