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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/12/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 118 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GR) il 24.01.1969, ivi residente in [...], el.te dom.to alla
Spezia in Viale San Bartolomeo 103 presso e nello studio dell'Avv.to Daniele
Bordigoni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
(P. IVA , in persona del Dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
nella sua qualità di procuratore, rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
prof. Marco Marazza e OM De Feo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fidelia Dompetrini, sito in Follonica (GR), Via Giacomelli n. 2/b,
giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA OGGETTO: riconoscimento mansioni superiori.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: RICORRE “Al Tribunale di Grosseto – Giudice del lavoro eligendo –
perché, previa fissazione di udienza nanti a sé, in accoglimento del presente ricorso,
1. Accerti e dichiari la riconducibilità delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente
al superiore 5° livello del CCNL Telecomunicazioni nonché il suo diritto ad essere
inquadrato in detto livello nel periodo 18.07.2007 - 1.4.2011 o da altra data meglio vista
e per l'effetto condanni la società convenuta, in persona del suo legale rapp.te
protempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dal
medesimo maturate nel periodo 18.07.2007 – 01.04.2016 che ammontano ad euro
14.519,17 od altra somma meglio vista. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria
al saldo.
2. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Convenuta: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
a) in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo
del presente giudizio per tutti i motivi sopra esposti;
b) nel merito, rigettare il ricorso e le domande tutte in quanto integralmente infondate;
c) in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 Parte_1
rappresentava di aver precedentemente promosso avanti a questo
Tribunale di Grosseto (n.r.g. 83/2021) un ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di ottenere il superiore inquadramento nel V livello e la condanna della Società al pagamento delle differenze retributive.
Pag. 2 di 9 Nella precedente causa egli aveva dedotto (i) d'essere assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società Controparte_1
con la qualifica di impiegato e inquadramento al livello 4° del
[...]
CCNL Telecomunicazioni sin dal 1991; (ii) d'aver iniziato a svolgere sin dal 2007 mansioni di tecnico trasmissivo onfield tx assurance &
delivery integrato nell'area geografica della provincia di Grosseto e più in generale degli ambiti territoriali rientranti nella direzione dell'unità produttiva aziendale di Follonica;
(iii) che nel corso della propria lunga esperienza lavorativa aveva accresciuto le proprie competenze tecnico-specialistiche, anche attraverso specifici percorsi formativi aziendali teorici e pratici aventi a oggetto materie del settore delle telecomunicazioni;
(iv) che da tempo risalente svolge quindi in autonomia funzione di presidio degli impianti e degli apparati della parte “alta” delle reti di trasmissione, che garantiscono la linea a interi gruppi di utenti o soggetti collettivi,
sia attraverso l'installazione e il collaudo dei nuovi apparati (cd.
attività di delivery) che attraverso l'attività di manutenzione, quindi di controllo e riparazione dei guasti su tale rete (cd. attività di
assurance); (v) che l'attività dei tecnici trasmissivi, comprensiva della configurazione e riconfigurazione dei software dei vari apparati installati all'interno di strutture afferenti alla cd. clientela
“top/business” (Forze dell'Ordine, Enti Locali, Poste Italiane, ASL,
Tribunali etc.) si esercita su impianti di fascia alta, viene svolta da un numero ristretto di lavoratori specializzati ed è più complessa rispetto alle attività di riparazione che vengono svolte da semplici tecnici di rete a favore degli utenti privati e (vi) di essere l'unico
Pag. 3 di 9 tecnico trasmissivo dell'unità di Follonica a risultare inquadrato al
4° livello contrattuale, mentre tutti gli altri quattro colleghi risultano inquadrati al superiore livello 5°.
Con sentenza n. 165 pubbl. il 23.11.2022 questo Tribunale del lavoro, in accoglimento integrale del ricorso, accertava e dichiarava che il ricorrente aveva diritto a essere inquadrato nel 5° livello del
CCNL del settore Telecomunicazioni a far data dal 1.4.2011 e condannava al pagamento in suo favore delle CP_1
differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento maturate dal 1.4.2016.
Con sentenza n. 190/2024 pubbl. il 26/03/2024 (doc. 14) la Sezione
Lavoro della Corte d'Appello di Firenze respingeva l'appello di
, confermando la sentenza impugnata. CP_1
Tale seconda pronuncia non veniva fatta oggetto di impugnazione.
Nel presente ricorso il deduce espressamente che nel Parte_1
precedente, pur avendo svolto mansioni superiori dal 2007, aveva tuttavia deliberatamente proposto domanda di accertamento e condanna solo con riferimento al periodo temporale decorrente dal
1.4.2011. A sostengo di tale nuova iniziativa evidenziava che, con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione,
innovando il proprio orientamento interpretativo, aveva sancito il principio in forza del quale “Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e
del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
Pag. 4 di 9 adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei
diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro”.
Ritenendo quindi non prescritti i diritti di natura economica sorgenti dal superiore inquadramento per il periodo antecedente a quello già oggetto di riconoscimento, chiede con il presente ricorso che il Tribunale voglia riconoscere la riconducibilità delle mansioni in concreto svolte al superiore livello 5° del CCNL
Telecomunicazioni e il diritto a essere inquadrato in detto livello nel periodo 18.07.2007 - 1.4.2011, con la condanna della società
convenuta al pagamento delle differenze retributive dal medesimo maturate nel periodo 18.07.2007 – 01.04.2016, pari alla somma di euro 14.519,17, oltre interessi e rivalutazione, come sopra più
compiutamente riportato.
2. Si è costituita tempestivamente sollevando Controparte_1
eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per abuso del processo e comunque per essere coperta la domanda dal giudicato implicito ed esterno formatosi a seguito della precedente pronuncia. Nel merito, deduceva che le mansioni in concreto svolte dal rispecchiavano puntualmente l'inquadramento Parte_1
formale al 4° livello del suddetto CCNL, essendo riconducibili a quelle della figura di “specialista di interventi tecnici”. Sollevava
Pag. 5 di 9 inoltre eccezione di prescrizione delle somme eventualmente residuanti a differenza.
3. Riconosciutane la natura documentale, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa mediante sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
***
4. Sulle eccezioni preliminari.
5. Fondata è l'eccezione secondo cui la domanda è coperta da giudicato.
Il principio secondo cui "il giudicato copre il dedotto e il deducibile" indica che la sentenza passata in giudicato ha effetto vincolante non solo sulle questioni esplicitamente sollevate
(dedotte), ma anche su quelle che, pur non espressamente dedotte,
erano implicitamente contenute nel contesto del caso sottoposto e potevano essere proposte (deducibili).
La modifica di posizioni giurisprudenziali non può, di per sé,
consentire di estendere il petitum, cioè l'oggetto della domanda,
oltre i limiti già definiti dal giudicato.
Peraltro si evidenzia come la modifica nel caso in esame, lungi peraltro dall'aver risolto in via definitiva un'annosa questione in quanto tuttora oggetto di dibattito, si fa risalire dal al Parte_1
settembre 2022, data di pubblicazione della sentenza della
Cassazione n. 26246/2022, laddove la sentenza di primo grado di questo Tribunale, la n. 165/2022, è stata pubblicata alla fine di novembre del 2022 su ricorso introdotto dal nel febbraio Parte_1
Pag. 6 di 9 2021, quindi ben prima dell'intervento della pronuncia (a sezioni semplici) richiamata a motivazione della nuova iniziativa giudiziale. Il che vale a dire che, all'epoca, v'era ancor più
incertezza sulla questione giuridica sottoposta in ordine al dies a quo
del termine prescrizionale.
6. Sotto altro profilo, la proposizione di una seconda domanda,
giustificata solo dall'esito favorevole in altra causa di questioni di diritto rilevanti anche nella causa sottoposta per seconda, comporta un inammissibile frazionamento della pretesa creditoria (più che un abuso dello strumento processuale in quanto, rispetto alla parte della domanda azionata con la seconda causa, non vi è stato alcun pregresso accertamento del credito).
Invero le pretese creditorie che, pur avendo origine in diversi fatti costitutivi, fanno capo a un unico rapporto complesso possono essere avanzate in distinti giudizi solo a fronte della dimostrazione della sussistenza, in capo al creditore, di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (così,
ad esempio, Cass. ord. n. 25480/2023).
Nel caso specifico l'interesse non è individuabile nel mero mutamento di posizioni giurisprudenziali, la cui valutazione non è
stata richiesta dalla parte – per libera scelta – al giudice chiamato a deliberare sull'unico rapporto complesso, riducendo il petitum a una sola parte di esso.
Peraltro qui non si verte in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo, né può dirsi che tale
Pag. 7 di 9 mutamento sia stato "imprevedibile" in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale,
cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso. Il
che, in ipotesi, al ricorrere delle due condizioni, potrebbe consentire il ricorso all'applicazione del cd. “prospective overruling” riguardo alla proposizione di una domanda avvenuta anteriormente all'arresto delle Sezioni Unite che hanno affermato il principio dell'infrazionabilità della domanda giudiziale per crediti derivanti da un unico rapporto (vd. Cass. Sez. un. n. 23726/2007 secondo cui
“non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta
in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in
plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel
tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata
dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione
aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il
principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le
parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale
fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio
costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della
domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un
abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei
limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”).
7. In ragione della peculiarità della questione in rito si ritiene che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti.
Pag. 8 di 9
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
- dichiara la domanda improponibile;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 9 di 9
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 16 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 118 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GR) il 24.01.1969, ivi residente in [...], el.te dom.to alla
Spezia in Viale San Bartolomeo 103 presso e nello studio dell'Avv.to Daniele
Bordigoni, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
(P. IVA , in persona del Dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
nella sua qualità di procuratore, rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
prof. Marco Marazza e OM De Feo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fidelia Dompetrini, sito in Follonica (GR), Via Giacomelli n. 2/b,
giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA OGGETTO: riconoscimento mansioni superiori.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: RICORRE “Al Tribunale di Grosseto – Giudice del lavoro eligendo –
perché, previa fissazione di udienza nanti a sé, in accoglimento del presente ricorso,
1. Accerti e dichiari la riconducibilità delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente
al superiore 5° livello del CCNL Telecomunicazioni nonché il suo diritto ad essere
inquadrato in detto livello nel periodo 18.07.2007 - 1.4.2011 o da altra data meglio vista
e per l'effetto condanni la società convenuta, in persona del suo legale rapp.te
protempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dal
medesimo maturate nel periodo 18.07.2007 – 01.04.2016 che ammontano ad euro
14.519,17 od altra somma meglio vista. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria
al saldo.
2. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Convenuta: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
a) in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo
del presente giudizio per tutti i motivi sopra esposti;
b) nel merito, rigettare il ricorso e le domande tutte in quanto integralmente infondate;
c) in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
1. Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 Parte_1
rappresentava di aver precedentemente promosso avanti a questo
Tribunale di Grosseto (n.r.g. 83/2021) un ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di ottenere il superiore inquadramento nel V livello e la condanna della Società al pagamento delle differenze retributive.
Pag. 2 di 9 Nella precedente causa egli aveva dedotto (i) d'essere assunto con contratto a tempo indeterminato dalla società Controparte_1
con la qualifica di impiegato e inquadramento al livello 4° del
[...]
CCNL Telecomunicazioni sin dal 1991; (ii) d'aver iniziato a svolgere sin dal 2007 mansioni di tecnico trasmissivo onfield tx assurance &
delivery integrato nell'area geografica della provincia di Grosseto e più in generale degli ambiti territoriali rientranti nella direzione dell'unità produttiva aziendale di Follonica;
(iii) che nel corso della propria lunga esperienza lavorativa aveva accresciuto le proprie competenze tecnico-specialistiche, anche attraverso specifici percorsi formativi aziendali teorici e pratici aventi a oggetto materie del settore delle telecomunicazioni;
(iv) che da tempo risalente svolge quindi in autonomia funzione di presidio degli impianti e degli apparati della parte “alta” delle reti di trasmissione, che garantiscono la linea a interi gruppi di utenti o soggetti collettivi,
sia attraverso l'installazione e il collaudo dei nuovi apparati (cd.
attività di delivery) che attraverso l'attività di manutenzione, quindi di controllo e riparazione dei guasti su tale rete (cd. attività di
assurance); (v) che l'attività dei tecnici trasmissivi, comprensiva della configurazione e riconfigurazione dei software dei vari apparati installati all'interno di strutture afferenti alla cd. clientela
“top/business” (Forze dell'Ordine, Enti Locali, Poste Italiane, ASL,
Tribunali etc.) si esercita su impianti di fascia alta, viene svolta da un numero ristretto di lavoratori specializzati ed è più complessa rispetto alle attività di riparazione che vengono svolte da semplici tecnici di rete a favore degli utenti privati e (vi) di essere l'unico
Pag. 3 di 9 tecnico trasmissivo dell'unità di Follonica a risultare inquadrato al
4° livello contrattuale, mentre tutti gli altri quattro colleghi risultano inquadrati al superiore livello 5°.
Con sentenza n. 165 pubbl. il 23.11.2022 questo Tribunale del lavoro, in accoglimento integrale del ricorso, accertava e dichiarava che il ricorrente aveva diritto a essere inquadrato nel 5° livello del
CCNL del settore Telecomunicazioni a far data dal 1.4.2011 e condannava al pagamento in suo favore delle CP_1
differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento maturate dal 1.4.2016.
Con sentenza n. 190/2024 pubbl. il 26/03/2024 (doc. 14) la Sezione
Lavoro della Corte d'Appello di Firenze respingeva l'appello di
, confermando la sentenza impugnata. CP_1
Tale seconda pronuncia non veniva fatta oggetto di impugnazione.
Nel presente ricorso il deduce espressamente che nel Parte_1
precedente, pur avendo svolto mansioni superiori dal 2007, aveva tuttavia deliberatamente proposto domanda di accertamento e condanna solo con riferimento al periodo temporale decorrente dal
1.4.2011. A sostengo di tale nuova iniziativa evidenziava che, con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione,
innovando il proprio orientamento interpretativo, aveva sancito il principio in forza del quale “Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e
del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
Pag. 4 di 9 adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei
diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro”.
Ritenendo quindi non prescritti i diritti di natura economica sorgenti dal superiore inquadramento per il periodo antecedente a quello già oggetto di riconoscimento, chiede con il presente ricorso che il Tribunale voglia riconoscere la riconducibilità delle mansioni in concreto svolte al superiore livello 5° del CCNL
Telecomunicazioni e il diritto a essere inquadrato in detto livello nel periodo 18.07.2007 - 1.4.2011, con la condanna della società
convenuta al pagamento delle differenze retributive dal medesimo maturate nel periodo 18.07.2007 – 01.04.2016, pari alla somma di euro 14.519,17, oltre interessi e rivalutazione, come sopra più
compiutamente riportato.
2. Si è costituita tempestivamente sollevando Controparte_1
eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per abuso del processo e comunque per essere coperta la domanda dal giudicato implicito ed esterno formatosi a seguito della precedente pronuncia. Nel merito, deduceva che le mansioni in concreto svolte dal rispecchiavano puntualmente l'inquadramento Parte_1
formale al 4° livello del suddetto CCNL, essendo riconducibili a quelle della figura di “specialista di interventi tecnici”. Sollevava
Pag. 5 di 9 inoltre eccezione di prescrizione delle somme eventualmente residuanti a differenza.
3. Riconosciutane la natura documentale, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa mediante sentenza contestuale di cui è stata data lettura.
***
4. Sulle eccezioni preliminari.
5. Fondata è l'eccezione secondo cui la domanda è coperta da giudicato.
Il principio secondo cui "il giudicato copre il dedotto e il deducibile" indica che la sentenza passata in giudicato ha effetto vincolante non solo sulle questioni esplicitamente sollevate
(dedotte), ma anche su quelle che, pur non espressamente dedotte,
erano implicitamente contenute nel contesto del caso sottoposto e potevano essere proposte (deducibili).
La modifica di posizioni giurisprudenziali non può, di per sé,
consentire di estendere il petitum, cioè l'oggetto della domanda,
oltre i limiti già definiti dal giudicato.
Peraltro si evidenzia come la modifica nel caso in esame, lungi peraltro dall'aver risolto in via definitiva un'annosa questione in quanto tuttora oggetto di dibattito, si fa risalire dal al Parte_1
settembre 2022, data di pubblicazione della sentenza della
Cassazione n. 26246/2022, laddove la sentenza di primo grado di questo Tribunale, la n. 165/2022, è stata pubblicata alla fine di novembre del 2022 su ricorso introdotto dal nel febbraio Parte_1
Pag. 6 di 9 2021, quindi ben prima dell'intervento della pronuncia (a sezioni semplici) richiamata a motivazione della nuova iniziativa giudiziale. Il che vale a dire che, all'epoca, v'era ancor più
incertezza sulla questione giuridica sottoposta in ordine al dies a quo
del termine prescrizionale.
6. Sotto altro profilo, la proposizione di una seconda domanda,
giustificata solo dall'esito favorevole in altra causa di questioni di diritto rilevanti anche nella causa sottoposta per seconda, comporta un inammissibile frazionamento della pretesa creditoria (più che un abuso dello strumento processuale in quanto, rispetto alla parte della domanda azionata con la seconda causa, non vi è stato alcun pregresso accertamento del credito).
Invero le pretese creditorie che, pur avendo origine in diversi fatti costitutivi, fanno capo a un unico rapporto complesso possono essere avanzate in distinti giudizi solo a fronte della dimostrazione della sussistenza, in capo al creditore, di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (così,
ad esempio, Cass. ord. n. 25480/2023).
Nel caso specifico l'interesse non è individuabile nel mero mutamento di posizioni giurisprudenziali, la cui valutazione non è
stata richiesta dalla parte – per libera scelta – al giudice chiamato a deliberare sull'unico rapporto complesso, riducendo il petitum a una sola parte di esso.
Peraltro qui non si verte in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo, né può dirsi che tale
Pag. 7 di 9 mutamento sia stato "imprevedibile" in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale,
cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso. Il
che, in ipotesi, al ricorrere delle due condizioni, potrebbe consentire il ricorso all'applicazione del cd. “prospective overruling” riguardo alla proposizione di una domanda avvenuta anteriormente all'arresto delle Sezioni Unite che hanno affermato il principio dell'infrazionabilità della domanda giudiziale per crediti derivanti da un unico rapporto (vd. Cass. Sez. un. n. 23726/2007 secondo cui
“non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta
in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in
plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel
tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata
dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione
aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il
principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le
parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale
fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio
costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della
domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un
abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei
limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”).
7. In ragione della peculiarità della questione in rito si ritiene che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti.
Pag. 8 di 9
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1
provvede:
- dichiara la domanda improponibile;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 9 di 9