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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 596/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUGADA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Lodi,
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal signor e dalla Parte_1
signora in IN (PV) il 27 settembre 2011 trascritto nel registro del comune CP_1
Parte II serie C n.8 anno 2011 e trascritto poi nel comune di San Giuliano Milanese, località dove hanno posto la residenza della casa coniugale, in data 30 settembre 2011 Parte II Serie C
pagina 1 di 3 n.48 2011; ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di San Giuliano
Milanese (MI) e di IN (PV) di provvedere alle conseguenti annotazioni”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 31.3.2025 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando lo scioglimento del matrimonio civile contratto con CP_1
benché regolarmente citata, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia all'udienza del 20.6.2025.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in IN (PV) in data Parte_1 CP_1
27.9.2011 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 8 parte 2 serie C anno
2011; doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti hanno provveduto a chiedere la separazione con accordo di separazione del 20.5.2016 concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese iscritto nei registri di matrimonio del medesimo Comune al numero 49, parte 2 Serie C anno 2016, confermato poi con la dichiarazione di separazione trascritta in Comune di San Giuliano
Milanese al n. 65 Parte.2 Serie C anno 2016.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata dal ricorrente, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Nulla sulle spese, stante la natura della controversia e il carattere necessario della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e i quali si Parte_1 CP_1
sono sposati con matrimonio civile in IN (PV) in data 27.9.2011 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 8 parte 2 serie C anno 2011);
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN (PV) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 24.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUGADA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia il Tribunale di Lodi,
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal signor e dalla Parte_1
signora in IN (PV) il 27 settembre 2011 trascritto nel registro del comune CP_1
Parte II serie C n.8 anno 2011 e trascritto poi nel comune di San Giuliano Milanese, località dove hanno posto la residenza della casa coniugale, in data 30 settembre 2011 Parte II Serie C
pagina 1 di 3 n.48 2011; ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di San Giuliano
Milanese (MI) e di IN (PV) di provvedere alle conseguenti annotazioni”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 31.3.2025 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando lo scioglimento del matrimonio civile contratto con CP_1
benché regolarmente citata, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia all'udienza del 20.6.2025.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in IN (PV) in data Parte_1 CP_1
27.9.2011 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 8 parte 2 serie C anno
2011; doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti hanno provveduto a chiedere la separazione con accordo di separazione del 20.5.2016 concluso dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese iscritto nei registri di matrimonio del medesimo Comune al numero 49, parte 2 Serie C anno 2016, confermato poi con la dichiarazione di separazione trascritta in Comune di San Giuliano
Milanese al n. 65 Parte.2 Serie C anno 2016.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata dal ricorrente, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Nulla sulle spese, stante la natura della controversia e il carattere necessario della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e i quali si Parte_1 CP_1
sono sposati con matrimonio civile in IN (PV) in data 27.9.2011 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 8 parte 2 serie C anno 2011);
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di IN (PV) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 24.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 3 di 3