Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1648/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1648/2023 promossa da: RA ES (C.F. [...]), RM ES (C.F. [...]), RA ES (C.F. [...]),con l'avv. VERRENGIA RICORRENTI
contro
SI ES (C.F. [...]), con l'avv. CIOFFI RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi agli atti di causa Fatto e Diritto Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente depositato il 29.3.2023, RE Germana, RE Eralda, RE Barbara, dopo aver riferito di essere figlie ed uniche eredi, unitamente alla convenuta RE IA, della madre EP HI, deceduta senza lasciare testamento in Busto Arsizio il 16.04.2016, e proprietaria degli immobili siti in Samarate -via Aspesi, 141 (in atti ampiamente identificato)- e in Borghetto Santo Spirito -corso IV Novembre, 22 (in atti ampiamente identificato), per i quali avevano sopportato, per spese “per l'acquisizione ed il mantenimento ordinario e straordinario degli immobili in comproprietà”, esborsi per complessivi €.55.272,58, sostenendo anche le spese di competenza della sorella IA, che, nonostante le richieste, non aveva mai provveduto a rimborsare la propria quota, adivano in giudizio RE IA, per sentir dichiarare e accertare che le somme da loro anticipate, anche per conto della comproprietaria convenuta, ammontavano ad €. 55.272,58 e, per l'effetto, condannare RE IA a rimborsare alle sorelle la quota di spettanza di €.13.818,15, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Instauratosi il contraddittorio e costituitasi IA RE, riferiva di essere tutt'al più debitrice della minor somma di €12.476,81 in luogo di quella richiesta dalle controparti (non riconoscendo come a sé imputabili esborsi pagati a favore dell'avv. Polifoni e dell'avv. Magnaghi per l'attività giudiziaria svolta nelle cause in atti indicate intentate nei confronti di ER HI EP, non avendo mai conferito mandato a detti professionisti), importo che comunque chiedeva, in via riconvenzionale, di porre in compensazione con la somma di cui ella risultava creditrice nei confronti delle ricorrenti pari ad
€8.486,33 per le spese sostenute nell'interesse della madre per complessivi €22.630,21 (e corrisposti con pagamenti avvenuti con prelievo dal conto corrente cointestato tra la stessa e la madre), essendosi presa, da sola e senza alcun aiuto da parte delle sorelle, cura della madre negli ultimi anni di vita della stessa.
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€.13.482,81), onde s'impone a questo giudice l'accoglimento della domanda spiegata dalle ricorrenti. E' noto come il giudice possa avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass.5915/2011; Cass.5071/2009), ivi compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte del debitore del fatto invocato dal creditore a sostegno della pretesa azionata, in quanto i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. ex multis Cass.5356/2009, Cass.25516/2010, …), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. ex plurimis Cass. 9439/2022; Cass.12517/2016; Cass. 3727/2012; Cass.5356/2009; Cass.10031/2004, Cass.31837/2021, Cass.19896/2015; Cass. 26908/2020). Né, peraltro, la resistente- debitrice ha provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda avversa (cfr. in questo senso Cass. S.U. 30.10.2001 n.13533: le S.U. chiariscono che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare, senza onere di provarlo, che l'adempimento non vi sia stato, per le evidenti difficoltà -in applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza alla prova- per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo -salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative-; al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in pagina 2 di 4 possesso di una quietanza, al rilascio della quale ha diritto ex art. 1199 c.c., o di altro documento relativo al mezzo di pagamento utilizzato;
nello stesso senso cfr. da ultimo ex plurimis Cass.13685/2019) e comunque a fondare la spiegata domanda riconvenzionale. Pertanto, dovendo, ai sensi dell'art. 1104 c.c., ciascun partecipante della cosa comune, quali nella specie devono ritenersi tutte le parti in causa sui beni relitti a seguito del decesso della madre, contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento dei beni in comproprietà, ne deriva che tutte le parti, e, dunque, anche la resistente, dovranno rimborsare le somme a tal fine versate, e non contestate, da chi le ha anticipate, di tal che la resistente dovrà, nella qualità di comproprietaria in ragione di ¼ della massa ereditaria materna, restituire alle ricorrenti la somma di €.13.482,81. Su tali somme graveranno gli interessi legali dal dovuto al saldo. Va, però, reietta la domanda di rivalutazione monetaria sul predetto importo, non avendo parte ricorrente offerto alcuna prova tangibile del maggior danno subito per svalutazione monetaria, dovendo il creditore dimostrare puntualmente di avere risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, di eventuali ulteriori danni, ivi compreso quello derivante dalla svalutazione monetaria (cfr. Cass. 10373/2002, Cass.12942/1992, Cass.1339/2006, Cass.14289/2018). Le restituzioni come sopra indicate, pertanto, devono avvenire solo con le maggiorazioni imputabili a titolo di interessi legali. Passando alla domanda riconvenzionale avanzata, deve rilevarsi come la stessa sia destituita di fondamento. Parte resistente lamenta di aver sostenuto nell'interesse della madre varie spese (come indicate nella memoria difensiva e documentate sub docc.
4-5 di parte resistente), tutte onorate con pagamenti avvenuti con prelievo dal conto corrente cointestato alla stessa IA RE e alla madre (“…tutte le spese di cui sopra sono state corrisposte mediante pagamenti avvenuti da un c/c bancario cointestato che la signora HI EP aveva con la figlia RE IA…”:cfr. v pag. 5 della memoria difensiva, circostanza che emerge anche dall'esame dei docc.36 prodotti dalla ricorrente), di cui chiede, in via riconvenzionale, la compensazione con gli importi richiesti dalla controparte, sul presupposto della propria piena contitolarità delle somme depositate sul conto cointestato con la madre. Dall'esame della documentazione acquisita al fascicolo relativa agli estratti conto, per gli anni 2012- 2017, del conto corrente Banca Popolare di Intra, intestato a EP HI e RE IA (v. docc. 36 di parte ricorrente cit.), invero, si evince come detto conto risulti essere sempre stato alimentato esclusivamente da fondi di pertinenza della defunta HI (si veda, a titolo esemplificativo, il bonifico iniziale del 28.06.2012 per oltre €57.000,00, gli importi mensili pensionistici della HI a decorrere dal 7.05.2014, i titoli rimborsati in data 20.07.2015): tali emergenze documentali costituiscono elementi "univoci, gravi, precisi e concordanti", idonei a comprovare che tutte le somme depositate sul conto de quo appartenessero alla defunta. Ne consegue che, accertato che le somme oggetto dei rapporti bancari fossero di pertinenza esclusiva della de cuius, deve ritenersi superata la presunzione iuris tantum ex art. 1298, co. 2, c.c., e, dunque, deve concludersi che i fondi erano di esclusiva spettanza di EP HI, e, pertanto, i pagamenti delle spese di quest'ultima sono avvenuti con sostanze della HI. È noto sull'argomento che “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese pagina 3 di 4 su tale saldo, ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (così Cass.77/2018, v. anche nello stesso senso Cass.1087/2000, Cass.4066/2009, Cass.26991/2013). Né appare valida l'asserzione di parte resistente in ordine alla pretesa opponibilità della contitolarità delle somme depositate sul conto nei confronti dei terzi, essendo risaputo che l'erede (quali sono nella specie tutte le parti in causa), continuando la personalità del de cuius e succedendo a quest'ultimo, non può rivestire la qualità di terzo rispetto allo stesso defunto (e delle controparti contrattuali), restando a tutti gli effetti nella stessa posizione del proprio dante causa. Corollario della accertata esclusiva proprietà in capo alla HI delle somme versate sul conto cointestate alla defunta madre e alla figlia resistente, è l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata, in quanto nessuna somma, di propria pertinenza, è stata anticipata dalla resistente per il pagamento di spese per la cura della madre. Infine, per completezza di trattazione, deve evidenziarsi come sia noto che il figlio, che decide di prendersi cura del proprio genitore bisognoso, adempia ad una obbligazione naturale e, dunque, le sue prestazioni non sono rimborsabili ex art. 2034 c.c.. Corollario di tutto quanto sopra esposto è, pertanto, l'accoglimento delle domande svolte dalla parte ricorrente nei limiti sopra indicati e il rigetto delle domande della resistente. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite, inammissibili ovvero rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri medi del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, computati sul complessivo importo riconosciuto alla parte ricorrente, in considerazione dell'attività giudiziaria effettivamente espletata e della complessità della vertenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza o deduzione disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto,
2. condanna IA RE al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di €13.482,81, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. condanna IA RE a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €3.376,00, oltre oneri di legge e anticipazioni. Così deciso in Busto Arsizio il 4 dicembre 2024
Il Giudice
A. D'Elia
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