Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18309
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Sentenza 24 dicembre 2002

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In materia di pensione di invalidità, la salvezza dei diritti acquisiti prevista dall'art. 9, comma secondo, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 - nel testo risultante a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 1995 - riguarda esclusivamente il diritto a fruire delle prestazioni in riferimento alla meno elevata misura dell'invalidità stabilita anteriormente alla modifica realizzata con il decreto del Ministro della sanità del 12 marzo 1992, adottato ai sensi dell'art. 2 del succitato D.Lgs., non già il diritto ad ottenere la pensione sociale sostitutiva di quella di invalidità alle più favorevoli condizioni reddituali stabilite per l'accesso a quest'ultima prestazione in favore dei mutilati ed invalidi civili dichiarati tali dopo il sessantacinquesimo anno di età.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18309
    Data del deposito : 24 dicembre 2002

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