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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/07/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5375/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO nella persona del Giudice dott. Annarita D'EL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5375/2022 promossa da:
, con avv. Mossolani ATTORE Parte_1 contro
, con avv. Palmieri CP_1 in persona del l.r. p.t., con avv. Fedi Controparte_2
CONVENUTI E in persona del l.r. p.t., avv. Controparte_3
Cremaschi
CONCLUSIONI Le parti concludevano come indicato all'udienza del 16.07.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato , dopo aver riferito dell'intervenuto Parte_1 decesso in data 20.05.2014 in Sesto Calende della propria madre che aveva Persona_1 lasciato quali eredi legittimi i figli (l'attore e il convenuto ) cui era stata devoluta CP_1 in ragione di ½ ciascuno l'intera eredità relitta (in citazione ampiamente identificata), e dell'impossibilità di una divisione contrattuale nonostante il tentativo di mediazione e di conciliazione svolti in tal senso, nonché dell'intervenuta iscrizione in data 21.09.2022 di ipoteca a favore della citava in giudizio il citato istituto di credito e Controparte_2
per sentir dichiarare ed ottenere la divisione della comunione in essere con CP_1
e conseguente attribuzione dei cespiti secondo il progetto di divisione agli atti CP_1 depositato sub doc.6 e ordine di trasferimento dell'ipoteca sui beni da assegnare a CP_1
e ogni altro conseguente necessario provvedimento.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , col ministero di diverso difensore, CP_1 che instava preliminarmente per la remissione in termini per causa a sé non imputabile, e nel merito chiedeva il rigetto dell'avversa domanda come formulata, la sospensione del processo in attesa di pubblicazione di testamenti della dante causa. Si costituiva altresì la che, dopo aver specificato le ragioni di Controparte_2 credito vantate, non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione, ma con l'estensione dell'ipoteca vantata, con il grado originario, alla piena proprietà di tutti gli immobili da assegnare a e di eventuali conguagli dovuti sino all'integrale soddisfo delle CP_1 proprie ragioni di credito pari ad Euro 52.380,53, oltre interessi.
pagina 1 di 5 Trattata la causa, acquisita documentazione utile ai fini dello svolgimento del processo, veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell'altro creditore ipotecario,
[...]
Controparte_3
Costituitosi tale ultimo creditore, dopo aver specificato le ragioni di credito vantate, non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione, ma con l'estensione dell'ipoteca iscritta, con il grado originario, alla piena proprietà di tutti gli immobili da assegnare a CP_1
e di eventuali conguagli dovuti sino all'integrale soddisfo delle proprie ragioni di credito
[...] pari ad Euro 43.559,37, oltre interessi. Concessi i termini per le incombenze istruttorie all'udienza del 13.12.2023 e depositate le memorie di cui all'art.183 comma VI c.p.c., il processo era dichiarato interrotto stante l'intervenuta sospensione dal 15.12.2023 dell'Avvocato del convenuto dall'Albo degli avvocati con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti processuali nelle more compiuti. Riassunto tempestivamente il processo, costituitosi col ministero di altro CP_1 avvocato e disposta l'attività istruttoria ritenuta ammissibile e rilevante, le parti chiedevano rinvii della causa in pendenza di trattative di bonario componimento della lite. Nelle note depositate congiuntamente dai fratelli per l'udienza del 7.5.2025 dichiaravano di aver raggiunto un CP_1 accordo in merito alla divisione consensuale dell'asse ereditario, con conseguente trasferimento delle ipoteche sui beni da assegnare a , con il medesimo grado ed importo, e CP_1 liberazione dei beni che verranno assegnati a (come specificato nella bozza della Parte_1 scrittura privata concordata allegata alle note depositate) e instavano per la fissazione di udienza di comparizione personale delle parti al fine di ottenere l'assenso dagli istituti di credito all'accordo de quo. Fissata all'uopo udienza al 16.7.2025, parte attrice e parte convenuta ribadivano di aver trovato un accordo in merito allo scioglimento della comunione, CP_1 chiedendo la declaratoria di esecutorietà del progetto divisionale con conseguente trasferimento delle ipoteche sui beni da assegnare a . Precisavano altresì che i beni assegnati CP_1
a erano pari al 50% dell'asse ereditario, stimabile in almeno €400.000,00 CP_1 come da perizie di stima allegati agli atti di causa e, dunque, di valore tale da ampiamente garantire entrambe le ipoteche dei creditori iscritti. Riferivano, infine, di aver offerto, quale concorso alle spese legali dei creditori, €1.000,00 per ogni banca a mero titolo transattivo. Le controparti non accettavano il progetto divisionale depositato in merito alla proposta liquidazione di spese legali, richiedendone la liquidazione giudiziale;
inoltre, l'avvocato della dichiarava di non accettare i valori estimativi indicati nelle perizie di Controparte_2 stima depositate. Sulle contestazioni delle parti la causa era rimessa in decisione senza termini. Premesso che la presente vertenza è stata azionata per procedere allo scioglimento della comunione immobiliare tra le parti relativa ai beni in atti ampiamente descritti, i condividenti hanno, nel corso del processo, raggiunto un accordo sullo scioglimento della comunione e sulle modalità di attribuzione dei beni relitti, individuando esattamente i beni da attribuire ai singoli eredi. Ritiene il Giudice che possano essere confermate le condizioni stabilite dalle parti condividenti, e, poiché non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione del Tribunale. La domanda di scioglimento della comunione ereditaria può, pertanto, essere accolta nei termini di cui alle conclusioni “congiunte” svolte dalle parti condividenti.
pagina 2 di 5 Ne deriva che a va attribuito il diritto di proprietà esclusiva dei seguenti Parte_1 immobili individuati a NCEU - Comune di Busto Arsizio (VA):
3)-Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 502 – Categoria A/4 – Classe 4 – Cons. 16,5 vani – Rendita € 1.107,80;
4)-Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 1213 – Sub. 1 – Categoria A/7 – Classe 2 – Cons. 7 vani – Rendita € 777,27; mentre a va attribuito il diritto di proprietà esclusiva dei seguenti immobili CP_1 individuati a NCEU - Comune di Busto Arsizio (VA):
1) -Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 501 – Categoria C/6 – Classe 1 – Cons. 378 mq – Rendita € 780,88;
2) -Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 502 – Categoria A/4 – Classe 4 – Cons. 16,5 vani – Rendita € 1.107,80;
e 5) al NCT Comune di Fagnano Olona (VA) Foglio 9 – Part. 1794 – Superficie Ettari 000.37.90 – Reddito dominicale € 31,32 – reddito agrario € 30,34. In merito alla sorte delle ipoteche iscritte sulla quota di ½ dei cespiti relitti da parte dei creditori (cfr. amplius doc.3 di detta parte) e Controparte_2 CP_2 [...]
(cfr. amplius doc.4 di detta parte), deve preliminarmente Controparte_3 evidenziarsi che ogni singolo condividente può concedere un'ipoteca sulla propria quota di diritto di proprietà dell'immobile ex art. 1103 c.c., con espresso rinvio all'art. 2825 c.c.: detta disposizione normativa, dettata per l'ipoteca iscritta sui beni indivisi, contiene un meccanismo di tutela volto a rendere indifferente l'esito della divisione nei confronti del creditore ipotecario. Infatti, i primi due commi stabiliscono:” L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima”. Le ipoteche sui beni comuni iscritte contro il singolo colpiscono i beni di cui egli risulti con la divisione proprietario (cfr. Cass. n. 3971/1980), conseguendone la cancellazione di quelle stesse iscrizioni sui beni assegnati agli altri comproprietari. Ne scaturisce un effetto retroattivo della divisione, per cui, al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 2825 c.c., il bene assegnato deve pervenire al condividente libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, risulti privo della facoltà di disporne (cfr. Cass. n. 1062/1979 e Cass. II, 28 maggio 2020, n. 10067). Orbene, premesso che in tema di divisione non spetta al creditore del condividente alcuna facoltà di impedire il giudizio di divisione attivato dal proprio debitore, atteso che il diritto alla generica garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore cede (non solo rispetto agli atti di alienazione, ma anche) nei confronti del diritto alla divisione spettante al debitore (cfr. Cass. n. 9765/2004), non possono comunque trovare accoglimento le doglianze sollevate nell'ultima udienza celebrata il 16.7.2025 dalla difesa della in ordine Controparte_2 ai valori estimativi delle perizie prodotte in atti, in quanto non solo non ritualmente e tempestivamente proposte, ma comunque nulla adducono in concreto in ordine alla scorrettezza dei valori ivi indicati.
pagina 3 di 5 Decisa la domanda nel senso sopra indicato, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni restano assorbite e/o disattese. Le spese defensionali vanno distintamente regolamentate, Le spese sostenute da Pt_1
e vanno compensate vista l'espressa richiesta formulata in tal senso
[...] CP_1 dalle stesse parti nell'atto transattivo. Le spese legali delle altre parti vanno poste a carico dei condividenti in base al principio secondo cui il creditore iscritto ha titolo a ripetere le proprie spese, poiché essendo una parte necessaria - se non per la stessa validità del processo di divisione e dei relativi atti, quantomeno per la loro efficacia (v. art. 1113 c.c.) - non può applicarsi nei suoi confronti l'art. 1113 comma 1 c.c. (riguardante il creditore non iscritto). Opinando diversamente esse andrebbero ingiustificatamente a ridurre l'ammontare utile del suo credito. Ne segue che le spese del creditore iscritto devono porsi a carico del condividente sulla cui quota insiste l'ipoteca, avendo costui dato causa alla chiamata in giudizio del primo, a prescindere da chi vi abbia in effetti provveduto. Per contro nessun diritto al rimborso può riconoscersi al creditore nei confronti dei condividenti cui non sia legato da alcun rapporto di diritto sostanziale (di debito-credito o ipotecario), salva l'eventuale soccombenza su domande spiegate. In questo caso, pertanto, le spese defensionali vanno poste a carico di CP_1
, che aveva concesso le ipoteche di cui si discute. Le spese vanno liquidate tenendo
[...] conto delle sole difese spese per il controllo di regolarità della divisione non avendo il creditore ipotecario il ruolo di parte attiva del processo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
• dichiara il diritto di e allo scioglimento delle comunioni CP_1 Parte_1 indicate in parte motiva, per la quota di un mezzo ciascuno;
• preso atto dell'unanime richiesta dei condividenti, attribuisce a il diritto di Parte_1 proprietà esclusiva dei seguenti immobili individuati a NCEU - Comune di Busto Arsizio (VA):
3)-Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 502 – Categoria A/4 – Classe 4 – Cons. 16,5 vani – Rendita € 1.107,80;
4)-Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 1213 – Sub. 1 – Categoria A/7 – Classe 2 – Cons. 7 vani – Rendita € 777,27;
• preso atto dell'unanime richiesta dei condividenti, attribuisce a il diritto di CP_1 proprietà esclusiva dei seguenti immobili individuati a NCEU - Comune di Busto Arsizio (VA): 1) -Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 501 – Categoria C/6 – Classe 1 – Cons. 378 mq
– Rendita € 780,88; 2) -Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 502 – Categoria A/4 – Classe 4 – Cons. 16,5 vani – Rendita € 1.107,80; e 5) a NCT Comune di Fagnano Olona (VA) Foglio 9 – Part. 1794 – Superficie Ettari 000.37.90
– Reddito dominicale € 31,32 – reddito agrario € 30,34;
• accerta l'estensione delle ipoteche iscritte da (Reg. Gen. Controparte_2
131301; Reg. Part. 26647 presentata il 21.09.2022: cfr. doc. 3) e Controparte_3
(Reg. Gen. 168839; Reg. Part. 33948 presentata il
[...] Controparte_3
29.11.2022: cfr. doc.4) sull'intero diritto di proprietà dei predetti immobili attribuiti in proprietà esclusiva a;
CP_1
• compensa integralmente le spese di lite fra e;
CP_1 Parte_1 pagina 4 di 5 • condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1 Controparte_2
e liquidate in complessivi €
[...] Controparte_3
3.824,00 cadauno, oltre oneri di legge.;
• dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II. ai sensi dell'art. 2646 c.c. Così deciso in Busto Arsizio il 18 luglio 2025.
Il Giudice
A.D'EL
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO nella persona del Giudice dott. Annarita D'EL ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5375/2022 promossa da:
, con avv. Mossolani ATTORE Parte_1 contro
, con avv. Palmieri CP_1 in persona del l.r. p.t., con avv. Fedi Controparte_2
CONVENUTI E in persona del l.r. p.t., avv. Controparte_3
Cremaschi
CONCLUSIONI Le parti concludevano come indicato all'udienza del 16.07.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato , dopo aver riferito dell'intervenuto Parte_1 decesso in data 20.05.2014 in Sesto Calende della propria madre che aveva Persona_1 lasciato quali eredi legittimi i figli (l'attore e il convenuto ) cui era stata devoluta CP_1 in ragione di ½ ciascuno l'intera eredità relitta (in citazione ampiamente identificata), e dell'impossibilità di una divisione contrattuale nonostante il tentativo di mediazione e di conciliazione svolti in tal senso, nonché dell'intervenuta iscrizione in data 21.09.2022 di ipoteca a favore della citava in giudizio il citato istituto di credito e Controparte_2
per sentir dichiarare ed ottenere la divisione della comunione in essere con CP_1
e conseguente attribuzione dei cespiti secondo il progetto di divisione agli atti CP_1 depositato sub doc.6 e ordine di trasferimento dell'ipoteca sui beni da assegnare a CP_1
e ogni altro conseguente necessario provvedimento.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , col ministero di diverso difensore, CP_1 che instava preliminarmente per la remissione in termini per causa a sé non imputabile, e nel merito chiedeva il rigetto dell'avversa domanda come formulata, la sospensione del processo in attesa di pubblicazione di testamenti della dante causa. Si costituiva altresì la che, dopo aver specificato le ragioni di Controparte_2 credito vantate, non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione, ma con l'estensione dell'ipoteca vantata, con il grado originario, alla piena proprietà di tutti gli immobili da assegnare a e di eventuali conguagli dovuti sino all'integrale soddisfo delle CP_1 proprie ragioni di credito pari ad Euro 52.380,53, oltre interessi.
pagina 1 di 5 Trattata la causa, acquisita documentazione utile ai fini dello svolgimento del processo, veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell'altro creditore ipotecario,
[...]
Controparte_3
Costituitosi tale ultimo creditore, dopo aver specificato le ragioni di credito vantate, non si opponeva alla domanda di scioglimento della comunione, ma con l'estensione dell'ipoteca iscritta, con il grado originario, alla piena proprietà di tutti gli immobili da assegnare a CP_1
e di eventuali conguagli dovuti sino all'integrale soddisfo delle proprie ragioni di credito
[...] pari ad Euro 43.559,37, oltre interessi. Concessi i termini per le incombenze istruttorie all'udienza del 13.12.2023 e depositate le memorie di cui all'art.183 comma VI c.p.c., il processo era dichiarato interrotto stante l'intervenuta sospensione dal 15.12.2023 dell'Avvocato del convenuto dall'Albo degli avvocati con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti processuali nelle more compiuti. Riassunto tempestivamente il processo, costituitosi col ministero di altro CP_1 avvocato e disposta l'attività istruttoria ritenuta ammissibile e rilevante, le parti chiedevano rinvii della causa in pendenza di trattative di bonario componimento della lite. Nelle note depositate congiuntamente dai fratelli per l'udienza del 7.5.2025 dichiaravano di aver raggiunto un CP_1 accordo in merito alla divisione consensuale dell'asse ereditario, con conseguente trasferimento delle ipoteche sui beni da assegnare a , con il medesimo grado ed importo, e CP_1 liberazione dei beni che verranno assegnati a (come specificato nella bozza della Parte_1 scrittura privata concordata allegata alle note depositate) e instavano per la fissazione di udienza di comparizione personale delle parti al fine di ottenere l'assenso dagli istituti di credito all'accordo de quo. Fissata all'uopo udienza al 16.7.2025, parte attrice e parte convenuta ribadivano di aver trovato un accordo in merito allo scioglimento della comunione, CP_1 chiedendo la declaratoria di esecutorietà del progetto divisionale con conseguente trasferimento delle ipoteche sui beni da assegnare a . Precisavano altresì che i beni assegnati CP_1
a erano pari al 50% dell'asse ereditario, stimabile in almeno €400.000,00 CP_1 come da perizie di stima allegati agli atti di causa e, dunque, di valore tale da ampiamente garantire entrambe le ipoteche dei creditori iscritti. Riferivano, infine, di aver offerto, quale concorso alle spese legali dei creditori, €1.000,00 per ogni banca a mero titolo transattivo. Le controparti non accettavano il progetto divisionale depositato in merito alla proposta liquidazione di spese legali, richiedendone la liquidazione giudiziale;
inoltre, l'avvocato della dichiarava di non accettare i valori estimativi indicati nelle perizie di Controparte_2 stima depositate. Sulle contestazioni delle parti la causa era rimessa in decisione senza termini. Premesso che la presente vertenza è stata azionata per procedere allo scioglimento della comunione immobiliare tra le parti relativa ai beni in atti ampiamente descritti, i condividenti hanno, nel corso del processo, raggiunto un accordo sullo scioglimento della comunione e sulle modalità di attribuzione dei beni relitti, individuando esattamente i beni da attribuire ai singoli eredi. Ritiene il Giudice che possano essere confermate le condizioni stabilite dalle parti condividenti, e, poiché non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione del Tribunale. La domanda di scioglimento della comunione ereditaria può, pertanto, essere accolta nei termini di cui alle conclusioni “congiunte” svolte dalle parti condividenti.
pagina 2 di 5 Ne deriva che a va attribuito il diritto di proprietà esclusiva dei seguenti Parte_1 immobili individuati a NCEU - Comune di Busto Arsizio (VA):
3)-Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 502 – Categoria A/4 – Classe 4 – Cons. 16,5 vani – Rendita € 1.107,80;
4)-Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 1213 – Sub. 1 – Categoria A/7 – Classe 2 – Cons. 7 vani – Rendita € 777,27; mentre a va attribuito il diritto di proprietà esclusiva dei seguenti immobili CP_1 individuati a NCEU - Comune di Busto Arsizio (VA):
1) -Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 501 – Categoria C/6 – Classe 1 – Cons. 378 mq – Rendita € 780,88;
2) -Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 502 – Categoria A/4 – Classe 4 – Cons. 16,5 vani – Rendita € 1.107,80;
e 5) al NCT Comune di Fagnano Olona (VA) Foglio 9 – Part. 1794 – Superficie Ettari 000.37.90 – Reddito dominicale € 31,32 – reddito agrario € 30,34. In merito alla sorte delle ipoteche iscritte sulla quota di ½ dei cespiti relitti da parte dei creditori (cfr. amplius doc.3 di detta parte) e Controparte_2 CP_2 [...]
(cfr. amplius doc.4 di detta parte), deve preliminarmente Controparte_3 evidenziarsi che ogni singolo condividente può concedere un'ipoteca sulla propria quota di diritto di proprietà dell'immobile ex art. 1103 c.c., con espresso rinvio all'art. 2825 c.c.: detta disposizione normativa, dettata per l'ipoteca iscritta sui beni indivisi, contiene un meccanismo di tutela volto a rendere indifferente l'esito della divisione nei confronti del creditore ipotecario. Infatti, i primi due commi stabiliscono:” L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima”. Le ipoteche sui beni comuni iscritte contro il singolo colpiscono i beni di cui egli risulti con la divisione proprietario (cfr. Cass. n. 3971/1980), conseguendone la cancellazione di quelle stesse iscrizioni sui beni assegnati agli altri comproprietari. Ne scaturisce un effetto retroattivo della divisione, per cui, al di fuori delle eccezioni previste dall'art. 2825 c.c., il bene assegnato deve pervenire al condividente libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, risulti privo della facoltà di disporne (cfr. Cass. n. 1062/1979 e Cass. II, 28 maggio 2020, n. 10067). Orbene, premesso che in tema di divisione non spetta al creditore del condividente alcuna facoltà di impedire il giudizio di divisione attivato dal proprio debitore, atteso che il diritto alla generica garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore cede (non solo rispetto agli atti di alienazione, ma anche) nei confronti del diritto alla divisione spettante al debitore (cfr. Cass. n. 9765/2004), non possono comunque trovare accoglimento le doglianze sollevate nell'ultima udienza celebrata il 16.7.2025 dalla difesa della in ordine Controparte_2 ai valori estimativi delle perizie prodotte in atti, in quanto non solo non ritualmente e tempestivamente proposte, ma comunque nulla adducono in concreto in ordine alla scorrettezza dei valori ivi indicati.
pagina 3 di 5 Decisa la domanda nel senso sopra indicato, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni restano assorbite e/o disattese. Le spese defensionali vanno distintamente regolamentate, Le spese sostenute da Pt_1
e vanno compensate vista l'espressa richiesta formulata in tal senso
[...] CP_1 dalle stesse parti nell'atto transattivo. Le spese legali delle altre parti vanno poste a carico dei condividenti in base al principio secondo cui il creditore iscritto ha titolo a ripetere le proprie spese, poiché essendo una parte necessaria - se non per la stessa validità del processo di divisione e dei relativi atti, quantomeno per la loro efficacia (v. art. 1113 c.c.) - non può applicarsi nei suoi confronti l'art. 1113 comma 1 c.c. (riguardante il creditore non iscritto). Opinando diversamente esse andrebbero ingiustificatamente a ridurre l'ammontare utile del suo credito. Ne segue che le spese del creditore iscritto devono porsi a carico del condividente sulla cui quota insiste l'ipoteca, avendo costui dato causa alla chiamata in giudizio del primo, a prescindere da chi vi abbia in effetti provveduto. Per contro nessun diritto al rimborso può riconoscersi al creditore nei confronti dei condividenti cui non sia legato da alcun rapporto di diritto sostanziale (di debito-credito o ipotecario), salva l'eventuale soccombenza su domande spiegate. In questo caso, pertanto, le spese defensionali vanno poste a carico di CP_1
, che aveva concesso le ipoteche di cui si discute. Le spese vanno liquidate tenendo
[...] conto delle sole difese spese per il controllo di regolarità della divisione non avendo il creditore ipotecario il ruolo di parte attiva del processo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
• dichiara il diritto di e allo scioglimento delle comunioni CP_1 Parte_1 indicate in parte motiva, per la quota di un mezzo ciascuno;
• preso atto dell'unanime richiesta dei condividenti, attribuisce a il diritto di Parte_1 proprietà esclusiva dei seguenti immobili individuati a NCEU - Comune di Busto Arsizio (VA):
3)-Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 502 – Categoria A/4 – Classe 4 – Cons. 16,5 vani – Rendita € 1.107,80;
4)-Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 1213 – Sub. 1 – Categoria A/7 – Classe 2 – Cons. 7 vani – Rendita € 777,27;
• preso atto dell'unanime richiesta dei condividenti, attribuisce a il diritto di CP_1 proprietà esclusiva dei seguenti immobili individuati a NCEU - Comune di Busto Arsizio (VA): 1) -Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 501 – Categoria C/6 – Classe 1 – Cons. 378 mq
– Rendita € 780,88; 2) -Sez. Urb. BU – Foglio 3 – Part. 3989 – Sub. 502 – Categoria A/4 – Classe 4 – Cons. 16,5 vani – Rendita € 1.107,80; e 5) a NCT Comune di Fagnano Olona (VA) Foglio 9 – Part. 1794 – Superficie Ettari 000.37.90
– Reddito dominicale € 31,32 – reddito agrario € 30,34;
• accerta l'estensione delle ipoteche iscritte da (Reg. Gen. Controparte_2
131301; Reg. Part. 26647 presentata il 21.09.2022: cfr. doc. 3) e Controparte_3
(Reg. Gen. 168839; Reg. Part. 33948 presentata il
[...] Controparte_3
29.11.2022: cfr. doc.4) sull'intero diritto di proprietà dei predetti immobili attribuiti in proprietà esclusiva a;
CP_1
• compensa integralmente le spese di lite fra e;
CP_1 Parte_1 pagina 4 di 5 • condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1 Controparte_2
e liquidate in complessivi €
[...] Controparte_3
3.824,00 cadauno, oltre oneri di legge.;
• dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II. ai sensi dell'art. 2646 c.c. Così deciso in Busto Arsizio il 18 luglio 2025.
Il Giudice
A.D'EL
pagina 5 di 5