Art. 3.
Sono considerate valide:
1) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente, e del suo indirizzo, nonche' per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
2) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980. La stessa disposizione si applica ai certificati dei sostituti d'imposta di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;
3) le dichiarazioni dei redditi ed i certificati di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non sottoscritti in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 dello stesso decreto.
Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente, questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.
L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni ed ai certificati indicati nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all' articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono stati presentati ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono pervenuti all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni o i certificati non sono ancora pervenuti all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980.
Entro gli stessi termini previsti per l'accertamento devono essere iscritte a ruolo le imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni di cui al primo comma.
Sono altresi' considerate valide, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate sino al 31 agosto 1980:
a) la deduzione degli oneri di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, effettuata per competenza anziche' per cassa, purche' regolarmente documentata;
b) le detrazioni per carichi di famiglia, ancorche' manchi l'attestazione prevista dal quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, a condizione che le persone cui le detrazioni si riferiscono provvedano a rimuovere la irregolarita' entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
Non si considera omesso il versamento diretto imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta, nell'ordine di versamento di cui all' articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, o nella distinta di versamento o nel documento di conto corrente postale di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto.
Sono considerate valide:
1) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente, e del suo indirizzo, nonche' per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;
2) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980. La stessa disposizione si applica ai certificati dei sostituti d'imposta di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;
3) le dichiarazioni dei redditi ed i certificati di cui all' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , non sottoscritti in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 dello stesso decreto.
Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente, questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.
L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni ed ai certificati indicati nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all' articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono stati presentati ad ufficio competente. Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni o i certificati sono pervenuti all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le dichiarazioni o i certificati non sono ancora pervenuti all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980.
Entro gli stessi termini previsti per l'accertamento devono essere iscritte a ruolo le imposte liquidate sulla base delle dichiarazioni di cui al primo comma.
Sono altresi' considerate valide, relativamente alle dichiarazioni dei redditi presentate sino al 31 agosto 1980:
a) la deduzione degli oneri di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, effettuata per competenza anziche' per cassa, purche' regolarmente documentata;
b) le detrazioni per carichi di famiglia, ancorche' manchi l'attestazione prevista dal quarto comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, a condizione che le persone cui le detrazioni si riferiscono provvedano a rimuovere la irregolarita' entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
Non si considera omesso il versamento diretto imputato dal contribuente ad imposta diversa da quella dovuta, nell'ordine di versamento di cui all' articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, o nella distinta di versamento o nel documento di conto corrente postale di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto.