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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14156/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P. IV ) in persona del l.r.p.t. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IV ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.te e difese dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale
OPPONENTI
E
(P. IV , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_3 rapp.ta e difesa dall'avv. Marcello Pelliccia in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a norma dell'art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/1/2025
FATTO E DIRITTO
La e la (d'ora in Parte_1 Parte_2 poi, e ) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 Pt_2
n. 2334/19, emesso da questo Tribunale in data 29/3/2019, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido ed in favore della Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, “D&D”), delle somme di € 88.996,24 a titolo di sorte capitale e di € 8.836,23 a titolo di interessi legali di mora, oltre gli ulteriori interessi e le spese di procedura, quale saldo residuo dovuto in virtù della scrittura transattiva del 27/3/18.
A sostegno dell'opposizione deducevano:
- di avere commissionato alla D&D l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione ed altre opere di notevole importo presso l'immobile di loro proprietà sito in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via prof. Filippo Manna n. 27;
- che, stante la pendenza di una notevole esposizione debitoria della società appaltatrice con gli enti e Cassa edile, come emerso dal DURC, CP_2
avevano saldato solo una parte delle fatture emesse dalla D&D, sospendendo il pagamento del prezzo residuo;
- che, per il saldo dovuto, la D&D aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1526/18 dell'importo di € 333.494,35, avverso il quale non avevano proposto opposizione;
- che, in data 27/3/18, avevano sottoscritto un accordo novativo con il quale, a fronte della rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della D&D, si riconoscevano debitrici della somma di € 333.494,35, mentre l'appaltatrice si obbligava a versare parte dei corrispettivi ricevuti per regolarizzare le voci del Durc, il tutto senza alcuna rinuncia all'azione di garanzia decennale del costruttore ex art. 1669
c.c.;
- che a mezzo bonifici eseguiti fino a marzo 2019, avevano versato la somma complessiva di € 244.498,12, scoprendo, poi, che i lavori eseguiti dalla D&D presentavano gradi difetti di costruzione, come elencati in atti, che venivano tempestivamente denunciati, sospendendo il pagamento del residuo;
- che, in mancanza di riscontro alla denuncia dei vizi, avevano adito il Tribunale di Nola chiedendo la condanna della convenuta D&D “…al pagamento in favore delle società attrici del risarcimento dei predetti danni e/o, disposta la compensazione fino a concorrenza degli importi dei rispettivi reciproci crediti – da una parte, credito risarcitorio delle attrici, e dall' altra, credito della convenuta per residuo corrispettivo previsto in transazione, pure da accertarsi a tal fine in questa sede -condanni la società convenuta al pagamento del conguaglio alle società attrici;
”;
- che, nelle more, la D&D aveva notificato il decreto ingiuntivo n. 2334/19, richiesto ed ottenuto per il saldo dovuto in base all'accordo transattivo;
- che, tuttavia, risultando già incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Nola e stante l'identità del titolo azionato, andava dichiarata la litispendenza o comunque la continenza ex art. 39 c.p.c. tra l'azione ordinaria e il giudizio di opposizione, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo o, in ogni caso, sospeso il giudizio de quo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
- che, infine, la liquidazione degli interessi in sede monitoria era indebita, poiché
l'importo oggetto di transazione, da cui era stato detratto il saldo di € 88.996,24 ingiunto, era già inclusivo degli interessi che, pertanto, non andavano nuovamente liquidati sull'intera somma ma solo sulle singole fatture indicate in transazione e non saldate.
Tanto premesso, chiedevano, preliminarmente, dichiararsi la litispendenza e/o continenza tra il presente giudizio e quello già pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Nola, identificato con R.G. 2322/2019, assumendo ogni conseguente statuizione, ivi inclusa la declaratoria di nullità, annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del Tribunale di Napoli ed eventualmente rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Nola o sospendendo il giudizio di opposizione sino all'esito di quello già pendente innanzi al Tribunale di Nola (r.g. 2322/2019); in subordine, accertata la fondatezza dell'opposizione e la sussistenza dei gravi vizi occulti nell'immobile sito alla via prof. Filippo Manna
n. 27, chiedevano condannarsi la D&D al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., pari ad € 80.000,00 oltre IVA, dichiarando la compensazione della detta somma con i crediti vantati dall'opposta o, in ogni caso, dichiararsi la riduzione del prezzo di appalto ex art. 1668 c.c. in funzione dei vizi accertati in corso di giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Costituitasi in giudizio, la D&D chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza. In particolare eccepiva la prescrizione e la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c., nonché l'insussistenza dei lamentati vizi e l'inoperatività della garanzia con riferimento ai problemi infiltrativi.
La causa veniva iscritta al n. 14156/2019.
Con provvedimento del 10/10/19, veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 648, comma 1°, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di € 88.996,24.
Con comparsa notificata in data 13/11/2019, la e la Pt_1 Pt_2
riassumevano dinanzi a questo Tribunale, a seguito di dichiarazione di continenza pronunciata dal Tribunale di Nola in data 17/9/2019, il giudizio ivi instaurato, nel quale avevano proposto nei confronti della D&D le medesime domande formulate nel presente giudizio di opposizione.
Si costituiva in giudizio la D&D chiedendo il rigetto delle domande in ragione della loro dedotta infondatezza.
La causa veniva iscritta al n. 32103/2019.
Con provvedimento reso in data 13/2/2020, veniva disposta la riunione delle cause.
Indi, acquisito l'elaborato peritale depositato dal CTU nominato in sede di
ATP svoltosi in corso di causa, nonché gli ulteriori chiarimenti resi dallo stesso come da ordinanza del 16/4/21, la causa, disattese le ulteriori istanze istruttorie delle parti, con ordinanza pronunciata in data 16/1/2025, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Occorre premettere che le parti con scrittura privata del 27/3/2018 stipulavano una transazione novativa, con la quale le odierne opponenti riconoscevano di essere debitrici della D&D della somma di € 333.494,35 per lavori di manutenzione straordinaria realizzati da quest'ultima in relazione ad immobili di loro proprietà siti in Casalnuovo di Napoli e si impegnavano ad effettuarne il pagamento secondo le modalità ed i termini ivi concordati. Le committenti, per quel che qui interessa, rinunciavano a far valere qualsiasi pretesa e/o contestazione in ordine ai suddetti lavori, ad eccezione della sola garanzia decennale del costruttore ex art. 1669 c.c.
Al fine di paralizzare la domanda avanzata dalla D&D di pagamento del saldo dei suddetti lavori, le società opponenti hanno eccepito che nel febbraio - marzo del 2019, a seguito di controlli eseguiti da tecnici di propria fiducia, avevano scoperto che le opere realizzate dall'appaltatrice sull'immobile di loro proprietà presentavano gravissimi vizi costruttivi occulti, compromettenti la funzionalità e la fruizione in sicurezza dell'intero immobile per il cui ripristino era stato stimato un costo di 80.000 euro oltre IVA. Cosi delimitato il tema controverso, deve in primo luogo osservarsi che l'opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha eccepito la decadenza dall'azione per tardività della denunzia e/o decorso del termine annuale di prescrizione.
In proposito, giova evidenziare che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, per la quale si ritiene necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause (cfr. Cass. 28/8/2024, n. 23233). Ora, nella fattispecie in esame, risulta in atti una comunicazione del D.L: datata 17/5/2017 e, dunque, successiva al collaudo delle opere avvenuto in data 16/11/2016 (v. all. 6 della produzione di parte opposta), con la quale lo stesso richiedeva all'impresa appaltatrice di provvedere alla sistemazione della rampa disabili “per eliminare le problematiche dovute al mancato scorrimento delle acque, da non perfetta posa in pendenza delle lastre di rivestimento”. Trattasi, come evidente della stessa problematica lamentata nell'atto di opposizione dalle opponenti che, nel descrivere i
“gravissimi vizi costruttivi” rilevanti nella prospettiva di cui all'art. 1669 c.c., indicano al punto n. 2) i vizi alla “rampa di accesso per disabili che, essendo stata realizzata senza adeguata pendenza, è causa di ristagno di acque che rendono pericoloso ed inutilizzabile le stesse in caso di pioggia”. Dunque, quanto meno con riferimento ai vizi attinenti alla rampa di accesso, deve ritenersi che le società opponenti fossero a conoscenza degli stessi sin dal maggio del 2017. Tale convincimento si basa in primo luogo sul rapporto professionale che lega il direttore dei lavori al committente e, dunque, sui compiti cui quest'ultimo è tenuto, tra cui rientra senz'altro quello di verificare che l'opera sia immune da vizi, sicchè è del tutto ragionevole ritenere che, essendo il direttore dei lavori, persona di fiducia del committente, lo stesso abbia segnalato alle odierne opponenti le imperfezioni e gli errori riscontrati nell'esecuzione delle opere. Ma tale ragionevolezza, nel caso di specie, è, poi, ulteriormente avvalorata dal fatto che la mail del maggio 2017 inviata dal D.L. alla D&D per segnalare le problematiche alla rampa disabili, ha tra i suoi destinatari anche la , Parte_3 come si evince dall'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica della stessa tra i soggetti destinatari della comunicazione. Tali circostanze inducono, pertanto, a ritenere che le opponenti avessero contezza del difetto in oggetto sin dal maggio
2017, tenuto conto, peraltro, che dagli atti di causa non emerge che lo stesso fosse stato eliminato dalla D&D dopo la richiesta di intervento formulata dal D.L. La conseguenza è che, rispetto a tale vizio, è tardiva la denuncia comunicata con la mail del 16/3/2019 in quanto effettuata ben oltre un anno dalla relativa scoperta.
Diversamente, invece, deve opinarsi per quanto riguarda l'errato posizionamento dei pozzetti, rispetto al quale la D&D ha pure eccepito la tardività della denuncia sul presupposto che, riguardando scavi ed apposizione di chiusini ben visibili, avrebbe dovuto essere contestato sin dal momento del collaudo. In realtà, poiché la doglianza attiene al fatto che detti pozzetti sarebbero stati collocati in proprietà aliena, trattasi di un vizio occulto la cui emersione richiedeva il compimento di accertamenti non rientranti nelle operazioni tipiche del collaudo, sicchè deve presumersi che le committenti ne siano venute a conoscenza con l'espletamento della perizia tecnica eseguita nel marzo 2019.
Tanto precisato e venendo allo stretto merito delle contestazioni, va detto che l'espletata consulenza tecnica ben può porsi a fondamento della presente decisione, essendo la stessa pervenuta a conclusioni che risultano sorrette da ragionamento caratterizzato da consequenzialità logica e pertanto immune da vizi.
Nello specifico, esclusa la doglianza concernente la rampa disabili in ragione, come visto, della ritenuta tardività della denuncia, per quanto riguarda il posizionamento dei pozzetti relativi alle condotte elettriche e fognarie va, innanzitutto, evidenziato che, come rilevato dal CTU;
l'impresa appaltatrice ha realizzato gli impianti in questione in conformità del progetto predisposto dalle committenti. Ciò basterebbe ad escludere eventuali responsabilità della D&D la quale, certamente, non era tenuta ad accertare, in fase di esecuzione delle opere, se la p.lla ove sono allocati tali pozzetti fosse o meno di proprietà delle società opponenti. Ma a prescindere da tale considerazione, va evidenziato che l'infondatezza della doglianza emerge dalla stessa perizia di parte a firma del geom . Infatti, premesso che all'epoca dei lavori il confine tra la Per_1
proprietà e la proprietà aliena aera contrassegnato con paletti muniti di Pt_2
catena, il posizionamento dei pozzetti in questione nella particella n. 955 di proprietà aliena sarebbe dipeso, come rilevato dal geom. , “da Per_1 un'errata posizione della linea di confine tra le due particelle materializzata dai paletti con catena”. Insomma, se la linea di demarcazione tra le proprietà confinanti era errata e se sulla base del confine così come tracciato è stato redatto ed eseguito il progetto degli impianti, non si vede di cosa possa essere ritenuta responsabile l'impresa esecutrice, la quale si è limitata ad eseguire le opere in base al progetto ed al confine esistente all'epoca dei fatti.
Lamentano ancora le opponenti gravi vizi nella realizzazione dell'impianto fognario dei bagni del complesso immobiliare del secondo piano. Trattasi, in particolare, della sostituzione dei tubi di scarico che, secondo la prospettazione delle opponenti, avrebbero un diametro ed una pendenza non adeguati, tanto da aver determinato, nel marzo del 2019, una fuoriuscita di acque nere dai wc, con conseguente allagamento e danni alla pavimentazione e alle pitture.
La sussistenza di tali difetti costruttivi è stata, tuttavia, esclusa dal nominato CTU il quale, chiamato a chiarimenti su tale specifico punto, ha confermato le risultanze del proprio elaborato iniziale. Quanto alle ragioni che hanno indotto il consulente ad escludere la sussistenza dei lamentati vizi, le stesse sono state esaurientemente illustrate nei termini di seguito precisati:
-la causa delle lamentate infiltrazioni non può ricondursi ad un'errata realizzazione dell'impianto fognario;
- infatti, dal punto di vista idraulico quando si installano dette condotte una insufficienza della pendenza giammai si verificherebbe soltanto episodicamente, ma sarebbe, in uno al diametro del tubo eventualmente inadeguato, una criticità permanente dell'impianto di deflusso;
- quindi, se vi fosse stato un problema di deflusso per errato dimensionamento della tubazione e della sua pendenza, esso si sarebbe manifestato subito e non certo a distanza di anni;
- che, pertanto, la causa del rigurgito verificatosi nel marzo 2019 deve ascriversi ad un'ostruzione accidentale ed episodica, come confermato anche dal fatto che, dopo le operazioni di espurgo, alcun fenomeno di risalita di acque reflue si è più verificato.
Alla stregua di tali convincenti e motivate ragioni di carattere tecnico, deve, pertanto, escludersi la sussistenza dei gravi difetti lamentati dalle opponenti, con la conseguenza che l'avvenuta sospensione, da parte delle stesse, del pagamento del saldo del corrispettivo deve ritenersi del tutto ingiustificata. Venendo, infine, all'ultima doglianza relativa alla debenza degli interessi moratori, va evidenziato che in forza dell'atto di transazione, le opponenti si impegnavano a pagare la somma di € di € 333.494,35, di cui al D.I. n.1526/2018
(ovvero € 308.228,09 a titolo di sorta capitale ed € 25.266,26 a titolo di interessi moratori maturati a tutto il 23/12/2017). Le predette, tuttavia, come è pacifico rimanevano debitrici della somma di € 88.996,24. Pertanto, non essendo stata prevista nell'accordo transattivo una diversa imputazione dei pagamenti e trovando applicazione la regola di cui all'art. 1194 comma 2 c.c., i pagamenti effettuati dalle opponenti sono stati imputati dapprima agli interessi e poi al capitale. Ne consegue, quindi, che, essendo la somma di € 88.996,21 dovuta a titolo di capitale, sulla stessa devono riconoscersi gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 231/02 a decorrere dal 24/12/2017 al 21/3/2019, risultando così pari ad € 8.836,23, come riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta va, quindi, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Essendo stata già dichiarata l'esecutività del decreto limitatamente alla sorte capitale, lo stesso va dichiarato esecutivo, a norma dell'art. 653 comma 1 c.p.c., anche in relazione alla somma di € 8.836,23 dovuta a titolo di interessi moratori, atteso che con la sentenza di rigetto dell'opposizione il decreto ingiuntivo che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva.
Vanno altresì rigettate le domande riconvenzionali proposte dalle opponenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle opponenti nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv.
Marcello Pelliccia, stante la dichiarazione dallo stesso resa a norma dell'art. 93
c.p.c. Le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 29/1/2021, sono poste definitivamente a carico delle opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla e dalla Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2336/2019, pronunciato da questo
[...]
Tribunale in data 28/3/2019, nonché sulle domande riconvenzionali proposte dalle stesse, nei confronti della così provvede: Controparte_1 a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo anche in relazione alla somma di € 8.836,23;
b) rigetta le domande riconvenzionali;
c) condanna le opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv.
Marcello Pelliccia.
d) pone le spese di CTU, nella misura liquidata con decreto del 29/1/2021, definitivamente a carico delle opponenti.
Napoli, 21/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14156/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P. IV ) in persona del l.r.p.t. e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P. IV ), in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.te e difese dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e contestuale domanda riconvenzionale
OPPONENTI
E
(P. IV , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_3 rapp.ta e difesa dall'avv. Marcello Pelliccia in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a norma dell'art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/1/2025
FATTO E DIRITTO
La e la (d'ora in Parte_1 Parte_2 poi, e ) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 Pt_2
n. 2334/19, emesso da questo Tribunale in data 29/3/2019, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido ed in favore della Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, “D&D”), delle somme di € 88.996,24 a titolo di sorte capitale e di € 8.836,23 a titolo di interessi legali di mora, oltre gli ulteriori interessi e le spese di procedura, quale saldo residuo dovuto in virtù della scrittura transattiva del 27/3/18.
A sostegno dell'opposizione deducevano:
- di avere commissionato alla D&D l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione ed altre opere di notevole importo presso l'immobile di loro proprietà sito in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via prof. Filippo Manna n. 27;
- che, stante la pendenza di una notevole esposizione debitoria della società appaltatrice con gli enti e Cassa edile, come emerso dal DURC, CP_2
avevano saldato solo una parte delle fatture emesse dalla D&D, sospendendo il pagamento del prezzo residuo;
- che, per il saldo dovuto, la D&D aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1526/18 dell'importo di € 333.494,35, avverso il quale non avevano proposto opposizione;
- che, in data 27/3/18, avevano sottoscritto un accordo novativo con il quale, a fronte della rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della D&D, si riconoscevano debitrici della somma di € 333.494,35, mentre l'appaltatrice si obbligava a versare parte dei corrispettivi ricevuti per regolarizzare le voci del Durc, il tutto senza alcuna rinuncia all'azione di garanzia decennale del costruttore ex art. 1669
c.c.;
- che a mezzo bonifici eseguiti fino a marzo 2019, avevano versato la somma complessiva di € 244.498,12, scoprendo, poi, che i lavori eseguiti dalla D&D presentavano gradi difetti di costruzione, come elencati in atti, che venivano tempestivamente denunciati, sospendendo il pagamento del residuo;
- che, in mancanza di riscontro alla denuncia dei vizi, avevano adito il Tribunale di Nola chiedendo la condanna della convenuta D&D “…al pagamento in favore delle società attrici del risarcimento dei predetti danni e/o, disposta la compensazione fino a concorrenza degli importi dei rispettivi reciproci crediti – da una parte, credito risarcitorio delle attrici, e dall' altra, credito della convenuta per residuo corrispettivo previsto in transazione, pure da accertarsi a tal fine in questa sede -condanni la società convenuta al pagamento del conguaglio alle società attrici;
”;
- che, nelle more, la D&D aveva notificato il decreto ingiuntivo n. 2334/19, richiesto ed ottenuto per il saldo dovuto in base all'accordo transattivo;
- che, tuttavia, risultando già incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Nola e stante l'identità del titolo azionato, andava dichiarata la litispendenza o comunque la continenza ex art. 39 c.p.c. tra l'azione ordinaria e il giudizio di opposizione, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo o, in ogni caso, sospeso il giudizio de quo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
- che, infine, la liquidazione degli interessi in sede monitoria era indebita, poiché
l'importo oggetto di transazione, da cui era stato detratto il saldo di € 88.996,24 ingiunto, era già inclusivo degli interessi che, pertanto, non andavano nuovamente liquidati sull'intera somma ma solo sulle singole fatture indicate in transazione e non saldate.
Tanto premesso, chiedevano, preliminarmente, dichiararsi la litispendenza e/o continenza tra il presente giudizio e quello già pendente tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Nola, identificato con R.G. 2322/2019, assumendo ogni conseguente statuizione, ivi inclusa la declaratoria di nullità, annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza del Tribunale di Napoli ed eventualmente rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Nola o sospendendo il giudizio di opposizione sino all'esito di quello già pendente innanzi al Tribunale di Nola (r.g. 2322/2019); in subordine, accertata la fondatezza dell'opposizione e la sussistenza dei gravi vizi occulti nell'immobile sito alla via prof. Filippo Manna
n. 27, chiedevano condannarsi la D&D al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., pari ad € 80.000,00 oltre IVA, dichiarando la compensazione della detta somma con i crediti vantati dall'opposta o, in ogni caso, dichiararsi la riduzione del prezzo di appalto ex art. 1668 c.c. in funzione dei vizi accertati in corso di giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Costituitasi in giudizio, la D&D chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza. In particolare eccepiva la prescrizione e la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c., nonché l'insussistenza dei lamentati vizi e l'inoperatività della garanzia con riferimento ai problemi infiltrativi.
La causa veniva iscritta al n. 14156/2019.
Con provvedimento del 10/10/19, veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 648, comma 1°, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di € 88.996,24.
Con comparsa notificata in data 13/11/2019, la e la Pt_1 Pt_2
riassumevano dinanzi a questo Tribunale, a seguito di dichiarazione di continenza pronunciata dal Tribunale di Nola in data 17/9/2019, il giudizio ivi instaurato, nel quale avevano proposto nei confronti della D&D le medesime domande formulate nel presente giudizio di opposizione.
Si costituiva in giudizio la D&D chiedendo il rigetto delle domande in ragione della loro dedotta infondatezza.
La causa veniva iscritta al n. 32103/2019.
Con provvedimento reso in data 13/2/2020, veniva disposta la riunione delle cause.
Indi, acquisito l'elaborato peritale depositato dal CTU nominato in sede di
ATP svoltosi in corso di causa, nonché gli ulteriori chiarimenti resi dallo stesso come da ordinanza del 16/4/21, la causa, disattese le ulteriori istanze istruttorie delle parti, con ordinanza pronunciata in data 16/1/2025, all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Occorre premettere che le parti con scrittura privata del 27/3/2018 stipulavano una transazione novativa, con la quale le odierne opponenti riconoscevano di essere debitrici della D&D della somma di € 333.494,35 per lavori di manutenzione straordinaria realizzati da quest'ultima in relazione ad immobili di loro proprietà siti in Casalnuovo di Napoli e si impegnavano ad effettuarne il pagamento secondo le modalità ed i termini ivi concordati. Le committenti, per quel che qui interessa, rinunciavano a far valere qualsiasi pretesa e/o contestazione in ordine ai suddetti lavori, ad eccezione della sola garanzia decennale del costruttore ex art. 1669 c.c.
Al fine di paralizzare la domanda avanzata dalla D&D di pagamento del saldo dei suddetti lavori, le società opponenti hanno eccepito che nel febbraio - marzo del 2019, a seguito di controlli eseguiti da tecnici di propria fiducia, avevano scoperto che le opere realizzate dall'appaltatrice sull'immobile di loro proprietà presentavano gravissimi vizi costruttivi occulti, compromettenti la funzionalità e la fruizione in sicurezza dell'intero immobile per il cui ripristino era stato stimato un costo di 80.000 euro oltre IVA. Cosi delimitato il tema controverso, deve in primo luogo osservarsi che l'opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha eccepito la decadenza dall'azione per tardività della denunzia e/o decorso del termine annuale di prescrizione.
In proposito, giova evidenziare che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, per la quale si ritiene necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause (cfr. Cass. 28/8/2024, n. 23233). Ora, nella fattispecie in esame, risulta in atti una comunicazione del D.L: datata 17/5/2017 e, dunque, successiva al collaudo delle opere avvenuto in data 16/11/2016 (v. all. 6 della produzione di parte opposta), con la quale lo stesso richiedeva all'impresa appaltatrice di provvedere alla sistemazione della rampa disabili “per eliminare le problematiche dovute al mancato scorrimento delle acque, da non perfetta posa in pendenza delle lastre di rivestimento”. Trattasi, come evidente della stessa problematica lamentata nell'atto di opposizione dalle opponenti che, nel descrivere i
“gravissimi vizi costruttivi” rilevanti nella prospettiva di cui all'art. 1669 c.c., indicano al punto n. 2) i vizi alla “rampa di accesso per disabili che, essendo stata realizzata senza adeguata pendenza, è causa di ristagno di acque che rendono pericoloso ed inutilizzabile le stesse in caso di pioggia”. Dunque, quanto meno con riferimento ai vizi attinenti alla rampa di accesso, deve ritenersi che le società opponenti fossero a conoscenza degli stessi sin dal maggio del 2017. Tale convincimento si basa in primo luogo sul rapporto professionale che lega il direttore dei lavori al committente e, dunque, sui compiti cui quest'ultimo è tenuto, tra cui rientra senz'altro quello di verificare che l'opera sia immune da vizi, sicchè è del tutto ragionevole ritenere che, essendo il direttore dei lavori, persona di fiducia del committente, lo stesso abbia segnalato alle odierne opponenti le imperfezioni e gli errori riscontrati nell'esecuzione delle opere. Ma tale ragionevolezza, nel caso di specie, è, poi, ulteriormente avvalorata dal fatto che la mail del maggio 2017 inviata dal D.L. alla D&D per segnalare le problematiche alla rampa disabili, ha tra i suoi destinatari anche la , Parte_3 come si evince dall'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica della stessa tra i soggetti destinatari della comunicazione. Tali circostanze inducono, pertanto, a ritenere che le opponenti avessero contezza del difetto in oggetto sin dal maggio
2017, tenuto conto, peraltro, che dagli atti di causa non emerge che lo stesso fosse stato eliminato dalla D&D dopo la richiesta di intervento formulata dal D.L. La conseguenza è che, rispetto a tale vizio, è tardiva la denuncia comunicata con la mail del 16/3/2019 in quanto effettuata ben oltre un anno dalla relativa scoperta.
Diversamente, invece, deve opinarsi per quanto riguarda l'errato posizionamento dei pozzetti, rispetto al quale la D&D ha pure eccepito la tardività della denuncia sul presupposto che, riguardando scavi ed apposizione di chiusini ben visibili, avrebbe dovuto essere contestato sin dal momento del collaudo. In realtà, poiché la doglianza attiene al fatto che detti pozzetti sarebbero stati collocati in proprietà aliena, trattasi di un vizio occulto la cui emersione richiedeva il compimento di accertamenti non rientranti nelle operazioni tipiche del collaudo, sicchè deve presumersi che le committenti ne siano venute a conoscenza con l'espletamento della perizia tecnica eseguita nel marzo 2019.
Tanto precisato e venendo allo stretto merito delle contestazioni, va detto che l'espletata consulenza tecnica ben può porsi a fondamento della presente decisione, essendo la stessa pervenuta a conclusioni che risultano sorrette da ragionamento caratterizzato da consequenzialità logica e pertanto immune da vizi.
Nello specifico, esclusa la doglianza concernente la rampa disabili in ragione, come visto, della ritenuta tardività della denuncia, per quanto riguarda il posizionamento dei pozzetti relativi alle condotte elettriche e fognarie va, innanzitutto, evidenziato che, come rilevato dal CTU;
l'impresa appaltatrice ha realizzato gli impianti in questione in conformità del progetto predisposto dalle committenti. Ciò basterebbe ad escludere eventuali responsabilità della D&D la quale, certamente, non era tenuta ad accertare, in fase di esecuzione delle opere, se la p.lla ove sono allocati tali pozzetti fosse o meno di proprietà delle società opponenti. Ma a prescindere da tale considerazione, va evidenziato che l'infondatezza della doglianza emerge dalla stessa perizia di parte a firma del geom . Infatti, premesso che all'epoca dei lavori il confine tra la Per_1
proprietà e la proprietà aliena aera contrassegnato con paletti muniti di Pt_2
catena, il posizionamento dei pozzetti in questione nella particella n. 955 di proprietà aliena sarebbe dipeso, come rilevato dal geom. , “da Per_1 un'errata posizione della linea di confine tra le due particelle materializzata dai paletti con catena”. Insomma, se la linea di demarcazione tra le proprietà confinanti era errata e se sulla base del confine così come tracciato è stato redatto ed eseguito il progetto degli impianti, non si vede di cosa possa essere ritenuta responsabile l'impresa esecutrice, la quale si è limitata ad eseguire le opere in base al progetto ed al confine esistente all'epoca dei fatti.
Lamentano ancora le opponenti gravi vizi nella realizzazione dell'impianto fognario dei bagni del complesso immobiliare del secondo piano. Trattasi, in particolare, della sostituzione dei tubi di scarico che, secondo la prospettazione delle opponenti, avrebbero un diametro ed una pendenza non adeguati, tanto da aver determinato, nel marzo del 2019, una fuoriuscita di acque nere dai wc, con conseguente allagamento e danni alla pavimentazione e alle pitture.
La sussistenza di tali difetti costruttivi è stata, tuttavia, esclusa dal nominato CTU il quale, chiamato a chiarimenti su tale specifico punto, ha confermato le risultanze del proprio elaborato iniziale. Quanto alle ragioni che hanno indotto il consulente ad escludere la sussistenza dei lamentati vizi, le stesse sono state esaurientemente illustrate nei termini di seguito precisati:
-la causa delle lamentate infiltrazioni non può ricondursi ad un'errata realizzazione dell'impianto fognario;
- infatti, dal punto di vista idraulico quando si installano dette condotte una insufficienza della pendenza giammai si verificherebbe soltanto episodicamente, ma sarebbe, in uno al diametro del tubo eventualmente inadeguato, una criticità permanente dell'impianto di deflusso;
- quindi, se vi fosse stato un problema di deflusso per errato dimensionamento della tubazione e della sua pendenza, esso si sarebbe manifestato subito e non certo a distanza di anni;
- che, pertanto, la causa del rigurgito verificatosi nel marzo 2019 deve ascriversi ad un'ostruzione accidentale ed episodica, come confermato anche dal fatto che, dopo le operazioni di espurgo, alcun fenomeno di risalita di acque reflue si è più verificato.
Alla stregua di tali convincenti e motivate ragioni di carattere tecnico, deve, pertanto, escludersi la sussistenza dei gravi difetti lamentati dalle opponenti, con la conseguenza che l'avvenuta sospensione, da parte delle stesse, del pagamento del saldo del corrispettivo deve ritenersi del tutto ingiustificata. Venendo, infine, all'ultima doglianza relativa alla debenza degli interessi moratori, va evidenziato che in forza dell'atto di transazione, le opponenti si impegnavano a pagare la somma di € di € 333.494,35, di cui al D.I. n.1526/2018
(ovvero € 308.228,09 a titolo di sorta capitale ed € 25.266,26 a titolo di interessi moratori maturati a tutto il 23/12/2017). Le predette, tuttavia, come è pacifico rimanevano debitrici della somma di € 88.996,24. Pertanto, non essendo stata prevista nell'accordo transattivo una diversa imputazione dei pagamenti e trovando applicazione la regola di cui all'art. 1194 comma 2 c.c., i pagamenti effettuati dalle opponenti sono stati imputati dapprima agli interessi e poi al capitale. Ne consegue, quindi, che, essendo la somma di € 88.996,21 dovuta a titolo di capitale, sulla stessa devono riconoscersi gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 231/02 a decorrere dal 24/12/2017 al 21/3/2019, risultando così pari ad € 8.836,23, come riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta va, quindi, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Essendo stata già dichiarata l'esecutività del decreto limitatamente alla sorte capitale, lo stesso va dichiarato esecutivo, a norma dell'art. 653 comma 1 c.p.c., anche in relazione alla somma di € 8.836,23 dovuta a titolo di interessi moratori, atteso che con la sentenza di rigetto dell'opposizione il decreto ingiuntivo che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva.
Vanno altresì rigettate le domande riconvenzionali proposte dalle opponenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle opponenti nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv.
Marcello Pelliccia, stante la dichiarazione dallo stesso resa a norma dell'art. 93
c.p.c. Le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 29/1/2021, sono poste definitivamente a carico delle opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla e dalla Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 2336/2019, pronunciato da questo
[...]
Tribunale in data 28/3/2019, nonché sulle domande riconvenzionali proposte dalle stesse, nei confronti della così provvede: Controparte_1 a) rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo anche in relazione alla somma di € 8.836,23;
b) rigetta le domande riconvenzionali;
c) condanna le opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv.
Marcello Pelliccia.
d) pone le spese di CTU, nella misura liquidata con decreto del 29/1/2021, definitivamente a carico delle opponenti.
Napoli, 21/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)