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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/11/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO: appello avverso la In nome del popolo italiano sentenza n. 293/2023 del
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A Tribunale di Perugia;
differenze retributive
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 198 dell'anno 2023 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Carbonelli, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso di primo grado.
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Maccarone ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Campo di Marte n. 4, giusta procura rilasciata in calce alla memoria di primo grado e allegata alla busta di deposito.
- a p p e l l a t o -
1 in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Di Cato, Roberto, Annovazzi e Mirella Arlotta, ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Canali, n. 5, in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito del dott.
Notaio in Roma, in data 22 marzo 2024, repertorio n.37875, raccolta n.7313, Persona_1
- a p p e l l a t o -
con sede in Roma, Via IV Novembre 144, in persona del Direttore Centrale Rischi dr. CP_3
, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti a rogito notaio Controparte_4 Persona_2
del 15.05.2013, rep. 83111, racc. 22471, dall'avv. Ettore Anselmo, ed elettivamente
[...]
domiciliato presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. in Perugia, Via Giovan Battista Pontani n. 12
- a p p e l l a t o –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 293/2023 del Tribunale di Perugia;
differenze retributive.
Causa decisa all'udienza di discussione del 19 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Perugia il 23 settembre 2022, Parte_1
riassunse il giudizio R.G. N. 897/2022, inizialmente instaurato presso il Tribunale di Brescia, poi dichiaratosi incompetente, chiedendo che fosse accertato il suo diritto a percepire una retribuzione non inferiore a quello di un operaio inquadrato al livello D1 del CCNL proprietari di fabbricati e, per l'effetto, che la società datrice di lavoro, venisse condannata a corrispondergli Controparte_1
le differenze retributive maturate in ragione dell'inferiore trattamento retributivo, percepito in applicazione del diverso CCNL vigilanza privata – servizi fiduciari, considerato non conforme al precetto di cui all'art. 36 della carta costituzionale.
Con memoria difensiva depositata in data 2 gennaio 2023, si costituì in giudizio la CP_1
sostenendo l'infondatezza del ricorso del quale chiese il rigetto.
[...]
2 Il Tribunale all'udienza del 16 giugno 2023, ritenutane la necessità, dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , rinviando per la discussione all'udienza del 13 ottobre CP_2 CP_3
2023.
L' con memoria difensiva, depositata in data 13 settembre 2023, si costituì in giudizio, CP_3
chiedendo, in caso di accoglimento del ricorso, che la società datrice di lavoro fosse condannata a versare i premi assicurativi dovuti, oltre interessi e sanzioni.
Anche l' , costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 2 ottobre 2023, CP_2
chiese, in ipotesi di accoglimento della domanda, la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della contribuzione dovuta e non prescritta, oltre alle sanzioni di legge.
Il Tribunale con la sentenza n. 293/2023, pubblicata in data 13 novembre 2023, respinse il ricorso,
compensando interamente tra le parti le spese di lite.
, con atto depositato in data 27 novembre 2023, interpose appello, chiedendo, in Parte_1
integrale riforma della sentenza, che venisse accertato il suo diritto a percepire una retribuzione non inferiore a quello di un operaio inquadrato al livello D1 del CCNL proprietari di fabbricati, e,
conseguentemente la condanna della società alla corresponsione delle differenze CP_1
retributive, quantificate in € 24.011,07. In subordine, chiese che venisse accertato il suo diritto a percepire un trattamento economico non inferiore all'importo, stabilito in via equitativa, di € 1.250,00
per gli anni 2019 e 2020 e di € 1.275,00 per l'anno 2021.
Con memoria difensiva depositata in data 8 aprile 2024, si è costituita in giudizio la società CP_1
la quale, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
[...]
436 bis e 348 bis c.p.c., ha concluso per il rigetto dell'appello, sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Con memoria difensiva depositata in data 9 aprile 2024, si è costituito in giudizio l' , CP_3
concludendo, in caso di accoglimento della domanda dell'appellante, la condanna della CP_1
al versamento dei premi assicurativi maggiorati degli interessi, delle sanzioni e di tutti gli
[...]
accessori di legge.
3 Con memoria difensiva depositata in data 11 aprile 2024, si è costituito in giudizio l' per CP_2
chiedere, in ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, la condanna della CP_1
al pagamento della contribuzione dovuta.
Successivamente, all'udienza di discussione, la Corte ha ammesso una C.T.U. contabile diretta a quantificare le differenze retributive rivendicate dal ricorrente.
Quindi, depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 12 novembre 2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 19 novembre 2025, alla quale nuovamente nessuna delle parti è comparsa.
La Corte, visti gli artt. 307, 309 e 181 c.p.c., preso atto dell'inattività delle parti per la mancata comparizione delle stesse alle due udienze consecutive del 12 e del 19 novembre 2025 e, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara l'estinzione del processo.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nulla per le spese.
Così deciso in Perugia il 19 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
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