Sentenza 24 dicembre 2002
Massime • 1
In materia di pensione di invalidità, la salvezza dei diritti acquisiti prevista dall'art. 9, comma secondo, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 - nel testo risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 1995 - riguarda esclusivamente il diritto a fruire delle prestazioni in riferimento alla meno elevata misura dell'invalidità stabilita anteriormente alla modifica realizzata con il decreto del Ministro della sanità del 12 marzo 1992, adottato ai sensi dell'art. 2 del succitato D.Lgs., non già il diritto ad ottenere la pensione sociale sostitutiva di quella di invalidità alle più favorevoli condizioni reddituali stabilite per l'accesso a quest'ultima prestazione in favore dei mutilati ed invalidi civili dichiarati tali dopo il sessantacinquesimo anno di età.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18309 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC LE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO URZÌ BRANCATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 53/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 07/04/99 - R.G.N. 85/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato SGROI per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Messina confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 21 gennaio 1994 - appellata da IA IC, quale erede di ET IZ - con la quale era stata rigettata la domanda proposta dallo stesso ET IZ, nei confronti dell'INPS, per ottenere la pensione sociale - sostitutiva di quella di invalidità civile - alle più favorevoli condizioni reddituali stabilite per l'accesso a quest'ultima prestazione, con decorrenza da data successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in base al rilievo che, alla stessa data, il IZ era, bensì, in possesso dello stato d'invalidità (dei 100%) - accertato dalla competente Commissione sanitaria provinciale in data 1^ luglio 1986 - ma non era stato tuttavia adottato, durante il periodo di vigenza (dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) del non convertito decreto-legge n. 495 del 1997, il provvedimento di liquidazione della pensione e, peraltro,
era in possesso del più favorevole requisito reddituale (come di ogni altra "condizione"), per l'accesso al trattamento per invalidità civile, ma non già del requisito corrispondente, previsto per la pensione pretesa (quella sociale, appunto). Avverso la sentenza d'appello, IA IC, quale erede di ET IZ, propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L'Istituto intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione.
1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 8 e 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509), nonché vizio di motivazione
(art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - IA IC, quale erede di ET IZ, censura la sentenza impugnata per avere negato allo stesso ET IZ la pensione sociale - sostitutiva di quella di invalidità civile - alle più favorevoli condizioni reddituali stabilite per l'accesso a quest'ultima prestazione, con decorrenza da data successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sebbene fosse in possesso dello stato d'invalidità (del 100%) - accertato dalla competente Commissione sanitaria provinciale in data 10 luglio 1986 - e ne avesse, quindi, già ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario, in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, con la conseguenza che "restano salvi i diritti acquisiti" (ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo).
Il ricorso non è fondato.
2. Invero, alla stregua dell'art. 13, comma 3, della l. 30 dicembre 1991 n. 412 - che ne reca l'interpretazione autentica,
avendo chiarito il significato che aveva dato luogo a contrasti giurisprudenziali, e, proprio in quanto tale, ha superato lo scrutinio di costituzionalità (vedi Corte cost. n. 454 del 1992), oltre ad avere efficacia retroattiva - la disposizione (art. 1, comma 2, legge 21 marzo 1988, n. 93) recante la sanatoria degli effetti del non convertito decreto-legge 9 dicembre 1987 n. 495 - che, a sua volta interpretando automaticamente gli art. 10 e 11 l. 18 dicembre 1973 n. 854, e l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 16, aveva riconosciuto il diritto alla pensione sociale - sostitutiva di quella di invalidità civile - alle più favorevoli condizioni reddituali stabilite per l'accesso a quest'ultima prestazione, anche a favore dei mutilati ed invalidi civili dichiarati tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - si verifica solo nel caso in cui, entro il periodo di vigenza (ossia entro il 7 febbraio 1988) del decreto-legge non convertito (n. 495 del 1987, cit., appunto), sia intervenuto il provvedimento dell'Inps di liquidazione della pensione sociale sostitutiva, mentre non rileva la sola adozione di atti prodromici (quale, nella specie, l'accertamento del requisito sanitario, da parte della competente Commissione sanitaria provinciale, in data 1^ luglio 1986).
In tal senso, è l'orientamento - ormai consolidato - della giurisprudenza di legittimità (dopo la sentenza n. 1618/1993 delle sezioni unite - che ha composto il contrasto giurisprudenziale precedente - vedine le sentenze, ad essa conformi, n. 7807/2001, 11506, 5760, 11368, 1645, 274/95, 11086, 8109/94, 124872 12240/93 della sezione lavoro).
La sentenza impugnata si e uniformata al principio di diritto enunciato - che questa Corte intende ribadire - e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse dalla ricorrente.
3. Affatto diversi sono, invece, i diritti ed, in genere, gli effetti, che intende salvaguardare la sanatoria invocata dalla ricorrente (di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291). È ben vero, infatti, che la disposizione citata (art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 509/88, appunto) fa "salvi i diritti acquisiti dai cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni".
Tuttavia la prevista salvaguardia risulta stabilita in relazione alla "elevazione" (da "superiore ai due terzi" al 74 per cento) - con la decorrenza fissata contestualmente (dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità, recante la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 509 del 1988) - della riduzione della capacità lavorativa, richiesta per l'accesso all'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili (di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche).
La Corte costituzionale (sentenza n. 209 del 1995), poi, ha sostanzialmente esteso la medesima salvaguardia anche ai diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda - presentata anteriormente alla data - di, decorrenza della prevista elevazione della riduzione della capacità lavorativa (all'entrata in vigore, cioè, del decreto del Ministro della sanità, recante la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 509 del 1988) - sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, solo posteriormente a tale data (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 647/97 10534, 6368, 5317, 4118/96). Tuttavia si tratta della salvaguardia di "diritto" - all'assegno, in favore dei mutilati ed invalidi civili, acquisito con requisito sanitario più favorevole (riduzione della capacità lavorativa "superiore ai due terzi", anziché del 74 per cento) - affatto diverso dal "diritto" - che qui interessa - alla pensione sociale, sostitutiva di quella di invalidità, alle più favorevoli condizioni reddituali stabilite per l'accesso a quest'ultima prestazione, (anche) a favore dei mutilati ed invalidi civili dichiarati tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato.
Tuttavia la ricorrente non va condannata alla rifusione delle spese processuali (art. 152 disp. att. C.p.c., come si legge dopo Corte cost. n. 85 del 1979).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2002