Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 17 dicembre 1990, n. 397
Articolo 4 della Legge 17 dicembre 1990, n. 397
Versione
29 dicembre 1990
29 dicembre 1990