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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 8161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8161 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.41717/2024 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Roma alla via Germanico 172, Parte_1 presso lo Studio dell'avv. Matteo Proja che lo rappresenta giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
nella persona del suo Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Roma via C. Beccaria 29 e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ET ZA RI per procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7131. Persona_1
RESISTENTE
all'udienza del 10.7.20255 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali CP_1
(15%) e oltre IVA e CPA. Roma, 10.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e ritualmente notificato conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni: “1. In via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981.
2. in via principale nel merito, annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001968337 notificata dall in data 22.10.2024, per i motivi sopra esposti e da intendersi qui integralmente CP_1 trascritti
3. in via subordinata nel merito, rideterminate la sanzione amministrativa ovvero dichiarare la cessazione della materia del contendere in caso di adesione del ricorrente al CP_ provvedimento di rideterminazione della sanzione ad opera dell' Deduceva il ricorrente che in data 22.10.2024 gli era stata notificata dall' ordinanza ingiunzione n.OI-001968337 con la quale gli era stato CP_1 ingiunto il pagamento della somma di €23.923,95 per violazione dell'art. 2, comma .
1- bis del decreto legge 12/09/1983 n. 463, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relativi all'anno 2018. Deduceva che l'ordinanza era stata emessa sulla base dell'accertamento CP_1
n.7003.08/11/2019.0203505 dell'8.11.2019 asseritamente notificato al ricorrente nella qualità di “Rappresentante Legale” dell'Azienda. CP_2
[...]
Deduceva di non aver mai ricevuto tale accertamento. Deduceva che aveva ricoperto la carica di Amministratore Unico della citata società fino al 31.1.2019 essendo divenuto AU della società dal 1.2.2019 il si.
e che a decorrere dal 1.2.2019 egli non aveva svolto più alcuna CP_3 attività per la società. Deduceva che il richiamato atto prodromico non era stato mai notificato e che dall'ordinanza ingiunzione aveva appreso che detto accertamento era stato a lui notificato quando ormai era cessato dalla carica di Amministratore Unico della società. Deduceva che se fosse stato reso edotto di tale verbale avrebbe compulsato il nuovo amministratore perché risolvesse in via amministrativa la questione con l'applicazione delle sanzioni ridotte,.. Deduceva che le sanzioni applicate erano eccessive perché se avesse ricevuto il verbale di accertamento certamente avrebbe compulsato l'AU della società a chiedere di poter pagare con sanzioni ridotte. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' eccependo la tardività della opposizione in quanto CP_1 proposta oltre i 30 giorni dalla notifica dell'atto.. Contestava che il verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione non fosse stato notificato ed allegava notifica dello stesso. Precisava che prima di emettere l'ordinanza ingiunzione l' aveva CP_1 regolarmente notificato al trasgressore il verbale di accertamento della violazione contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00. Deduceva che il ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa né al pagamento della sanzione in misura ridotta. Precisava che il ricorrente , nella qualità di legale rappresentante della società, nei flussi UNIEMENS contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti carico alla società e dovuti all' , aveva dichiarato di CP_1 aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e aveva omesso di versarle all' . CP_1
Deduceva che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' costituivano piena prova della Controparte_4 corresponsione delle retribuzioni Precisava che dette dichiarazioni seppure generate dal sistema informatico dell' , erano formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle CP_1 denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente Deduceva che i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l avevano natura ricognitiva Controparte_4 della situazione debitoria e che la loro presentazione equivaleva all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali era stato omesso il versamento dei contributi . Deduceva che nel presente giudizio il ricorrente non aveva specificamente contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui alla ordinanza ingiunzione opposta e che pertanto tale fatto doveva ritenersi pacifico. Precisava infine che la sanzione irrogata con l'ordinanza contestata era stata ricalcolata in applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 3.Alla udienza del 17.1.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il ricorrente disconosceva le firme apposte sulle relate del 17.7.2019 e del 7.12.2019. Il giudice all'esito della camera di consiglio rigettava l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata e rinviava la causa alla udienza del 4.4.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 4.4.2025 il ricorrente presente personalmente in udienza dichiarava di proporre querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento allegati da . CP_1 Il giudice rinviava la causa alla udienza del 10.4.2025 mandando a parte ricorrente di depositare in via telematica gli atti cartacei esibiti in udienza. Alla udienza del 10.4.2025 parte ricorrente insisteva nella querela di falso depositata e il giudice rinviava la causa alla udienza del 10.7.2025 con termine per note . Alla udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.Infondata è l'eccezione di tardività del ricorso sollevata da . CP_1
Infatti il ricorso risulta depositato telematicamente in data 15.11.2024. Il ricorso è quindi stato proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione (avvenuta il 22.10.2024) 5.Quanto al merito il ricorso è infondato. Parte ricorrente deduce la nullità della ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto. Tale assunto è infondato L' ha allegato la notifica dell'atto di accertamento della violazione CP_1 relativa all'anno 2018 (Protocollo .7003.18/06/2019.0104428) CP_1 dell'8.11.2019 notificato in data 7.12.2019 con consegna dell'atto presso l'Ufficio postale. La relata di notifica infatti dà conto che l'ufficiale postale non ha rinvenuto il ricorrente al suo indirizzo ed ha lasciato un avviso della raccomandata. Tale avviso è stato consegnato poi all'Ufficio Postale ove il plico era in attesa del ritiro e la ricevuta è stata sottoscritta per il ritiro dell'atto in data 7.12.2019 ( allegato ) CP_1
Si evidenzia che ove è stata apposta la firma per il ritiro dell'atto è specificato che la firma veniva apposta “ dal destinatario o da un suo delegato” Di nessun rilievo è l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione di tale notifica da parte del ricorrente, trattandosi di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Né può essere ammissibile la querela di falso presentata alla udienza del 4.4.2025 e reiterata alla udienza del 10.4.2025 atteso che detta querela non è specifica e riguarda un atto in cui la sottoscrizione è stata apposta “dal destinatario o da un suo delegato”. Il punto è quindi che l'atto in questione poteva essere ritirato presso l'ufficio postale dal destinatario o anche da soggetto diverso dal destinatario, da questo delegato;
sicché è del tutto irrilevante (in quanto di per sé non dimostrativa del mancato perfezionamento della procedura notificatoria) la riferibilità o meno al ricorrente delle firma apposta sul predetto documento, attestante il ritiro del plico , ben potendo la suddetta firma essere stata apposta da altri soggetti comunque abilitati a ritirare l'atto. Si condividono al riguardo le osservazioni svolte dal Tribunale di Roma con sentenza emessa in data 20.3.2025 nel giudizio RG .13478/2024 che di seguito si riportano “Sarebbe stato quindi onere del ricorrente, al fine di superare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall' allegare e CP_1 dimostrare che nei registri postali il plico risultava ritirato dal destinatario stesso e non già da un suo delegato, in quanto solo in tal caso la querela di falso avrebbe potuto superare la presunzione del rispetto, ad opera degli ufficiali postali, della procedura notificatoria, implicante la verifica che la persona individuata come legittimata alla ricezione abbia apposto la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 11708/2011). Nel caso di specie, quindi, la querela di falso, in quanto inidonea a superare l'efficacia probatoria del documento, va ritenuta inammissibile” Poiché l'atto di accertamento della violazione è stato regolarmente notificato al destinatario dello stesso, pienamente legittima è l'ordinanza ingiunzione. Del resto il ricorrente non contesta il fatto accertato con il verbale di accertamento ma si limita a contestare le sanzioni ritenute troppo elevate. 6.Tale contestazione non è fondata essendo le sanzioni state stabilite per legge ed avendo l' precisato sia in sede di ordinanza che nella comparsa di CP_1 costituzione che dette somme sono state calcolate in applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
7.Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato.
8.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali CP_1
(15%) e oltre IVA e CPA. Roma, 10.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.41717/2024 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Roma alla via Germanico 172, Parte_1 presso lo Studio dell'avv. Matteo Proja che lo rappresenta giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
nella persona del suo Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Roma via C. Beccaria 29 e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ET ZA RI per procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7131. Persona_1
RESISTENTE
all'udienza del 10.7.20255 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali CP_1
(15%) e oltre IVA e CPA. Roma, 10.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e ritualmente notificato conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni: “1. In via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981.
2. in via principale nel merito, annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001968337 notificata dall in data 22.10.2024, per i motivi sopra esposti e da intendersi qui integralmente CP_1 trascritti
3. in via subordinata nel merito, rideterminate la sanzione amministrativa ovvero dichiarare la cessazione della materia del contendere in caso di adesione del ricorrente al CP_ provvedimento di rideterminazione della sanzione ad opera dell' Deduceva il ricorrente che in data 22.10.2024 gli era stata notificata dall' ordinanza ingiunzione n.OI-001968337 con la quale gli era stato CP_1 ingiunto il pagamento della somma di €23.923,95 per violazione dell'art. 2, comma .
1- bis del decreto legge 12/09/1983 n. 463, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relativi all'anno 2018. Deduceva che l'ordinanza era stata emessa sulla base dell'accertamento CP_1
n.7003.08/11/2019.0203505 dell'8.11.2019 asseritamente notificato al ricorrente nella qualità di “Rappresentante Legale” dell'Azienda. CP_2
[...]
Deduceva di non aver mai ricevuto tale accertamento. Deduceva che aveva ricoperto la carica di Amministratore Unico della citata società fino al 31.1.2019 essendo divenuto AU della società dal 1.2.2019 il si.
e che a decorrere dal 1.2.2019 egli non aveva svolto più alcuna CP_3 attività per la società. Deduceva che il richiamato atto prodromico non era stato mai notificato e che dall'ordinanza ingiunzione aveva appreso che detto accertamento era stato a lui notificato quando ormai era cessato dalla carica di Amministratore Unico della società. Deduceva che se fosse stato reso edotto di tale verbale avrebbe compulsato il nuovo amministratore perché risolvesse in via amministrativa la questione con l'applicazione delle sanzioni ridotte,.. Deduceva che le sanzioni applicate erano eccessive perché se avesse ricevuto il verbale di accertamento certamente avrebbe compulsato l'AU della società a chiedere di poter pagare con sanzioni ridotte. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva l' eccependo la tardività della opposizione in quanto CP_1 proposta oltre i 30 giorni dalla notifica dell'atto.. Contestava che il verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione non fosse stato notificato ed allegava notifica dello stesso. Precisava che prima di emettere l'ordinanza ingiunzione l' aveva CP_1 regolarmente notificato al trasgressore il verbale di accertamento della violazione contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00. Deduceva che il ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa né al pagamento della sanzione in misura ridotta. Precisava che il ricorrente , nella qualità di legale rappresentante della società, nei flussi UNIEMENS contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti carico alla società e dovuti all' , aveva dichiarato di CP_1 aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e aveva omesso di versarle all' . CP_1
Deduceva che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' costituivano piena prova della Controparte_4 corresponsione delle retribuzioni Precisava che dette dichiarazioni seppure generate dal sistema informatico dell' , erano formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle CP_1 denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente Deduceva che i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l avevano natura ricognitiva Controparte_4 della situazione debitoria e che la loro presentazione equivaleva all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali era stato omesso il versamento dei contributi . Deduceva che nel presente giudizio il ricorrente non aveva specificamente contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui alla ordinanza ingiunzione opposta e che pertanto tale fatto doveva ritenersi pacifico. Precisava infine che la sanzione irrogata con l'ordinanza contestata era stata ricalcolata in applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. 3.Alla udienza del 17.1.2025 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il ricorrente disconosceva le firme apposte sulle relate del 17.7.2019 e del 7.12.2019. Il giudice all'esito della camera di consiglio rigettava l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata e rinviava la causa alla udienza del 4.4.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 4.4.2025 il ricorrente presente personalmente in udienza dichiarava di proporre querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento allegati da . CP_1 Il giudice rinviava la causa alla udienza del 10.4.2025 mandando a parte ricorrente di depositare in via telematica gli atti cartacei esibiti in udienza. Alla udienza del 10.4.2025 parte ricorrente insisteva nella querela di falso depositata e il giudice rinviava la causa alla udienza del 10.7.2025 con termine per note . Alla udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.Infondata è l'eccezione di tardività del ricorso sollevata da . CP_1
Infatti il ricorso risulta depositato telematicamente in data 15.11.2024. Il ricorso è quindi stato proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione (avvenuta il 22.10.2024) 5.Quanto al merito il ricorso è infondato. Parte ricorrente deduce la nullità della ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto. Tale assunto è infondato L' ha allegato la notifica dell'atto di accertamento della violazione CP_1 relativa all'anno 2018 (Protocollo .7003.18/06/2019.0104428) CP_1 dell'8.11.2019 notificato in data 7.12.2019 con consegna dell'atto presso l'Ufficio postale. La relata di notifica infatti dà conto che l'ufficiale postale non ha rinvenuto il ricorrente al suo indirizzo ed ha lasciato un avviso della raccomandata. Tale avviso è stato consegnato poi all'Ufficio Postale ove il plico era in attesa del ritiro e la ricevuta è stata sottoscritta per il ritiro dell'atto in data 7.12.2019 ( allegato ) CP_1
Si evidenzia che ove è stata apposta la firma per il ritiro dell'atto è specificato che la firma veniva apposta “ dal destinatario o da un suo delegato” Di nessun rilievo è l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione di tale notifica da parte del ricorrente, trattandosi di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Né può essere ammissibile la querela di falso presentata alla udienza del 4.4.2025 e reiterata alla udienza del 10.4.2025 atteso che detta querela non è specifica e riguarda un atto in cui la sottoscrizione è stata apposta “dal destinatario o da un suo delegato”. Il punto è quindi che l'atto in questione poteva essere ritirato presso l'ufficio postale dal destinatario o anche da soggetto diverso dal destinatario, da questo delegato;
sicché è del tutto irrilevante (in quanto di per sé non dimostrativa del mancato perfezionamento della procedura notificatoria) la riferibilità o meno al ricorrente delle firma apposta sul predetto documento, attestante il ritiro del plico , ben potendo la suddetta firma essere stata apposta da altri soggetti comunque abilitati a ritirare l'atto. Si condividono al riguardo le osservazioni svolte dal Tribunale di Roma con sentenza emessa in data 20.3.2025 nel giudizio RG .13478/2024 che di seguito si riportano “Sarebbe stato quindi onere del ricorrente, al fine di superare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall' allegare e CP_1 dimostrare che nei registri postali il plico risultava ritirato dal destinatario stesso e non già da un suo delegato, in quanto solo in tal caso la querela di falso avrebbe potuto superare la presunzione del rispetto, ad opera degli ufficiali postali, della procedura notificatoria, implicante la verifica che la persona individuata come legittimata alla ricezione abbia apposto la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. 11708/2011). Nel caso di specie, quindi, la querela di falso, in quanto inidonea a superare l'efficacia probatoria del documento, va ritenuta inammissibile” Poiché l'atto di accertamento della violazione è stato regolarmente notificato al destinatario dello stesso, pienamente legittima è l'ordinanza ingiunzione. Del resto il ricorrente non contesta il fatto accertato con il verbale di accertamento ma si limita a contestare le sanzioni ritenute troppo elevate. 6.Tale contestazione non è fondata essendo le sanzioni state stabilite per legge ed avendo l' precisato sia in sede di ordinanza che nella comparsa di CP_1 costituzione che dette somme sono state calcolate in applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
7.Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato.
8.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali CP_1
(15%) e oltre IVA e CPA. Roma, 10.7.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso