Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
È valida la notifica all'imputato detenuto anche per altra causa eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo di detenzione. (Fattispecie relativa alla notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore domiciliatario).
Commentari • 4
- 1. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 2. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
Leggi di più… - 4. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2010, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/10/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Rel. Consigliere - 1673
- Presidente - Dott. GIOVANNI DE ROBERTO N.
Dott. NICOLA MILO REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 32605/2008 Dott. FRANCESCO IPPOLITO
- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA
- Consigliere - Dott. GIOVANNI CONTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AT ED N. IL 23/04/1981
avverso la sentenza n. 527/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 24/06/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. D'Ambrosio che ha concluso per l'annullaments con rinvio Sella sentenza;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. mou comparso- N. 32605/08
Fatto e diritto
1- La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 24/6/2008, confermava la decisione
25/7/2007 del locale Tribunale che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato
HA ED colpevole dei reati di illegale permanenza sul territorio nazionale (art. 14/5°ter d.
1.vo n. 286/98) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), commessi il 13/6/2007, e lo aveva condannato, ritenuti gli illeciti unificati dal vincolo della continuazione e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi nove di reclusione.
2- Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione della legge processuale, sotto il profilo che il decreto di citazione per il giudizio d'appello era stato notificato presso il proprio difensore e non a lui personalmente presso la Casa Circondariale di Bologna, dove trovavasi ristretto per altra causa, situazione quest'ultima risultante dagli atti ed evidenziata in udienza, in via preliminare, dal difensore.
3- Il ricorso non è fondato.
La notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato risulta essere stata regolarmente eseguita nel domicilio dal predetto eletto presso il difensore avv. Luisa Degli Angeli (cfr. atto di nomina del difensore, con contestuale elezione di domicilio, in data 26/2/2008). Tale forma di notifica, pure a volere ammettere lo stato di detenzione dell'imputato (in verità, solo affermato e non documentato), deve ritenersi regolare, in quanto la previsione di cui all'art. 156 c.p.p. per la quale le notificazioni all'imputato
-
detenuto anche per causa diversa debbono essere eseguite nel luogo di detenzione – non contiene una disciplina derogatoria rispetto a quella generale in tema di notificazioni, considerato che anche all'imputato detenuto è consentito avvalersi della facoltà di eleggere domicilio a norma dell'art. 161 c.p.p., come in realtà, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, è accaduto nel caso in esame (cfr. Cass. sez. VI 7/10/2008 n. 42306; sez. VI
20/11/2009 n. 47324). D'altra parte, il rapporto fiduciario instaurato tra l'imputato e il difensore domiciliatario e il connesso dovere d'informazione incombente su quest'ultimo non vengono meno per lo stato di detenzione del primo, con conseguente idoneità di tale notificazione a mettere l'imputato nella condizione di avere conoscenza effettiva della data del giudizio, circostanza questa, peraltro, non espressamente contestata. Sintomaticamente, nel dibattimento d'appello, è regolarmente comparso il difensore di fiducia e domiciliatario dell'imputato.
E' il caso di aggiungere che, versandosi in tema di rito abbreviato e di giudizio d'appello svoltosi nelle forme procedurali di cui all'art. 599 c.p.p. (decisione in camera di consiglio), non assume rilievo neppure la omessa traduzione in udienza dell'imputato asseritamente detenuto, considerato che a tale incombente si sarebbe dovuto dare corso soltanto a seguito di una espressa richiesta in tale senso da parte dello stesso imputato, che invece non ha manifestato la volontà di comparire.
Non sussistendo incertezze sull'identità della persona citata per il giudizio d'appello, nessun rilievo può allegarsi all'equivoco sul nome "HA ED" o "C ED" di cui è cenno in ricorso.
3- Al rigetto del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi decise in Roma il 7/10/2010 Il Consigliere est. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Presidenteм oggi 19 GEN 2011
CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia