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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/10/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello depositato in data 23 gennaio 2025 ed iscritta al n.
160 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. Parte_1 P.IVA_1
avv. Mario Araneo del foro di Milano e con elezione di domicilio in Piazza Risorgimento n. 10 –
Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
APPELLANTE
contro
- ( ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( , rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Stefano Simonetti del
[...] P.IVA_2
foro di Bergamo e con elezione di domicilio in via Casalino n. 13 - Bergamo, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 167/2024.
All'udienza del 25 settembre 2025 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco, in funzione di giudice di appello, respinta ogni contraria
istanza, domanda, eccezione e/o deduzione, così provvedere:
- in via principale e nel merito, accogliere il presente gravame e annullare e/o riformare la sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Lecco n. 167/2024, resa inter partes nel giudizio R.G. n. 868/2023 in data 3 giugno 2023, pubblicata in data 23
pagina 1 di 10 luglio 2023 e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie in accoglimento delle conclusioni precisate nel primo grado di
giudizio e di seguito ritrascritte (previa, occorrendo delibazione delle domande ed eccezioni non esaminate in primo grado,
ex art. 346 Cod. proc. Civ., così come integralmente riproposte con il presente atto di appello):
nel merito: rigettare l'opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione n. 123 dell'11 maggio 2023 di cui ai verbali di violazione
amministrativa n. 14/d e 15/D del 15 maggio 2018, in quanto infondata per tutti i motivi esposti in narrativa e,
conseguentemente, confermare l'Ordinanza di Ingiunzione n. 123 dell'11 maggio 2023 emessa da . Controparte_3
In via istruttoria: opponendosi alle richieste istruttorie avanzate da controparte nel ricorso, in quanto prive dell'attinenza
del teste ad assumere rispetto alle vicende, oltrechè irrilevanti ai fini del presente giudizio, si chiede di rigettare
l'interrogatorio formale e per testi.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, si chiede fin da ora di essere ammessi a prova
contraria e controprova sui capitoli che saranno ammessi tra quelli richiesti da parte ricorrente.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e c.p.a. come per legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nei prefiggendi
termini di legge.
- Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi
suesposti,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: rigettare l'atto di appello per tutti i motivi esporti nel ricorso introduttivo
oltre che per i gravi errori riportati nell'atto di notifica (effettuato a società terza) per l'uso di Scia non aggiornata e
inesistente – pertanto per grave carenza di presupposti – oltre che per gli errori nell'indicare la norma asseritamente
violata.
IN VIA PRINCIPALE: dato atto della notifica del 11 maggio 2023 e che i fatti risalgono al giorno 21 aprile 2018
dichiarare la intervenuta prescrizione della sanzione, rigettare l'atto di appello, con conferma della sentenza di primo
grado.
ULTERIORMENTE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'appello infondato per tutti i motivi in narrativa del presente atto
nonché per la omessa notifica al trasgressore personalmente e per il fatto estintivo sopravvenuto e dichiarare accolto il
ricorso con la conseguente nullità e illegittimità dell'atto impugnato e ogni atto connesso, collegato, conseguente e
presupposto anche se non conosciuto dal ricorrente qui parte appellata.
pagina 2 di 10 IN SUBORDINE: dichiarare il rigetto dell'Appello e l'annullamento dell'Ordinanza impugnata per illegittimità, nullità e
annullabilità per grave difetto dei presupposti di diritto e per la indicazione della norma violata in modo non coerente con
la fattispecie concreta.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'interrogatorio formale e per testi, come già chiesto nel primo grado di giudizio anche a
prova contraria con riserva di capitolazione e di memoria istruttoria.
Si indica quale teste l'Avv. residente a [...]. Testimone_1
“Vero che il sig. vendeva integratori nella palestra con sede in OR Via Vitalba Controparte_1 CP_2
n.9”?.
“Vero che nella palestra erano presenti i cartelli “vietato fumare” erano presenti e posizionati sulle porte della CP_2
palestra?”.
e il Comandante della Polizia Locale di OR dott. – con domicilio presso il Comune di Persona_1
OR.
“Vero che la notifica effettuata dalla Polizia Locale di OR veniva indirizzata alla società VITALBA FITNESS
CLUS SAS con p.iva ” P.IVA_3
“Vero che per l'ispezione veniva utilizzata la SCIA relativa alla società VITALBA FITNESS CLUS SAS con p.iva
”. P.IVA_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, onorari e rifusione dei contributi di giustizia versati e spese generali.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente formulati ed ammessi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno promosso ricorso Parte_2 Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Lecco avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 123/2023 con cui, a seguito dell'accesso ispettivo del 21.4.2018 e della successiva attività istruttoria, la Polizia Locale di
OR ha rilevato, come riportato nei verbali 14/D e 15/D notificati in data 17.5.2018, le seguenti violazioni: “la vendita di integratori alimentari all'interno della palestra senza aver effettuato la registrazione ASL per i locali adibiti a tale vendita” e “ la mancanza dei cartelli “vietato fumare” nei locali chiusi”. La sanzione comminata è stata di euro 3.490,00. Gli opponenti hanno sostenuto che l'ispezione del 21.4.2018 fosse stata effettuata presso la palestra Vitalba Fitness Club s.a.s. di Frigerio
RU e e che tale società non fosse il gestore della palestra: pertanto, hanno Controparte_1
pagina 3 di 10 censurato la notifica dei verbali di accertamento alla Vitalba Fitness Club s.a.s., proponendo istanza di annullamento in autotutela al Hanno anche aggiunto che il Comune di Controparte_4
OR aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione n. 2/2018, la cui somma era stata regolarmente pagata dalla CP_2
Gli opponenti hanno quindi eccepito che tra la data di ispezione e la data di notifica della successiva ordinanza n. 123/2023 erano decorsi cinque anni e che, pertanto, doveva ritenersi maturata la prescrizione della pretesa con riguardo ai fatti accertati il 21.4.2018, concludendo così per la declaratoria di nullità e illegittimità dell'atto impugnato e di ogni altro atto connesso, in primis in forza dell'omessa notifica al trasgressore personalmente e, in secondo luogo, a causa del sopravvenuto fatto estintivo consistente nel pagamento di altra ordinanza ingiunzione emessa dal
[...]
. CP_4
2. - Si è costituita in giudizio l' , per sostenere la Parte_1
corretta individuazione del trasgressore e dell'obbligato in solido, raggiunti da regolare notifica, e per rilevare come l'obbligazione non dovesse ritenersi estinta per effetto del pagamento effettuato da dell'ordinanza-ingiunzione 2/2018, riferendosi quest'ultima ai diversi verbali n. 12/D e 13/D CP_2
Contr redatti dalla Polizia Locale a seguito dell'accesso ispettivo del 21.4.2018. L ha altresì contestato l'eccezione di prescrizione, sottolineando di averne interrotto il decorso mediante la notifica dei verbali di violazione, la notifica della convocazione per l'audizione dei ricorrenti in data 1.3.2023 e l'audizione degli stessi avvenuta in data 16.3.2023.
3. - Il Giudice di Pace, con sentenza n. 167/2024 del 3.6.2024, pubblicata il 23.7.2024, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, ha accolto il ricorso ed annullato l'ordinanza-ingiunzione, con condanna della alla rifusione delle spese, liquidate in Controparte_3
euro 125,00 per anticipazioni ed euro 1.000,00 per competenze, oltre accessori di legge.
4. - L ha tempestivamente impugnato la sentenza, Parte_1
lamentando l'erronea valutazione circa il decorso del termine di prescrizione della sanzione e l'omessa valutazione della sussistenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione;
ha poi lamentato anche la mancata valutazione degli effetti che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione all'obbligata solidale avrebbe comportato nei confronti dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1310 c.c.. Nel CP_2
pagina 4 di 10 merito, ha ribadito le argomentazioni già spese in primo grado ed ha concluso per la riforma della sentenza n. 167/2024 con rigetto di tutte le domande avversarie e vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
5. - Si sono costituiti in giudizio gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
per chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure, richiamandosi a
[...]
loro volta alle argomentazioni di merito già spese innanzi al Giudice di Pace.
6. - Alla prima udienza del 10.4.2025 ha eccepito l'inammissibilità ex art. Controparte_3
345 c.p.c. dei documenti prodotti dagli appellati sub. 3, 4, e 5, trattandosi di atti antecedenti all'instaurazione del giudizio di primo grado e mai prodotti innanzi in quel giudizio.
Il Giudice, ritenuto non necessario lo svolgimento di attività istruttoria, ha rinviato la causa per la discussione finale all'udienza del 25.9.2025, dove è stata data lettura del dispositivo, con riserva del deposito della motivazione nei successivi 30 giorni.
7. - Con il primo motivo di appello, l' ha censurato la decisione di primo Controparte_3
grado nella parte in cui ha ritenuto che – tra l'accertamento della violazione del 21.4.2018 e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione dell'11.5.2023 – non fossero intervenuti atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione, che risulterebbe quindi maturata.
Rileva questo Giudice d'appello come sia corretta la tesi sostenuta da , secondo CP_3
cui la notifica dei verbali di accertamento è atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Infatti, i verbali, contenenti la dettagliata spiegazione di tutte le violazioni accertate e delle relative sanzioni comminate, sono atti che manifestano la volontà dell'Ente a far valere la propria pretesa creditoria (v.
Cass. 20.7.2016 n. 14886, richiamata in motivazione da Cass.
7.7.2023 n. 19330). Nel concreto, i verbali sono stati correttamente notificati in data 17.5.2018 ai soggetti trasgressori (in CP_5
qualità di legale rappresentante della e (cfr. docc. 2 e 3 del fascicolo di CP_2 CP_1 CP_1
primo grado di . CP_3
8. - Passando subito all'esame del secondo motivo di appello, laddove ha Controparte_3
censurato la decisione di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto applicabile alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione il disposto dell'art. 1310 c.c. – che prevede che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri pagina 5 di 10 debitori – va rilevato come la notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla obbligata in è stata CP_6
effettuata a mezzo PEC in data 11.5.2023, sicché per essa il termine quinquennale prescrizionale dell'art. 28 Legge 689/1981, decorrente per quanto appena detto sopra dal 17.5.2018, non è sicuramente decorso. All'odierno appellato l'ordinanza-ingiunzione è stata invece notificata per CP_1
compiuta giacenza il 5.6.2023 (come da doc. 6B del fascicolo di primo grado di . CP_3
Ebbene, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (con chiarezza Cass. 31.10.2024 n. 28149
e Cass. 23.1.2018 n. 1550), in tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. della Legge 689/1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 comma 2 della medesima Legge alla disciplina del Codice Civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione. Oltretutto, al riguardo, non rileva se il soggetto nei cui confronti è
stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione.
L'art. 6 comma 3 della Legge 689/1981 sancisce che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica … nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente … è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Nel caso di specie,
dal verbale ispettivo si evince che durante le operazioni di accertamento svolte dalla Polizia Locale lo si è qualificato come istruttore presso la di modo che egli risulta quanto meno essere CP_1 CP_2
dipendente della predetta società. Ne deriva che sia da considerare obbligato in solido. Ne discende ulteriormente che l'interruzione della prescrizione quinquennale, in forza della notifica dell'ordinanza- ingiunzione alla per effetto della citata notifica a mezzo PEC dell'11.5.2023, è idonea ad CP_2
interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'obbligato solidale.
Pertanto, la prescrizione deve ritenersi interrotta ai sensi dell'art. 1310 c.c. anche nei confronti dello senza che sia necessario proseguire nell'indagine circa l'idoneità ad interrompere il corso CP_1
della prescrizione anche dell'audizione dello e del legale rappresentante della (in senso CP_1 CP_2
favorevole all'interruzione Cass. 13.9.2018 n. 22388; Cass. 13.12.2011 n. 26741 e Cass. 26.11.2008 n.
pagina 6 di 10 28238; in senso contrario il più recente orientamento di Cass. 14.11.2024 n. 29389 e Cass. 12.5.2023 n.
13046).
9. - Per quanto precede, la sentenza impugnata, avendo fatto cattivo governo dei suddetti principi, va riformata.
Ciò impone, però, di prendere in esame le censure mosse all'ordinanza-ingiunzione dai ricorrenti in primo grado.
9.1 - In primo luogo, l'ordinanza-ingiunzione opposta si dimostra adeguatamente motivata, precisa e comprensibile, di modo che la ragione di opposizione incentrata sull'indeterminatezza non risulta nel concreto integrata: dalla semplice lettura del documento, infatti, ben si comprendono le operazioni ispettive effettuate, l'iter di notifica dei verbali ai trasgressori e la successiva audizione degli stessi, le violazioni riscontrate e le sanzioni comminate.
9.2 - In secondo luogo, con riferimento all'asserita novità – con conseguente inammissibilità –
dei documenti n. 3, 4 e 5 depositati in questa sede dagli appellati, deve rilevarsi che le circostanze di fatto a cui essi si riferiscono attengono alle violazioni riscontrate dalla Polizia Locale di OR
nei verbali 12/D e 13/D, che non formano oggetto di causa. L'ordinanza ingiunzione de qua, infatti,
riguarda unicamente i verbali n. 14/D e 15/D e pertanto i documenti da ultimo depositati e le argomentazioni spese risultano del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum.
In aggiunta, deve rimarcarsi come i verbali redatti dalla Polizia Locale facciano piena prova fino a querela di falso, sicché, laddove gli odierni appellati avessero voluto contestare il contenuto degli stessi, avrebbero dovuto proporre tempestiva querela di falso, che invece non risulta essere stata avanzata. Pertanto, al fine di esaminare quali violazioni siano state riscontrate durante l'accesso ispettivo dell'aprile 2018 gli unici documenti utilizzabili sono proprio i verbali n. 14/D e 15/D.
9.3 - Con il verbale 14/D del 21.4.2018 è stata rilevata la presenza di “due macchine per alimenti, bibite e caffè. In vendita venivano esposti integratori alimentari”; è stata contestata la violazione del Regolamento CE 852/2004 per il seguente motivo: “all'interno della struttura sopra citata venivano posti in vendita integratori alimentari senza aver effettuato la registrazione all'ASL per
i locali adibiti a tale vendita”. I ricorrenti/odierni appellati hanno sostenuto che il regolamento in parola non possa essere applicato al caso di specie, perché non attiene all'attività svolta dalla CP_2
pagina 7 di 10 Tale contestazione non coglie nel segno. Come si evince dalla lettura del Regolamento, esso “si
applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti”.
Sebbene le fasi di produzione e di trasformazione esulino dalle attività svolte all'interno dalla CP_2
lo stesso non può dirsi per la fase di distribuzione degli alimenti e degli integratori, per la quale è
evidente la necessità quantomeno di stoccaggio e conservazione degli alimenti e degli integratori, che ricade quindi nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 852/2004. A nulla vale l'argomentazione spesa dallo e dalla secondo i quali nei locali della palestra non erano CP_1 CP_2
presenti integratori destinati alla vendita, ma unicamente i barattoli vuoti, conservati in una teca ed esposti a meri fini pubblicitari: tale affermazione, oltre che in contrasto con i rilievi contenuti nei verbali e che fanno prova fino a querela di falso, è risultata del tutto sfornita di prova. Anzi, a ben vedere, il fatto di avere oblato il verbale 13/D, che riguarda sempre la vendita di integratori all'interno dei locali della palestra – circostanza dedotta dalla e non contestata dagli appellati – conferisce CP_3
conferma della vendita di integratori.
9.4 - Con il verbale 15/D del 21.4.2018 è stato dato atto della “mancata esposizione dei cartelli
“vietato fumare” nei locali chiusi dove vige il divieto”. e hanno sostenuto che i cartelli CP_1 CP_2
fossero in realtà presenti, ma che fossero posizionati sulle maniglie delle porte di accesso alla palestra,
invece che sulle pareti dei locali. Tale affermazione, da un lato, conferma i rilievi svolti dalla Polizia
Locale e, dall'altro, non consente di ritenere scusata la mancanza rilevata dagli agenti. L'art. 2 Legge
584/1975 prevede, difatti, che i cartelli contenenti il divieto di fumare vengano apposti non all'esterno, bensì all'interno dei locali: il rilievo di tale prescrizione si coglie se si considera che – all'interno di una struttura – possono coesistere aree in cui è consentito fumare ed aree in cui tale attività è vietata. Ecco, allora, che, anche ad ammettere che i cartelli fossero stati apposti all'esterno della palestra, sulle maniglie delle porte, la prescrizione di legge non sarebbe comunque stata adempiuta, per modo che gli odienri appellati sono sicuramente incorsi nella violazione riscontrata.
10. - In conclusione, non ricorre la prescrizione della sanzione né sono fondati in fatto e in diritto i motivi di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione, che va così confermata.
pagina 8 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e Controparte_1 [...]
vanno solidalmente condannati a rifonderle all' Parte_2 Parte_1
nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (pari all'ordinanza-
[...]
ingiunzione), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo
2014 n. 55 – in euro 1.875,00 (di cui euro 174,00 per anticipazioni ed euro 1.701,00 per compensi),
oltre 15% spese generali, CPA ed Iva, se dovuta.
Non possono invece essere riconosciute le spese del primo grado, poiché in esso l' era CP_3
costituita con propri funzionari: in simili ipotesi la P.A. non può ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei compensi di avvocato, difettando le relative qualità nel soggetto amministrativo che si è costituito in giudizio (Cass.
4.8.2023 n. 23825; Cass. 10.12.2018 n. 31860;
Cass. 20.12.2017 n. 30597; Cass. 27.4.2016 n. 8413; Cass. 29.11.2013 n. 26855; Cass. 27.5.2011 n.
11816; Cass. 27.8.2007 n. 18066; Cass.
9.2.2007 n. 2872; Cass.
8.3.2000 n. 2642). Sono liquidabili solamente le spese (diverse da quelle generali), che l'Amministrazione abbia concretamente affrontato,
sempre che risultino da apposita nota, invece non rinvenibile né nel fascicolo di primo grado, né fra i documenti del presente.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 167/2024 del 3.6/23.7.2024,
RIGETTA il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 123 dell'11.5.2023 avanzato da Controparte_1
e
[...] Controparte_2
ON
e in solido fra Controparte_1 Controparte_2
loro, a rifondere all'appellante le spese del presente grado per euro 1.875,00 (di cui euro 174,00 per anticipazioni ed euro 1.701,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed Iva, se dovuta.
Indica in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione.
pagina 9 di 10 Così deciso in Lecco il 25 settembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso in appello depositato in data 23 gennaio 2025 ed iscritta al n.
160 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. Parte_1 P.IVA_1
avv. Mario Araneo del foro di Milano e con elezione di domicilio in Piazza Risorgimento n. 10 –
Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
APPELLANTE
contro
- ( ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( , rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Stefano Simonetti del
[...] P.IVA_2
foro di Bergamo e con elezione di domicilio in via Casalino n. 13 - Bergamo, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecco n. 167/2024.
All'udienza del 25 settembre 2025 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lecco, in funzione di giudice di appello, respinta ogni contraria
istanza, domanda, eccezione e/o deduzione, così provvedere:
- in via principale e nel merito, accogliere il presente gravame e annullare e/o riformare la sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Lecco n. 167/2024, resa inter partes nel giudizio R.G. n. 868/2023 in data 3 giugno 2023, pubblicata in data 23
pagina 1 di 10 luglio 2023 e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie in accoglimento delle conclusioni precisate nel primo grado di
giudizio e di seguito ritrascritte (previa, occorrendo delibazione delle domande ed eccezioni non esaminate in primo grado,
ex art. 346 Cod. proc. Civ., così come integralmente riproposte con il presente atto di appello):
nel merito: rigettare l'opposizione all'Ordinanza di Ingiunzione n. 123 dell'11 maggio 2023 di cui ai verbali di violazione
amministrativa n. 14/d e 15/D del 15 maggio 2018, in quanto infondata per tutti i motivi esposti in narrativa e,
conseguentemente, confermare l'Ordinanza di Ingiunzione n. 123 dell'11 maggio 2023 emessa da . Controparte_3
In via istruttoria: opponendosi alle richieste istruttorie avanzate da controparte nel ricorso, in quanto prive dell'attinenza
del teste ad assumere rispetto alle vicende, oltrechè irrilevanti ai fini del presente giudizio, si chiede di rigettare
l'interrogatorio formale e per testi.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, si chiede fin da ora di essere ammessi a prova
contraria e controprova sui capitoli che saranno ammessi tra quelli richiesti da parte ricorrente.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e c.p.a. come per legge.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nei prefiggendi
termini di legge.
- Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi
suesposti,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: rigettare l'atto di appello per tutti i motivi esporti nel ricorso introduttivo
oltre che per i gravi errori riportati nell'atto di notifica (effettuato a società terza) per l'uso di Scia non aggiornata e
inesistente – pertanto per grave carenza di presupposti – oltre che per gli errori nell'indicare la norma asseritamente
violata.
IN VIA PRINCIPALE: dato atto della notifica del 11 maggio 2023 e che i fatti risalgono al giorno 21 aprile 2018
dichiarare la intervenuta prescrizione della sanzione, rigettare l'atto di appello, con conferma della sentenza di primo
grado.
ULTERIORMENTE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'appello infondato per tutti i motivi in narrativa del presente atto
nonché per la omessa notifica al trasgressore personalmente e per il fatto estintivo sopravvenuto e dichiarare accolto il
ricorso con la conseguente nullità e illegittimità dell'atto impugnato e ogni atto connesso, collegato, conseguente e
presupposto anche se non conosciuto dal ricorrente qui parte appellata.
pagina 2 di 10 IN SUBORDINE: dichiarare il rigetto dell'Appello e l'annullamento dell'Ordinanza impugnata per illegittimità, nullità e
annullabilità per grave difetto dei presupposti di diritto e per la indicazione della norma violata in modo non coerente con
la fattispecie concreta.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'interrogatorio formale e per testi, come già chiesto nel primo grado di giudizio anche a
prova contraria con riserva di capitolazione e di memoria istruttoria.
Si indica quale teste l'Avv. residente a [...]. Testimone_1
“Vero che il sig. vendeva integratori nella palestra con sede in OR Via Vitalba Controparte_1 CP_2
n.9”?.
“Vero che nella palestra erano presenti i cartelli “vietato fumare” erano presenti e posizionati sulle porte della CP_2
palestra?”.
e il Comandante della Polizia Locale di OR dott. – con domicilio presso il Comune di Persona_1
OR.
“Vero che la notifica effettuata dalla Polizia Locale di OR veniva indirizzata alla società VITALBA FITNESS
CLUS SAS con p.iva ” P.IVA_3
“Vero che per l'ispezione veniva utilizzata la SCIA relativa alla società VITALBA FITNESS CLUS SAS con p.iva
”. P.IVA_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, onorari e rifusione dei contributi di giustizia versati e spese generali.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente formulati ed ammessi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno promosso ricorso Parte_2 Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Lecco avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 123/2023 con cui, a seguito dell'accesso ispettivo del 21.4.2018 e della successiva attività istruttoria, la Polizia Locale di
OR ha rilevato, come riportato nei verbali 14/D e 15/D notificati in data 17.5.2018, le seguenti violazioni: “la vendita di integratori alimentari all'interno della palestra senza aver effettuato la registrazione ASL per i locali adibiti a tale vendita” e “ la mancanza dei cartelli “vietato fumare” nei locali chiusi”. La sanzione comminata è stata di euro 3.490,00. Gli opponenti hanno sostenuto che l'ispezione del 21.4.2018 fosse stata effettuata presso la palestra Vitalba Fitness Club s.a.s. di Frigerio
RU e e che tale società non fosse il gestore della palestra: pertanto, hanno Controparte_1
pagina 3 di 10 censurato la notifica dei verbali di accertamento alla Vitalba Fitness Club s.a.s., proponendo istanza di annullamento in autotutela al Hanno anche aggiunto che il Comune di Controparte_4
OR aveva emesso l'ordinanza-ingiunzione n. 2/2018, la cui somma era stata regolarmente pagata dalla CP_2
Gli opponenti hanno quindi eccepito che tra la data di ispezione e la data di notifica della successiva ordinanza n. 123/2023 erano decorsi cinque anni e che, pertanto, doveva ritenersi maturata la prescrizione della pretesa con riguardo ai fatti accertati il 21.4.2018, concludendo così per la declaratoria di nullità e illegittimità dell'atto impugnato e di ogni altro atto connesso, in primis in forza dell'omessa notifica al trasgressore personalmente e, in secondo luogo, a causa del sopravvenuto fatto estintivo consistente nel pagamento di altra ordinanza ingiunzione emessa dal
[...]
. CP_4
2. - Si è costituita in giudizio l' , per sostenere la Parte_1
corretta individuazione del trasgressore e dell'obbligato in solido, raggiunti da regolare notifica, e per rilevare come l'obbligazione non dovesse ritenersi estinta per effetto del pagamento effettuato da dell'ordinanza-ingiunzione 2/2018, riferendosi quest'ultima ai diversi verbali n. 12/D e 13/D CP_2
Contr redatti dalla Polizia Locale a seguito dell'accesso ispettivo del 21.4.2018. L ha altresì contestato l'eccezione di prescrizione, sottolineando di averne interrotto il decorso mediante la notifica dei verbali di violazione, la notifica della convocazione per l'audizione dei ricorrenti in data 1.3.2023 e l'audizione degli stessi avvenuta in data 16.3.2023.
3. - Il Giudice di Pace, con sentenza n. 167/2024 del 3.6.2024, pubblicata il 23.7.2024, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, ha accolto il ricorso ed annullato l'ordinanza-ingiunzione, con condanna della alla rifusione delle spese, liquidate in Controparte_3
euro 125,00 per anticipazioni ed euro 1.000,00 per competenze, oltre accessori di legge.
4. - L ha tempestivamente impugnato la sentenza, Parte_1
lamentando l'erronea valutazione circa il decorso del termine di prescrizione della sanzione e l'omessa valutazione della sussistenza di atti idonei ad interrompere la prescrizione;
ha poi lamentato anche la mancata valutazione degli effetti che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione all'obbligata solidale avrebbe comportato nei confronti dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1310 c.c.. Nel CP_2
pagina 4 di 10 merito, ha ribadito le argomentazioni già spese in primo grado ed ha concluso per la riforma della sentenza n. 167/2024 con rigetto di tutte le domande avversarie e vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
5. - Si sono costituiti in giudizio gli appellati e Controparte_1 Controparte_2
per chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di prime cure, richiamandosi a
[...]
loro volta alle argomentazioni di merito già spese innanzi al Giudice di Pace.
6. - Alla prima udienza del 10.4.2025 ha eccepito l'inammissibilità ex art. Controparte_3
345 c.p.c. dei documenti prodotti dagli appellati sub. 3, 4, e 5, trattandosi di atti antecedenti all'instaurazione del giudizio di primo grado e mai prodotti innanzi in quel giudizio.
Il Giudice, ritenuto non necessario lo svolgimento di attività istruttoria, ha rinviato la causa per la discussione finale all'udienza del 25.9.2025, dove è stata data lettura del dispositivo, con riserva del deposito della motivazione nei successivi 30 giorni.
7. - Con il primo motivo di appello, l' ha censurato la decisione di primo Controparte_3
grado nella parte in cui ha ritenuto che – tra l'accertamento della violazione del 21.4.2018 e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione dell'11.5.2023 – non fossero intervenuti atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione, che risulterebbe quindi maturata.
Rileva questo Giudice d'appello come sia corretta la tesi sostenuta da , secondo CP_3
cui la notifica dei verbali di accertamento è atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Infatti, i verbali, contenenti la dettagliata spiegazione di tutte le violazioni accertate e delle relative sanzioni comminate, sono atti che manifestano la volontà dell'Ente a far valere la propria pretesa creditoria (v.
Cass. 20.7.2016 n. 14886, richiamata in motivazione da Cass.
7.7.2023 n. 19330). Nel concreto, i verbali sono stati correttamente notificati in data 17.5.2018 ai soggetti trasgressori (in CP_5
qualità di legale rappresentante della e (cfr. docc. 2 e 3 del fascicolo di CP_2 CP_1 CP_1
primo grado di . CP_3
8. - Passando subito all'esame del secondo motivo di appello, laddove ha Controparte_3
censurato la decisione di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto applicabile alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione il disposto dell'art. 1310 c.c. – che prevede che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri pagina 5 di 10 debitori – va rilevato come la notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla obbligata in è stata CP_6
effettuata a mezzo PEC in data 11.5.2023, sicché per essa il termine quinquennale prescrizionale dell'art. 28 Legge 689/1981, decorrente per quanto appena detto sopra dal 17.5.2018, non è sicuramente decorso. All'odierno appellato l'ordinanza-ingiunzione è stata invece notificata per CP_1
compiuta giacenza il 5.6.2023 (come da doc. 6B del fascicolo di primo grado di . CP_3
Ebbene, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (con chiarezza Cass. 31.10.2024 n. 28149
e Cass. 23.1.2018 n. 1550), in tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. della Legge 689/1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 comma 2 della medesima Legge alla disciplina del Codice Civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione. Oltretutto, al riguardo, non rileva se il soggetto nei cui confronti è
stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione.
L'art. 6 comma 3 della Legge 689/1981 sancisce che “Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica … nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente … è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Nel caso di specie,
dal verbale ispettivo si evince che durante le operazioni di accertamento svolte dalla Polizia Locale lo si è qualificato come istruttore presso la di modo che egli risulta quanto meno essere CP_1 CP_2
dipendente della predetta società. Ne deriva che sia da considerare obbligato in solido. Ne discende ulteriormente che l'interruzione della prescrizione quinquennale, in forza della notifica dell'ordinanza- ingiunzione alla per effetto della citata notifica a mezzo PEC dell'11.5.2023, è idonea ad CP_2
interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'obbligato solidale.
Pertanto, la prescrizione deve ritenersi interrotta ai sensi dell'art. 1310 c.c. anche nei confronti dello senza che sia necessario proseguire nell'indagine circa l'idoneità ad interrompere il corso CP_1
della prescrizione anche dell'audizione dello e del legale rappresentante della (in senso CP_1 CP_2
favorevole all'interruzione Cass. 13.9.2018 n. 22388; Cass. 13.12.2011 n. 26741 e Cass. 26.11.2008 n.
pagina 6 di 10 28238; in senso contrario il più recente orientamento di Cass. 14.11.2024 n. 29389 e Cass. 12.5.2023 n.
13046).
9. - Per quanto precede, la sentenza impugnata, avendo fatto cattivo governo dei suddetti principi, va riformata.
Ciò impone, però, di prendere in esame le censure mosse all'ordinanza-ingiunzione dai ricorrenti in primo grado.
9.1 - In primo luogo, l'ordinanza-ingiunzione opposta si dimostra adeguatamente motivata, precisa e comprensibile, di modo che la ragione di opposizione incentrata sull'indeterminatezza non risulta nel concreto integrata: dalla semplice lettura del documento, infatti, ben si comprendono le operazioni ispettive effettuate, l'iter di notifica dei verbali ai trasgressori e la successiva audizione degli stessi, le violazioni riscontrate e le sanzioni comminate.
9.2 - In secondo luogo, con riferimento all'asserita novità – con conseguente inammissibilità –
dei documenti n. 3, 4 e 5 depositati in questa sede dagli appellati, deve rilevarsi che le circostanze di fatto a cui essi si riferiscono attengono alle violazioni riscontrate dalla Polizia Locale di OR
nei verbali 12/D e 13/D, che non formano oggetto di causa. L'ordinanza ingiunzione de qua, infatti,
riguarda unicamente i verbali n. 14/D e 15/D e pertanto i documenti da ultimo depositati e le argomentazioni spese risultano del tutto inconferenti rispetto al thema decidendum.
In aggiunta, deve rimarcarsi come i verbali redatti dalla Polizia Locale facciano piena prova fino a querela di falso, sicché, laddove gli odierni appellati avessero voluto contestare il contenuto degli stessi, avrebbero dovuto proporre tempestiva querela di falso, che invece non risulta essere stata avanzata. Pertanto, al fine di esaminare quali violazioni siano state riscontrate durante l'accesso ispettivo dell'aprile 2018 gli unici documenti utilizzabili sono proprio i verbali n. 14/D e 15/D.
9.3 - Con il verbale 14/D del 21.4.2018 è stata rilevata la presenza di “due macchine per alimenti, bibite e caffè. In vendita venivano esposti integratori alimentari”; è stata contestata la violazione del Regolamento CE 852/2004 per il seguente motivo: “all'interno della struttura sopra citata venivano posti in vendita integratori alimentari senza aver effettuato la registrazione all'ASL per
i locali adibiti a tale vendita”. I ricorrenti/odierni appellati hanno sostenuto che il regolamento in parola non possa essere applicato al caso di specie, perché non attiene all'attività svolta dalla CP_2
pagina 7 di 10 Tale contestazione non coglie nel segno. Come si evince dalla lettura del Regolamento, esso “si
applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti”.
Sebbene le fasi di produzione e di trasformazione esulino dalle attività svolte all'interno dalla CP_2
lo stesso non può dirsi per la fase di distribuzione degli alimenti e degli integratori, per la quale è
evidente la necessità quantomeno di stoccaggio e conservazione degli alimenti e degli integratori, che ricade quindi nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 852/2004. A nulla vale l'argomentazione spesa dallo e dalla secondo i quali nei locali della palestra non erano CP_1 CP_2
presenti integratori destinati alla vendita, ma unicamente i barattoli vuoti, conservati in una teca ed esposti a meri fini pubblicitari: tale affermazione, oltre che in contrasto con i rilievi contenuti nei verbali e che fanno prova fino a querela di falso, è risultata del tutto sfornita di prova. Anzi, a ben vedere, il fatto di avere oblato il verbale 13/D, che riguarda sempre la vendita di integratori all'interno dei locali della palestra – circostanza dedotta dalla e non contestata dagli appellati – conferisce CP_3
conferma della vendita di integratori.
9.4 - Con il verbale 15/D del 21.4.2018 è stato dato atto della “mancata esposizione dei cartelli
“vietato fumare” nei locali chiusi dove vige il divieto”. e hanno sostenuto che i cartelli CP_1 CP_2
fossero in realtà presenti, ma che fossero posizionati sulle maniglie delle porte di accesso alla palestra,
invece che sulle pareti dei locali. Tale affermazione, da un lato, conferma i rilievi svolti dalla Polizia
Locale e, dall'altro, non consente di ritenere scusata la mancanza rilevata dagli agenti. L'art. 2 Legge
584/1975 prevede, difatti, che i cartelli contenenti il divieto di fumare vengano apposti non all'esterno, bensì all'interno dei locali: il rilievo di tale prescrizione si coglie se si considera che – all'interno di una struttura – possono coesistere aree in cui è consentito fumare ed aree in cui tale attività è vietata. Ecco, allora, che, anche ad ammettere che i cartelli fossero stati apposti all'esterno della palestra, sulle maniglie delle porte, la prescrizione di legge non sarebbe comunque stata adempiuta, per modo che gli odienri appellati sono sicuramente incorsi nella violazione riscontrata.
10. - In conclusione, non ricorre la prescrizione della sanzione né sono fondati in fatto e in diritto i motivi di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione, che va così confermata.
pagina 8 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e Controparte_1 [...]
vanno solidalmente condannati a rifonderle all' Parte_2 Parte_1
nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa (pari all'ordinanza-
[...]
ingiunzione), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo
2014 n. 55 – in euro 1.875,00 (di cui euro 174,00 per anticipazioni ed euro 1.701,00 per compensi),
oltre 15% spese generali, CPA ed Iva, se dovuta.
Non possono invece essere riconosciute le spese del primo grado, poiché in esso l' era CP_3
costituita con propri funzionari: in simili ipotesi la P.A. non può ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei compensi di avvocato, difettando le relative qualità nel soggetto amministrativo che si è costituito in giudizio (Cass.
4.8.2023 n. 23825; Cass. 10.12.2018 n. 31860;
Cass. 20.12.2017 n. 30597; Cass. 27.4.2016 n. 8413; Cass. 29.11.2013 n. 26855; Cass. 27.5.2011 n.
11816; Cass. 27.8.2007 n. 18066; Cass.
9.2.2007 n. 2872; Cass.
8.3.2000 n. 2642). Sono liquidabili solamente le spese (diverse da quelle generali), che l'Amministrazione abbia concretamente affrontato,
sempre che risultino da apposita nota, invece non rinvenibile né nel fascicolo di primo grado, né fra i documenti del presente.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 167/2024 del 3.6/23.7.2024,
RIGETTA il ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 123 dell'11.5.2023 avanzato da Controparte_1
e
[...] Controparte_2
ON
e in solido fra Controparte_1 Controparte_2
loro, a rifondere all'appellante le spese del presente grado per euro 1.875,00 (di cui euro 174,00 per anticipazioni ed euro 1.701,00 per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed Iva, se dovuta.
Indica in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione.
pagina 9 di 10 Così deciso in Lecco il 25 settembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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