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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18223/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024158274000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22494/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notiicato parte ricorrente ha convenuto in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo di aver ricevuto,in data 04.07.2025,la notifica della cartella di pagamento,in epigrafe indicata,con la quale intimava il pagamento della tassa automobilistica anno 2020.
A fondamento del ricorso deduceva;
1) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento richiamati nella cartella impugnata,ovvero dell'avviso di accertamento 064257271801, e dell' avviso di accertamento n.
064205428735, p;
2)la prescrizione della pretesa azionata;
3)la violazione e la falsa applicazione dell'art.25 del DPR 602/73 non indicando la cartella la data di consegna del ruolo all'ente impositore;
4)la carenza di motivazione per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
5)la violazione dell'art.12 DEL D.P.R. 602/73, per omessa sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o da parte di altro soggetto delegato.
Si costituivano in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate riscossion eresistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla doglianza con cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa azionata giova evidenziare che entrambi gli avvisi ritualmente notificati a mezzo posta;
In particolare l'avviso di accertamento n.064205428735 risulta consegnato personalmente al destinatario,mentre l'avviso 064257271801 non risulta notificato al destinatario per l'assenza del medesimo o di altra persona legittimata a riceverlo e, di conseguenza, risulta restituito al mittente. Al riguardo giova, tuttavia,evidenziare che il predetto avviso è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.
R ovvero con una modalità semplificata di notificazione espressament eprevista per le tasse automobilistiche dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007 e alla stessa non risulta applicabile la normativa di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente quella sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
Alla luce di tale premessa consegue che anche la notifica dell'avviso di accertamento 064257271801 deve ritenersi legittima.
Da ciò, ovvero dalla rituale notifica,rispettivamente il 13 e il 14 giugno 2023,dei suindicati avvisi di accertamento, consegue che anche l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata risultando la cartella impugnata notificata il 04.07.2025,ovvero entro il termine triennale di prescrizione.
Anche la doglianza con cui parte ricorrente contesta la mancata indicazione sulla cartella impugnata della data di consegna del ruolo all'ente impositore è infondata risultando tale requisito riportato sulla gravata cartella.
Del pari è infondata l'eccezione di difetto di motivazione, per omessa indicazione del calcolo degli interessi in quanto la cartella precisa l'ammontare del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo.
Per l'effetto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00, a favore di ciascuna delle resistenti costituite,oltre oneri accessori,se spettanti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18223/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024158274000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22494/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notiicato parte ricorrente ha convenuto in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo di aver ricevuto,in data 04.07.2025,la notifica della cartella di pagamento,in epigrafe indicata,con la quale intimava il pagamento della tassa automobilistica anno 2020.
A fondamento del ricorso deduceva;
1) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento richiamati nella cartella impugnata,ovvero dell'avviso di accertamento 064257271801, e dell' avviso di accertamento n.
064205428735, p;
2)la prescrizione della pretesa azionata;
3)la violazione e la falsa applicazione dell'art.25 del DPR 602/73 non indicando la cartella la data di consegna del ruolo all'ente impositore;
4)la carenza di motivazione per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
5)la violazione dell'art.12 DEL D.P.R. 602/73, per omessa sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o da parte di altro soggetto delegato.
Si costituivano in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate riscossion eresistendo al ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alla doglianza con cui parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione della pretesa azionata giova evidenziare che entrambi gli avvisi ritualmente notificati a mezzo posta;
In particolare l'avviso di accertamento n.064205428735 risulta consegnato personalmente al destinatario,mentre l'avviso 064257271801 non risulta notificato al destinatario per l'assenza del medesimo o di altra persona legittimata a riceverlo e, di conseguenza, risulta restituito al mittente. Al riguardo giova, tuttavia,evidenziare che il predetto avviso è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.
R ovvero con una modalità semplificata di notificazione espressament eprevista per le tasse automobilistiche dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007 e alla stessa non risulta applicabile la normativa di cui alla legge 890/82, ma esclusivamente quella sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
Alla luce di tale premessa consegue che anche la notifica dell'avviso di accertamento 064257271801 deve ritenersi legittima.
Da ciò, ovvero dalla rituale notifica,rispettivamente il 13 e il 14 giugno 2023,dei suindicati avvisi di accertamento, consegue che anche l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata risultando la cartella impugnata notificata il 04.07.2025,ovvero entro il termine triennale di prescrizione.
Anche la doglianza con cui parte ricorrente contesta la mancata indicazione sulla cartella impugnata della data di consegna del ruolo all'ente impositore è infondata risultando tale requisito riportato sulla gravata cartella.
Del pari è infondata l'eccezione di difetto di motivazione, per omessa indicazione del calcolo degli interessi in quanto la cartella precisa l'ammontare del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo.
Per l'effetto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00, a favore di ciascuna delle resistenti costituite,oltre oneri accessori,se spettanti.