Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5953 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
Parte_1
IN PERSONA DEL
[...]
PROCURATORE SPECIALE AVV. MARIA MADDALENA
BATTAGLIESE -Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
VIA PASTEUR 66 00144 ROMA, presso lo studio dell'avv. Pt_2
, rappresentata e difesa dall'avv.
[...] Parte_2
OPPONENTE
nei confronti di
- Cod. Fisc. elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in VIA FERRUCCIO FERRARI, N° 6 42100 REGGIO
NELL'EMILIA, presso lo studio dell'avv. NOTARI GIANFRANCESCO,
rappresentata e difesa dall'avv. NOTARI GIANFRANCESCO
OPPOSTA
in punto a: Divisione di beni caduti in successione
1
Come da verbale di udienza dell'11.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
19.07.2023 la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2209/2023, emesso dal Tribunale di Modena in data
29.09.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €. 10.901,50, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
in favore di in qualità di erede testamentaria di Controparte_1 [...]
deceduta in data 15 giugno 2022, e titolare di un conto corrente e Per_1
di due fondi comuni di investimento presso Parte_1
Ha dedotto l'opponente di avere rifiutato il pagamento a in Controparte_1
quanto, stante la presenza di condizione sospensiva nel testamento (il testatore aveva infatti disposto che, prima della suddivisione dei denari presenti presso , €. 20000 dovessero essere consegnati a tal Pt_1
“ ) per procedere alla liquidazione dei beni mobili della de Testimone_1
cuius, la banca avrebbe dovuto ricevere la prova dell'adempimento della suddetta condizione;
ha dedotto altresì di avere richiesto una manleva contro eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal pagamento che unitamente agli altri eredi, non aveva voluto rendere. Controparte_1
2 Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
L'opposizione è infondata.
erede di deceduta in data 15.06.2022, ha Controparte_1 Persona_1
domandato alla banca opponente il pagamento delle somme di propria spettanza pari ad €. 10901,50 e corrispondenti alla quota di un sesto del patrimonio ereditario, giacenti su conti correnti o investite in fondi comuni di investimento (cfr. più specificamente p. 2 comparsa di costituzione e risposta).
La documentazione prodotta appare idonea a dimostrare la sussistenza del credito azionato non essendo peraltro contestata la qualità di erede dell'opposta (cfr. docc. 1- 5 parte opposta).
La banca opponente, pur non contestando la sussistenza del credito, ha dedotto che lo stesso sarebbe sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuto adempimento del legato in favore di ha Persona_2
dedotto, altresì di avere chiesto agli eredi una dichiarazione di manleva da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal pagamento, richiesta rimasta disattesa.
Ebbene, dirimente al riguardo deve considerarsi l'orientamento della
Suprema Corte già richiamato nel corso del giudizio, e che si condivide,
secondo cui “ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli
3 altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione” (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 20/11/2017 n° 27417;
Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/11/2007, n. 24657).
Con specifico riguardo alla disposizione testamentaria in favore di ER
(“prima però, desidero siano dati 20.000 euro ”)
[...] Persona_2
essa deve inquadrarsi, come osservato dall'opposta, quale legato di cose generiche, gravante (in assenza di diversa indicazione da parte del testatore)
su tutti i coeredi.
Rientra dunque fra i legati obbligatori, in quanto non è immediatamente traslativo di un diritto, ma conferisce al legatario il diritto ad una determinata prestazione nei confronti degli onerati;
ne consegue che questi ultimi saranno tenuti all'adempimento senza vincolo di solidarietà e in proporzione alle loro quote.
In base ai principi generali in materia di interpretazione, infatti, non si rinviene alcun elemento nella disposizione testamentaria che rimandi all'apposizione di una condizione sospensiva, condizione che, in ipotesi sarebbe comunque divenuta impossibile, stante il pacifico decesso della persona indicata, , in data 27/05/2022, con conseguente Persona_2
applicazione dell'art. 634 c.c. (cfr. doc. 20 parte opposta).
Per le ragioni sopra esposte, il credito fatto valere in via monitoria deve
4 considerarsi fondato e l'opposizione è complessivamente infondata e deve essere pertanto respinta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Modena, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese del giudizio, liquidate in €. 5000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Modena, 29.04.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
5