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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PULIATTI GIOVANNI, Presidente
RU FE, RE
NATALINI ALDO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Pers Del Lr Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IMP.SOSTITUTIVA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IMP.SOSTITUTIVA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 RIT. ALLA FONTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 RIT. ALLA FONTE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 RIT. ALLA FONTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 RIT. ALLA FONTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 BONIFICA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in rubrica, deducendo quali motivi:
1. Illegittimità dell'intimazione di pagamento: L'atto è ritenuto nullo o annullabile per mancanza di dettagli sui debiti, assenza del nominativo del responsabile del procedimento e mancata allegazione degli atti pretermessi, violando il diritto di difesa del contribuente. In particolare, il ricorrente “dichiara di non avere memoria della notifica di tutte le cartelle di pagamento pretermesse, ritiene che debbano ritenersi nulle o inesistenti, stante eventuali difetti di notificazione” (così testualmente nel ricorso).
2. Decadenza e prescrizione delle pretese tributarie: Si eccepisce che numerosi atti pretermessi siano decaduti o prescritti, essendo trascorsi i termini di legge (5 anni) senza che l'A.dE.R. abbia avviato la procedura esecutiva di riscossione o notificato atti interruttivi.
3. Responsabilità aggravata dell'A.dE.R. e del funzionario firmatario: Si assume che l'A.dE.R. e il suo funzionario pretendano il pagamento di sanzioni e interessi prescritti, incorrendo in una responsabilità aggravata.
4. Mancanza di motivazione: L'atto è privo di motivazione adeguata, violando l'art.7 dello Statuto dei
Diritti del Contribuente.
5. Vizio parziale dell'intimazione di pagamento: L'inesistenza di parte del credito travolge l'intero atto, rendendolo invalido.
6. Principio di autotutela: Si richiede l'applicazione dell'autotutela per annullare gli atti tributari illegittimi, anche se definitivi, in presenza di errori manifesti.
7. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede: L'A.dE.R. non ha rispettato il principio di collaborazione con il contribuente, impedendo una difesa adeguata e violando il diritto di partecipazione.
8. Interessi applicati: Si contesta la mancata indicazione del tasso di interesse e dei periodi di tempo considerati, rendendo l'atto illegittimo.
9. Vizi procedurali: L'omissione di atti presupposti e delle relative notifiche comporta la nullità dell'intimazione di pagamento.
10. Mancanza di requisiti del funzionario firmatario: Si eccepisce l'assenza di prova che il funzionario firmatario avesse i requisiti per firmare l'atto.
11. Illegittimità della procedura esecutiva coattiva: in essa è ravvisabile un abuso del diritto da parte dell'A.dE.R. che ha proceduto a plurime intimazioni di pagamento senza procedere ad atti dell'esecuzione; sul punto la ricorrente richiama 4 sentenze della Corte di Cassazione, di ciascuna delle quali sintetizza il principio giurisprudenziale espresso.
12. Mancanza di allegazione degli atti tributari notificati: L'A.dE.R. non ha fornito la sequenza degli atti notificati, impedendo al contribuente di predisporre una difesa adeguata.
13. Critiche al sistema giudiziario tributario: Si solleva la questione dell'incostituzionalità dell'attuale assetto organizzativo giudiziario tributario, che non garantisce un "giusto processo".
14. Obbligo di motivazione ab origine: Si afferma che la mancanza di motivazione intrinseca dell'l'atto non può essere integrata successivamente nel corso del processo
15. Incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio: Si solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n.87/2024 per la mancata retroattività delle norme più favorevoli al contribuente.
L'ADER si è costituita resistendo.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno premettere che l'intimazione riguarda una serie di crediti portati da plurime cartelle di pagamento, talune delle quali riguardanti crediti -non tributari- rivendicati dall'INPS e dall'INAIL. In relazione a tali crediti questa Corte deve dichiarare la propria carenza di giurisdizione, in quanto spettante all'A.G.O..
Ancora, è opportuno rilevare immediatamente che il ricorrente non afferma di non aver di aver ricevuto notifica delle varie cartelle in questione, limitandosi ad affermare di non averne memoria. L'argomento non può essere qualificato come valido motivo del ricorso, posto che i motivi debbono consistere in una specifica, concreta ed argomentata critica dell'atto (o dei suoi presupposti) che nel caso non sussiste.
Non essendo stata affermata l'impugnazione delle cartelle, deve ritenersi che non sia più deducibile alcuna decadenza della potestà esattiva, solo l'emissione della cartella essendo soggetta a decadenza, dal momento della notifica della cartella iniziando a decorrere il solo termine prescrizionale (cfr. Cass.
28210/2022) che per i crediti propriamente erariali è di 10 anni, mentre per i crediti degli enti territoriali è di 5 anni.
Va quindi rilevato che l'ADER, costituendosi ha non solo depositato copia delle varie notifiche delle cartelle, ma anche di plurimi atti interruttivi della prescrizione. Nel ricorso la Ricorrente_1 ha affermato che la ripetizione dell'invio delle intimazioni costituisce abuso del diritto e a sostegno del suo assunto ha richiamato 4 sentenze della Corte di Cassazione sintetizzando di ciascuna il principio di diritto. Rileva questa Corte che l'assunto del ricorrente non è condivisibile, nessun principio di diritto affermando che a fronte di un debitore che non procede ai pagamenti dovuti si debba lasciar prescrivere il proprio diritto di credito. Va inoltre sottolineato che le 4 sentenze della Corte di Cassazione richiamate e chiosate dal ricorrente in nessun modo affermano quanto da lui sostenuto, né trattano di intimazioni o di atti di messa in mora o simili. Appare evidente -stante il richiamo non di una ma di più sentenze, ciascuna chiosata singolarmente- che nel caso non si sia in presenza di un semplice lapsus calami.
A fronte del motivo con il quale il ricorrente assume la prescrizione dei crediti erariali, l'ADER ha depositato per ciascuna cartella plurime e non impugnate intimazioni di pagamento – le ultime risalenti all'anno 2023, cui ha fatto seguito l'intimazione del 2025 qui impugnata- che hanno interrotto la prescrizione dei crediti;
sul punto la ricorrente non ha replicato con eccezioni o difese. Va quindi respinto anche il motivo afferente l'avvenuta prescrizione dei crediti in esame.
Si rileva quindi che il ricorso si caratterizza per la presenza di plurimi motivi inammissibili poiché consistenti in affermazioni di principio genericissime e prive di riferimenti all'atto in esame o incoerenti al tipo di atto o consistenti non nell'affermazione di un vizio dell'atto, bensì nella richiesta, rivolta al giudice, di verificare se un'irregolarità sia presente .
Così il motivo sub 15, con il quale si contesta il sistema sanzionatorio senza tener in conto che le sanzioni furono applicate all'atto dell'emissione delle cartelle talché il relativo credito è ormai cristallizzato e richiamando una pronuncia della Corte Suprema (la n. 34909/2024) che in realtà non pone in discussione la costituzionalità della mancata retroattività del nuovo sistema sanzionatorio ma si limita a rilevare un'assenza di motivazione sul punto da parte del giudice d'appello.
Inammissibili poiché consistenti in affermazioni generiche, con le quali non si deducono concreti vizi dell'atto impugnato i motivi sub 3 (richiesta risarcitoria), 5 e 9 (generiche affermazioni sugli effetti dei vizi degli atti), 6 (sull'obbligo di annullare in autotutela gli atti illegittimi), 13 (sulla costituzionalità dell'impianto del processo tributario), 14 (con il quale si afferma la necessità di una completa motivazione dell'atto impositivo non integrabile nel corso del processo) e 7, con il quale si lamenta genericamente la violazione dei principi di collaborazione e buona fede,
Infondato è il motivo sub 8 riguardante il calcolo degli interessi -la cui misura è determinata per legge- posto che nell'intimazione è chiaramente indicato il giorno sino al quale gli interessi sono calcolati.
Del pari infondati i motivi sub 12 -afferente la mancata allegazione degli atti prodromici, posto che essi erano noti al ricorrente cui erano stati notificati- e 4 -con il quale si assume la carenza di motivazione dell'atto, benché l'intimazione di pagamento di pagamento costituisca atto a contenuto predeterminato ed imposto dalla legge, predisposto in pedissequa applicazione del modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
per detto provvedimento, l'avvenuta pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007. Come reiteratamente e anche da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 50, comma 3, DPR 602/1973 prescrive che l'avviso di intimazione sia “redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”; siffatta connotazione di tale atto è significativa del suo contenuto vincolato;
non occorre, pertanto, che esso contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente, a tal fine, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. civ. n.
4627/2025; Id. n. 10692/2024; Id. n. 2260/2022; Id. n. 28689/2018).
Infondato anche il motivo sub 10 -on il quale si afferma non esservi prova che il funzionario firmatario dell'atto avesse i requisiti a ciò necessari. La Corte di Cassazione con plurime pronunce (pronunce
19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente agli atti della riscossione che è necessaria solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterli, non operando per tali atti la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento all' avviso di mora (Cass.
27871/2018), atto questo in tutto corrispondente all' intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
Va quindi respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle relative a INAIL e INPS. RIGETTA nel resto il ricorso. CONDANNA la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio liquidate in favore della parte resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione di Grosseto, nella misura di euro 8.000,00 per onorari, oltre spese forfetarie e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PULIATTI GIOVANNI, Presidente
RU FE, RE
NATALINI ALDO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Pers Del Lr Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IMP.SOSTITUTIVA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IMP.SOSTITUTIVA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 RIT. ALLA FONTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 RIT. ALLA FONTE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 RIT. ALLA FONTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 RIT. ALLA FONTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 BONIFICA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 BONIFICA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000680614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in rubrica, deducendo quali motivi:
1. Illegittimità dell'intimazione di pagamento: L'atto è ritenuto nullo o annullabile per mancanza di dettagli sui debiti, assenza del nominativo del responsabile del procedimento e mancata allegazione degli atti pretermessi, violando il diritto di difesa del contribuente. In particolare, il ricorrente “dichiara di non avere memoria della notifica di tutte le cartelle di pagamento pretermesse, ritiene che debbano ritenersi nulle o inesistenti, stante eventuali difetti di notificazione” (così testualmente nel ricorso).
2. Decadenza e prescrizione delle pretese tributarie: Si eccepisce che numerosi atti pretermessi siano decaduti o prescritti, essendo trascorsi i termini di legge (5 anni) senza che l'A.dE.R. abbia avviato la procedura esecutiva di riscossione o notificato atti interruttivi.
3. Responsabilità aggravata dell'A.dE.R. e del funzionario firmatario: Si assume che l'A.dE.R. e il suo funzionario pretendano il pagamento di sanzioni e interessi prescritti, incorrendo in una responsabilità aggravata.
4. Mancanza di motivazione: L'atto è privo di motivazione adeguata, violando l'art.7 dello Statuto dei
Diritti del Contribuente.
5. Vizio parziale dell'intimazione di pagamento: L'inesistenza di parte del credito travolge l'intero atto, rendendolo invalido.
6. Principio di autotutela: Si richiede l'applicazione dell'autotutela per annullare gli atti tributari illegittimi, anche se definitivi, in presenza di errori manifesti.
7. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede: L'A.dE.R. non ha rispettato il principio di collaborazione con il contribuente, impedendo una difesa adeguata e violando il diritto di partecipazione.
8. Interessi applicati: Si contesta la mancata indicazione del tasso di interesse e dei periodi di tempo considerati, rendendo l'atto illegittimo.
9. Vizi procedurali: L'omissione di atti presupposti e delle relative notifiche comporta la nullità dell'intimazione di pagamento.
10. Mancanza di requisiti del funzionario firmatario: Si eccepisce l'assenza di prova che il funzionario firmatario avesse i requisiti per firmare l'atto.
11. Illegittimità della procedura esecutiva coattiva: in essa è ravvisabile un abuso del diritto da parte dell'A.dE.R. che ha proceduto a plurime intimazioni di pagamento senza procedere ad atti dell'esecuzione; sul punto la ricorrente richiama 4 sentenze della Corte di Cassazione, di ciascuna delle quali sintetizza il principio giurisprudenziale espresso.
12. Mancanza di allegazione degli atti tributari notificati: L'A.dE.R. non ha fornito la sequenza degli atti notificati, impedendo al contribuente di predisporre una difesa adeguata.
13. Critiche al sistema giudiziario tributario: Si solleva la questione dell'incostituzionalità dell'attuale assetto organizzativo giudiziario tributario, che non garantisce un "giusto processo".
14. Obbligo di motivazione ab origine: Si afferma che la mancanza di motivazione intrinseca dell'l'atto non può essere integrata successivamente nel corso del processo
15. Incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio: Si solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n.87/2024 per la mancata retroattività delle norme più favorevoli al contribuente.
L'ADER si è costituita resistendo.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È opportuno premettere che l'intimazione riguarda una serie di crediti portati da plurime cartelle di pagamento, talune delle quali riguardanti crediti -non tributari- rivendicati dall'INPS e dall'INAIL. In relazione a tali crediti questa Corte deve dichiarare la propria carenza di giurisdizione, in quanto spettante all'A.G.O..
Ancora, è opportuno rilevare immediatamente che il ricorrente non afferma di non aver di aver ricevuto notifica delle varie cartelle in questione, limitandosi ad affermare di non averne memoria. L'argomento non può essere qualificato come valido motivo del ricorso, posto che i motivi debbono consistere in una specifica, concreta ed argomentata critica dell'atto (o dei suoi presupposti) che nel caso non sussiste.
Non essendo stata affermata l'impugnazione delle cartelle, deve ritenersi che non sia più deducibile alcuna decadenza della potestà esattiva, solo l'emissione della cartella essendo soggetta a decadenza, dal momento della notifica della cartella iniziando a decorrere il solo termine prescrizionale (cfr. Cass.
28210/2022) che per i crediti propriamente erariali è di 10 anni, mentre per i crediti degli enti territoriali è di 5 anni.
Va quindi rilevato che l'ADER, costituendosi ha non solo depositato copia delle varie notifiche delle cartelle, ma anche di plurimi atti interruttivi della prescrizione. Nel ricorso la Ricorrente_1 ha affermato che la ripetizione dell'invio delle intimazioni costituisce abuso del diritto e a sostegno del suo assunto ha richiamato 4 sentenze della Corte di Cassazione sintetizzando di ciascuna il principio di diritto. Rileva questa Corte che l'assunto del ricorrente non è condivisibile, nessun principio di diritto affermando che a fronte di un debitore che non procede ai pagamenti dovuti si debba lasciar prescrivere il proprio diritto di credito. Va inoltre sottolineato che le 4 sentenze della Corte di Cassazione richiamate e chiosate dal ricorrente in nessun modo affermano quanto da lui sostenuto, né trattano di intimazioni o di atti di messa in mora o simili. Appare evidente -stante il richiamo non di una ma di più sentenze, ciascuna chiosata singolarmente- che nel caso non si sia in presenza di un semplice lapsus calami.
A fronte del motivo con il quale il ricorrente assume la prescrizione dei crediti erariali, l'ADER ha depositato per ciascuna cartella plurime e non impugnate intimazioni di pagamento – le ultime risalenti all'anno 2023, cui ha fatto seguito l'intimazione del 2025 qui impugnata- che hanno interrotto la prescrizione dei crediti;
sul punto la ricorrente non ha replicato con eccezioni o difese. Va quindi respinto anche il motivo afferente l'avvenuta prescrizione dei crediti in esame.
Si rileva quindi che il ricorso si caratterizza per la presenza di plurimi motivi inammissibili poiché consistenti in affermazioni di principio genericissime e prive di riferimenti all'atto in esame o incoerenti al tipo di atto o consistenti non nell'affermazione di un vizio dell'atto, bensì nella richiesta, rivolta al giudice, di verificare se un'irregolarità sia presente .
Così il motivo sub 15, con il quale si contesta il sistema sanzionatorio senza tener in conto che le sanzioni furono applicate all'atto dell'emissione delle cartelle talché il relativo credito è ormai cristallizzato e richiamando una pronuncia della Corte Suprema (la n. 34909/2024) che in realtà non pone in discussione la costituzionalità della mancata retroattività del nuovo sistema sanzionatorio ma si limita a rilevare un'assenza di motivazione sul punto da parte del giudice d'appello.
Inammissibili poiché consistenti in affermazioni generiche, con le quali non si deducono concreti vizi dell'atto impugnato i motivi sub 3 (richiesta risarcitoria), 5 e 9 (generiche affermazioni sugli effetti dei vizi degli atti), 6 (sull'obbligo di annullare in autotutela gli atti illegittimi), 13 (sulla costituzionalità dell'impianto del processo tributario), 14 (con il quale si afferma la necessità di una completa motivazione dell'atto impositivo non integrabile nel corso del processo) e 7, con il quale si lamenta genericamente la violazione dei principi di collaborazione e buona fede,
Infondato è il motivo sub 8 riguardante il calcolo degli interessi -la cui misura è determinata per legge- posto che nell'intimazione è chiaramente indicato il giorno sino al quale gli interessi sono calcolati.
Del pari infondati i motivi sub 12 -afferente la mancata allegazione degli atti prodromici, posto che essi erano noti al ricorrente cui erano stati notificati- e 4 -con il quale si assume la carenza di motivazione dell'atto, benché l'intimazione di pagamento di pagamento costituisca atto a contenuto predeterminato ed imposto dalla legge, predisposto in pedissequa applicazione del modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
per detto provvedimento, l'avvenuta pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007. Come reiteratamente e anche da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 50, comma 3, DPR 602/1973 prescrive che l'avviso di intimazione sia “redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”; siffatta connotazione di tale atto è significativa del suo contenuto vincolato;
non occorre, pertanto, che esso contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente, a tal fine, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (Cass. civ. n.
4627/2025; Id. n. 10692/2024; Id. n. 2260/2022; Id. n. 28689/2018).
Infondato anche il motivo sub 10 -on il quale si afferma non esservi prova che il funzionario firmatario dell'atto avesse i requisiti a ciò necessari. La Corte di Cassazione con plurime pronunce (pronunce
19327/2024, 31605/2015 tra le altre) ha affermato, relativamente agli atti della riscossione che è necessaria solo la sua sicura riferibilità all'ente (organo) titolare del potere di emetterli, non operando per tali atti la regola -prevista per gli atti d'accertamento- della competenza all'emissione riservata al dirigente dell'ufficio o a funzionario da lui delegato. Tale principio in merito all'assenza della sottoscrizione degli atti è stato pur affermato esplicitamente con riferimento all' avviso di mora (Cass.
27871/2018), atto questo in tutto corrispondente all' intimazione di pagamento (cfr. Cass. 20476/2025) dal quale differisce solo nominalmente.
Va quindi respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle relative a INAIL e INPS. RIGETTA nel resto il ricorso. CONDANNA la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio liquidate in favore della parte resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione di Grosseto, nella misura di euro 8.000,00 per onorari, oltre spese forfetarie e accessori di legge se dovuti.