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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2023, n. 11909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11909 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO LO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 26/09/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Raffaele Bonsignore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/09/2022 il Tribunale di Palermo ha confermato in sede di riesame l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 30/08/2022, con cui è stata applicata a LO NO la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990, 416.bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11909 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 09/02/2023 2. Ha proposto ricorso LO NO tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso nel delitto di spaccio di cocaina di cui al capo 19). Il Tribunale aveva suffragato l'assunto che la cessione fosse stata effettuata da EP NO, coadiuvato dal padre LO, ma lo stesso non era stato idoneamente suffragato, in quanto gli elementi valorizzati non riguardavano il ricorrente, il quale risultava essere intervenuto direttamente su richiesta del figlio solo il 7 febbraio 2019, dopo che la cessione era stata effettuata, in funzione del completamento del pagamento, ma non quale concorrente nel delitto di cessione, risultando ingiustificati gli indistinti riferimenti fatti dal Tribunale ai NO. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. sotto il profilo agevolativo. Il Tribunale aveva valorizzato i precedenti a carico di LO NO e di SC IA per il reato associativo, nonché il coinvolgimento del NO in un più recente processo nel quale era stato condannato in appello dopo l'assoluzione in primo grado. Aveva dunque ritenuto verosimile che la somma incassata dal NO fosse destinata alla famiglia mafiosa di CE e che il regalo atteso da IA, che aveva operato come intermediario, fosse destinato alla famiglia mafiosa di MA. Ma in tal modo il Tribunale, partendo da fatto noto, riguardante le pregresse condanne, era giunto alla conclusione che NO e IA anche nel 2019 facessero parte delle famiglie mafiose di CE e MA e, ulteriormente, con doppia inammissibile presunzione, aveva desunto che le condotte fossero finalizzate ad agevolare le rispettive famiglie mafiose. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il primo motivo è infondato. Contrariamente a quanto prospettato nel motivo di ricorso, il Tribunale ha delineato il quadro indiziario, dal quale è desunto che l'operazione di spaccio di un consistente quantitativo di cocaina da parte di EP NO fosse stato propiziato anche dal padre di costui, cioè dal ricorrente LO NO: in particolare il Tribunale ha segnalato come quest'ultimo avesse intrattenuto rapporti con IP LO, il quale poi, parlando con l'intermediario IA, aveva fatto riferimento alla circostanza che «suo figlio deve scendere una cosa. .gli hanno portato una cosa buona davvero». Ciò è stato non illogicamente inteso come dato sintomatico del fatto che alla cessione, pur effettuata da EP NO, all'uopo recatosi a MA presso il panificio di IA, dove aveva incontrato l'acquirente Casano, avesse partecipato 2 anche il ricorrente, poi attivamente spesosi, su richiesta del figlio, per sollecitare il pagamento dell'intero corrispettivo. Non può dunque dirsi fondato l'assunto difensivo che il ricorrente fosse intervenuto solo in tale seconda fase, dopo che la cessione era avvenuta, essendo stato valorizzato il complesso dei rapporti intercorsi tra i soggetti coinvolti, sia prima che dopo l'effettiva cessione del quantitativo di cocaina. .
2. E' tuttavia fondato il secondo motivo. Il Tribunale ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo agevolativo. A tal fine ha solo apoditticamente fatto riferimento all'operatività della famiglia mafiosa di CE, in contatto con quella di Mazara del Vallo e di MA, in concreto valorizzando una pregressa, ormai remota condanna di LO NO per il reato di associativo e una più recente condanna pronunciata in appello, non irrevocabile, di cui tuttavia non è stato rappresentato il concreto sostrato probatorio;
inoltre ha genericamente prospettato che la condotta delittuosa costituisca espressione tipica delle forme di collaborazione attivate da soggetti appartenenti alle articolazioni di «cosa nostra», ritenendo verosimile che la somma incassata dai NO fosse destinata almeno in parte alla famiglia mafiosa di CE e che il «regalo», atteso da IA per la sua intermediazione, fosse destinato alla famiglia di MA. Tuttavia, a fronte del fatto che l'aggravante, nel presupposto dell'effettiva esistenza dell'articolazione favorita, ha natura soggettiva e si correla alla specifica finalità perseguita dal soggetto agente, condivisa e fatta propria da eventuali concorrenti nel reato (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), non è stato spiegato in che modo potesse dirsi che la condotta di cessione, al di là dei risolti riguardanti IA e la famiglia di MA, potesse dirsi specificamente volta ad agevolare l'operatività di un diverso sodalizio mafioso, individuato nella famiglia di CE, peraltro non idoneamente delineato nella sua operatività attuale, ciò tanto più che la disponibilità diretta dello stupefacente faceva capo al figlio EP, in assenza di specifici riferimenti al coinvolgimento associativo di costui e all'effettiva destinazione della somma costituente il profitto della cessione. A tale riguardo risulta dunque fondata la doglianza incentrata sull'indebito riferimento ad un dato presuntivo, formulato in termini di verosimiglianza, non suffragata nell'attualità da elementi indiziari precisi in ordine alla correlazione tra quella cessione di stupefacenti e l'operatività della famiglia mafiosa. 3 3. Tenendo conto del fatto che proprio la ravvisata aggravante ha consentito al Tribunale di fondare il giudizio relativo alle esigenze cautelari sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si impone in parte qua l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto segnalato al Tribunale di Palermo, con rigetto delle doglianze in ordine al concorso del ricorrente nel reato.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 09/02/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Raffaele Bonsignore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/09/2022 il Tribunale di Palermo ha confermato in sede di riesame l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 30/08/2022, con cui è stata applicata a LO NO la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990, 416.bis.1 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11909 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 09/02/2023 2. Ha proposto ricorso LO NO tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso nel delitto di spaccio di cocaina di cui al capo 19). Il Tribunale aveva suffragato l'assunto che la cessione fosse stata effettuata da EP NO, coadiuvato dal padre LO, ma lo stesso non era stato idoneamente suffragato, in quanto gli elementi valorizzati non riguardavano il ricorrente, il quale risultava essere intervenuto direttamente su richiesta del figlio solo il 7 febbraio 2019, dopo che la cessione era stata effettuata, in funzione del completamento del pagamento, ma non quale concorrente nel delitto di cessione, risultando ingiustificati gli indistinti riferimenti fatti dal Tribunale ai NO. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. sotto il profilo agevolativo. Il Tribunale aveva valorizzato i precedenti a carico di LO NO e di SC IA per il reato associativo, nonché il coinvolgimento del NO in un più recente processo nel quale era stato condannato in appello dopo l'assoluzione in primo grado. Aveva dunque ritenuto verosimile che la somma incassata dal NO fosse destinata alla famiglia mafiosa di CE e che il regalo atteso da IA, che aveva operato come intermediario, fosse destinato alla famiglia mafiosa di MA. Ma in tal modo il Tribunale, partendo da fatto noto, riguardante le pregresse condanne, era giunto alla conclusione che NO e IA anche nel 2019 facessero parte delle famiglie mafiose di CE e MA e, ulteriormente, con doppia inammissibile presunzione, aveva desunto che le condotte fossero finalizzate ad agevolare le rispettive famiglie mafiose. CONSIDERATO IN DIRMO 1. Il primo motivo è infondato. Contrariamente a quanto prospettato nel motivo di ricorso, il Tribunale ha delineato il quadro indiziario, dal quale è desunto che l'operazione di spaccio di un consistente quantitativo di cocaina da parte di EP NO fosse stato propiziato anche dal padre di costui, cioè dal ricorrente LO NO: in particolare il Tribunale ha segnalato come quest'ultimo avesse intrattenuto rapporti con IP LO, il quale poi, parlando con l'intermediario IA, aveva fatto riferimento alla circostanza che «suo figlio deve scendere una cosa. .gli hanno portato una cosa buona davvero». Ciò è stato non illogicamente inteso come dato sintomatico del fatto che alla cessione, pur effettuata da EP NO, all'uopo recatosi a MA presso il panificio di IA, dove aveva incontrato l'acquirente Casano, avesse partecipato 2 anche il ricorrente, poi attivamente spesosi, su richiesta del figlio, per sollecitare il pagamento dell'intero corrispettivo. Non può dunque dirsi fondato l'assunto difensivo che il ricorrente fosse intervenuto solo in tale seconda fase, dopo che la cessione era avvenuta, essendo stato valorizzato il complesso dei rapporti intercorsi tra i soggetti coinvolti, sia prima che dopo l'effettiva cessione del quantitativo di cocaina. .
2. E' tuttavia fondato il secondo motivo. Il Tribunale ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo agevolativo. A tal fine ha solo apoditticamente fatto riferimento all'operatività della famiglia mafiosa di CE, in contatto con quella di Mazara del Vallo e di MA, in concreto valorizzando una pregressa, ormai remota condanna di LO NO per il reato di associativo e una più recente condanna pronunciata in appello, non irrevocabile, di cui tuttavia non è stato rappresentato il concreto sostrato probatorio;
inoltre ha genericamente prospettato che la condotta delittuosa costituisca espressione tipica delle forme di collaborazione attivate da soggetti appartenenti alle articolazioni di «cosa nostra», ritenendo verosimile che la somma incassata dai NO fosse destinata almeno in parte alla famiglia mafiosa di CE e che il «regalo», atteso da IA per la sua intermediazione, fosse destinato alla famiglia di MA. Tuttavia, a fronte del fatto che l'aggravante, nel presupposto dell'effettiva esistenza dell'articolazione favorita, ha natura soggettiva e si correla alla specifica finalità perseguita dal soggetto agente, condivisa e fatta propria da eventuali concorrenti nel reato (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), non è stato spiegato in che modo potesse dirsi che la condotta di cessione, al di là dei risolti riguardanti IA e la famiglia di MA, potesse dirsi specificamente volta ad agevolare l'operatività di un diverso sodalizio mafioso, individuato nella famiglia di CE, peraltro non idoneamente delineato nella sua operatività attuale, ciò tanto più che la disponibilità diretta dello stupefacente faceva capo al figlio EP, in assenza di specifici riferimenti al coinvolgimento associativo di costui e all'effettiva destinazione della somma costituente il profitto della cessione. A tale riguardo risulta dunque fondata la doglianza incentrata sull'indebito riferimento ad un dato presuntivo, formulato in termini di verosimiglianza, non suffragata nell'attualità da elementi indiziari precisi in ordine alla correlazione tra quella cessione di stupefacenti e l'operatività della famiglia mafiosa. 3 3. Tenendo conto del fatto che proprio la ravvisata aggravante ha consentito al Tribunale di fondare il giudizio relativo alle esigenze cautelari sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si impone in parte qua l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto segnalato al Tribunale di Palermo, con rigetto delle doglianze in ordine al concorso del ricorrente nel reato.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 09/02/2023