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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9748 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 30876 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE RT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 30876 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione alla udienza del giorno 19 giugno 2025
sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 30 aprile 2025 con assegnazione dei termini ex articolo 352 cpc, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
SC De AN n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Giulio Uberti n. 12
presso lo studio dell'avv. Arturo Schiano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della società per atto di CP_2 Per_1
, notaio in Roma, in data 22 giugno 2023, rep. 180134 racc. 12348
[...]
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19 febbraio 2022 e depositato in data
24 febbraio 2022 ezzi aveva proposto accertamento negativo del credito avverso Pt_1
la cartella di pagamento 09720170139643281, asseritamente notificata il giorno 4
dicembre 2017, e relativa a sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale elevate nell'anno 2014 dal per un importo di euro 484,85, della Controparte_3
cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della intimazione di pagamento
09720219025773805, asseritamente notificata il 29 gennaio 2022, con la quale era stato sollecitato il pagamento degli importi dovuti in relazione ad una pluralità di cartelle di pagamento, limitando la impugnazione alla sola cartella di pagamento n.
09720170139643281.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento oltre il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la intervenuta prescrizione del credito, la mancata indicazione del titolo esecutivo presupposto, la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della cartella di pagamento, la mancata sottoscrizione del ruolo, la mancata notifica del verbale di accertamento e dei titoli presupposti.
Aveva notificato l'atto di citazione nei confronti della sola Controparte_1
.
[...]
Si era costituita la eccependo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere dall'Ente creditore, la inammissibilità della opposizione proposta nei confronti della cartella di pagamento in quanto la stessa era stata regolarmente notificata e quindi il termine di decadenza per la
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opposizione era iniziato a decorrere dalla data di perfezionamento della notifica, la inammissibilità della opposizione proposta per contestare la notifica del verbale di accertamento in quanto il termine per la opposizione della opposizione recuperatoria di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 era iniziato a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento. Aveva dedotto i limiti per la impugnazione dell'estratto di ruolo ed ha contestato la intervenuta prescrizione essendo stato interrotto il termine di prescrizione cn la notifica della cartella di pagamento e che comunque detti termine sarebbe stato decennale in quanto con la formazione della definitività del credito a seguito della mancata tempestiva impugnazione con la conseguente applicabilità dell'actio iudicati.
Aveva ricordato la inapplicabilità della decadenza di cui all'articolo 25 del d.P.R. 602/1973
ai crediti non aventi natura tributaria, questione non proposta dalla opponente, ed aveva allegato la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento impugnata.
Si era costituita deducendo come il ricorrente avesse impugnato altre CP_3
cartelle di pagamento richiamate nella stessa intimazione di pagamento ritenendo la sussistenza di una ipotesi di litispendenza e comunque la opportunità della riunione dei giudizi proposti avverso la medesima intimazione di pagamento anche ai soli fini delle spese essendo identico il debitore e trattandosi sempre di pagamento di sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
Aveva dedotto la inammissibilità della opposizione proposta per contestare la inimazione di pagamento, la intervenuta notifica della cartella di pagamento e dei verbali di accertamento n. 13131790700, 13131791935, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti propri del concessionario della riscossione dallo stesso posti in essere.
Il giudice di pace di Roma, con sentenza 503/2024 ha respinto la opposizione ritenendo che la avvenuta notifica della cartella di pagamento rendeva inammissibili le contestazioni svolte in relazione alla notifica dei verbali di accertamento e della cartella di pagamento
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ovo compresi i vizi della stessa sulla base dell'orientamento interpretativo fissato dalle sezioni unite della corte di cassazione 22080/2017 e che la prescrizione non si fosse integrata per effetto della notifica della cartella di pagamento che aveva tempestivamente interrotto il termine di prescrizione stesso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la deducendo che il giudice di primo Pt_1
grado non aveva esaminato la censura proposta in relazione alla intervenuta decadenza per effetto dell'articolo 35 bis della legge 244/2007 e non era stata data la prova della avvenuta notifica della cartella di pagamento entro i due anni dalla emissione del ruolo.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1
quanto non essendo state ritenute fondate le censure proposte in relazione agli atti presupposti nessuna contestazione di vizi propri della intimazione di pagamento erano stati proposti. Indicando che anche la decadenza in sede civile era sottoposta a decadenza non potendo più essere riproposta ove si fosse già integrata per la proposizione della opposizione all'atto richiamando la giurisprudenza in materia tributaria ove esiste una specifica decadenza generalizzata per la proposizione del ricorso avverso i singoli atti,
decadenza che copre anche la prescrizione che non potrebbe più essere riproposta attraverso la opposizione ex articolo 615 cpc che, tuttavia, non prevede termini di decadenza per la sua proposizione.
Non si è costituita venendo dichiarata contumace. CP_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del
19 giugno 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 30 aprile 2025 e con il deposito delle memorie di cui all'articolo 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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L'appello proposto riguarda unicamente la mancata valutazione della eccezione di decadenza proposta ai sensi dell'articolo 35 bis della legge 244/2007.
Di conseguenza nel presente giudizio non sono più presenti le contestazioni relativa alla notifica dei verbali di accertamento, dei vizi della cartella di pagamento e dell'estratto di ruolo della notifica della cartella di pagamento e della prescrizione.
Non può essere condivisa la tesi dedotta dalla in ordine alla Controparte_1
impossibilità di dedurre la decadenza eccepita in quanto non essendo stata tempestivamente impugnata la cartella di pagamento, la decadenza intervenuta prima della notifica della cartella di pagamento non sarebbe più eccepibile.
La parte ha fatto riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia di crediti tributari che tuttavia non può essere estesa al contenzioso di natura civilistica.
Infatti la corte di cassazione ha confermato che nel sistema tributario l'atto deve essere impugnato nel termine di decadenza di sessanta giorni e la intervenuta decadenza copre tutte le censure possibili compresa la decadenza e la prescrizione formatasi prima della notifica dell'atto tributario.
Nel sistema civile, invece, la opposizione ex articolo 615 cpc opera, senza decadenze, in relazione ai fatti estintivi del credito intervenuti dopo la insorgenza del credito senza termini di decadenza.
Di conseguenza nel sistema della opposizione ex articolo 615 cpc possono essere eccepite anche la prescrizione e la decadenza intercorse prima della notifica di un atto impugnabile e non impugnato.
Nel caso di specie, però, la censura è infondata.
Infatti, deve essere affermata la non applicabilità del comma 35 bis dell'articolo 3 del d.l. 30
novembre 2005 n. 203 convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 inserito con l'articolo 1, comma 153 della legge 244/2006.
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Tale norma prevede, infatti, a decorrere dalla entrata in vigore, il divieto per gli agenti della riscossione di agire per il recupero di crediti le cui cartelle di pagamento non siano state notificate entro due anni.
Tuttavia, tale norma non è a regime ma è relativa ad una situazione particolare. Infatti, la stessa disposizione prevede che trovi applicazione solo per le cartelle di pagamento per le quali alla data della acquisizione da parte della della quota di CP_4 Controparte_5
maggioranza delle società concessionarie del servizio nazionale di riscossione, attività da svolgere entro l'ottobre 2006.
Di conseguenza si tratta di una disposizione destinata a decongestionare il numero di cartelle d porre in esecuzione da parte della nuova Riscossione che prendeva il CP_6
posto di quelle precedenti, disposizione non riproposta nei successivi mutamenti posti in essere dal legislatore in relazione alla organizzazione preposta alla riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Di conseguenza detta disposizione non era applicabile nel caso di specie trattandosi di ruolo predisposto nel 2014.
D'altra parte la censura non era fondata in fatto dal momento che, dall'estratto di ruolo prodotto dalla depositato nel giudizio di primo grado si Controparte_1
evice che il ruolo emesso era il n.10250/2017, quindi emesso nel 2019 e notificato il 4
dicembre 2019, vale a dine nel corso dell'anno di emissione del ruolo stesso e quindi nel rispetto del termine che la parte riteneva applicabile e non rispettato.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
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Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, respinge l'appello e, per l'effetto,
conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 503/2024.
condanna a rimborsare alla le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida, in euro 650, di cui euro 650 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 23 giugno 2025.
Il Giudice
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