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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/12/2024, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 8215/2024
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8215/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/07/2024 da
, con l'avv. Podavini Masin Giuliana, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Arcaro Jlenia, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e il 5/5/93 nel comune di JE (Albania) in applicazione
[...] Parte_2
della legge albanese.
2. affidamento condiviso del figlio minore di anni 17 con residenza prevalente Per_1
presso la madre. Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita del minore. Ad anni alternati, trascorrerà con ciascun genitore
1 le festività natalizie, Pasquali e due settimane consecutive nel periodo estivo, da concordarsi con la madre almeno un mese prima.
3. Il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento per il figlio di €. Per_1
500,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. L'assegno erogato dall'INPS per il figlio minore verrà percepito direttamente dalla madre.
4. Il marito verserà alla moglie non economicamente autosufficiente un assegno di mantenimento di €. 100,00 mensile fino a novembre 2024;
5. Gli assegni verranno versati entro il 15 di ogni mese sul seguente conto corrente in essere presso Banca Intesa San Paolo con seguente IBAN: [...]; 6.
Le parti danno atto che ha corrisposto, come da accordi, a CP_1 Parte_1 la somma di €.1.050,00 a titolo di arretrati dal mese di febbraio a maggio 2024 per assegni di mantenimento dovuti alla moglie (€. 300) e al figlio (€. 750);
7. Le spese straordinarie per il figlio minore, come indicate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova, verranno divise al 50% tra i genitori e verranno rimborsate a semplice richiesta del genitore che le ha sostenute con esibizione di idonea documentazione. Le relative detrazioni verranno effettuate dal padre e, quando la madre avrà un reddito da lavoro, verranno effettuate al 50%;
8. La casa coniugale in comproprietà dei ricorrenti viene assegnata con l'arredo ivi esistente alla moglie con la quale continuerà a vivere il figlio Parte_1 Per_1
9. Le spese condominiali straordinarie verranno pagate al 50% dai comproprietari/ricorrenti mentre le ordinarie saranno a carico della assegnataria dell'immobile;
10. Con l'adempimento di cui al punto 4, i coniugi dichiarano di non aver più alcuna pretesa economica reciproca.
11. Dichiarare compensate le spese legali.”
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio il Parte_1 CP_1
05/05/1993 a JE (Albania) e l'atto di matrimonio è stato è stato trascritto nel relativo registro del Comune di OL (PD) al n.1, anno 2010, parte II, serie C.
Dal matrimonio sono nati due figli, in data 3.7.1993 e in data 2.8.2007. Per_2 Per_1
I coniugi, entrambi cittadini albanesi, hanno chiesto l'applicazione della Legge Albanese ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010, che prevede il c.d. divorzio diretto.
2 Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del
1.10.2024.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (poiché entrambe le parti sono nate in Albania ed ivi è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, la competenza giurisdizionale del giudice italiano sussiste in base al Regolamento UE n.1111/2019, applicabile ratione temporis e a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che, con riferimento al precedente Parte_3
Regolamento (CE) n.2201/2003 ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri"); l'art. 3, paragrafo a) lettera i) del suddetto regolamento prevede che la competenza spetti al giudice dello Stato nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, che nel caso di specie è in Italia, secondo quanto allegato e provato dalle parti.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, le parti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sottoscritto dalle stesse, hanno concordato l'applicazione della legge albanese. Tale optio legis risulta espressa in conformità all'art.5, comma 1 del
Regolamento UE n. 1259/2010, con riguardo alla lettera c) (che fa riferimento alla “legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”) e rispetta i caratteri di forma prescritti dall'art.7 del citato Regolamento.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
3 Nel caso di specie, il figlio minore della coppia è nato in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita ove frequenta la scuola.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980
n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è
l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre
2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di
4 residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare
è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie i presupposti di cui all'art.125 del Codice della
Famiglia della Repubblica di Albania, atteso che vi è l'accordo tra i coniugi sullo scioglimento del matrimonio e la volontà appare liberamente espressa in tal senso (cfr. art.127 del predetto codice).
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse, quanto ai punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
Con riferimento alle condizioni di cui ai punti 6 e 9, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 05/05/1993 a JE (Albania) con atto di matrimonio
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OL (PD) al n.1, anno 2010, parte II, serie C;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente Alina Rossato
5
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai signori Magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8215/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/07/2024 da
, con l'avv. Podavini Masin Giuliana, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Arcaro Jlenia, come da mandato in atti;
CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e il 5/5/93 nel comune di JE (Albania) in applicazione
[...] Parte_2
della legge albanese.
2. affidamento condiviso del figlio minore di anni 17 con residenza prevalente Per_1
presso la madre. Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita del minore. Ad anni alternati, trascorrerà con ciascun genitore
1 le festività natalizie, Pasquali e due settimane consecutive nel periodo estivo, da concordarsi con la madre almeno un mese prima.
3. Il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento per il figlio di €. Per_1
500,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. L'assegno erogato dall'INPS per il figlio minore verrà percepito direttamente dalla madre.
4. Il marito verserà alla moglie non economicamente autosufficiente un assegno di mantenimento di €. 100,00 mensile fino a novembre 2024;
5. Gli assegni verranno versati entro il 15 di ogni mese sul seguente conto corrente in essere presso Banca Intesa San Paolo con seguente IBAN: [...]; 6.
Le parti danno atto che ha corrisposto, come da accordi, a CP_1 Parte_1 la somma di €.1.050,00 a titolo di arretrati dal mese di febbraio a maggio 2024 per assegni di mantenimento dovuti alla moglie (€. 300) e al figlio (€. 750);
7. Le spese straordinarie per il figlio minore, come indicate nel protocollo in uso presso il
Tribunale di Padova, verranno divise al 50% tra i genitori e verranno rimborsate a semplice richiesta del genitore che le ha sostenute con esibizione di idonea documentazione. Le relative detrazioni verranno effettuate dal padre e, quando la madre avrà un reddito da lavoro, verranno effettuate al 50%;
8. La casa coniugale in comproprietà dei ricorrenti viene assegnata con l'arredo ivi esistente alla moglie con la quale continuerà a vivere il figlio Parte_1 Per_1
9. Le spese condominiali straordinarie verranno pagate al 50% dai comproprietari/ricorrenti mentre le ordinarie saranno a carico della assegnataria dell'immobile;
10. Con l'adempimento di cui al punto 4, i coniugi dichiarano di non aver più alcuna pretesa economica reciproca.
11. Dichiarare compensate le spese legali.”
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio il Parte_1 CP_1
05/05/1993 a JE (Albania) e l'atto di matrimonio è stato è stato trascritto nel relativo registro del Comune di OL (PD) al n.1, anno 2010, parte II, serie C.
Dal matrimonio sono nati due figli, in data 3.7.1993 e in data 2.8.2007. Per_2 Per_1
I coniugi, entrambi cittadini albanesi, hanno chiesto l'applicazione della Legge Albanese ai sensi dell'art. 5 Regolamento UE n. 1259/2010, che prevede il c.d. divorzio diretto.
2 Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del
1.10.2024.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (poiché entrambe le parti sono nate in Albania ed ivi è stato celebrato il matrimonio), appare necessario verificare, con riferimento a ciascuna domanda, se sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Quanto alla domanda di divorzio, la competenza giurisdizionale del giudice italiano sussiste in base al Regolamento UE n.1111/2019, applicabile ratione temporis e a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che, con riferimento al precedente Parte_3
Regolamento (CE) n.2201/2003 ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri"); l'art. 3, paragrafo a) lettera i) del suddetto regolamento prevede che la competenza spetti al giudice dello Stato nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, che nel caso di specie è in Italia, secondo quanto allegato e provato dalle parti.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, le parti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sottoscritto dalle stesse, hanno concordato l'applicazione della legge albanese. Tale optio legis risulta espressa in conformità all'art.5, comma 1 del
Regolamento UE n. 1259/2010, con riguardo alla lettera c) (che fa riferimento alla “legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”) e rispetta i caratteri di forma prescritti dall'art.7 del citato Regolamento.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento UE n.1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
3 Nel caso di specie, il figlio minore della coppia è nato in [...] e ha risieduto in Italia sin dalla nascita ove frequenta la scuola.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31.5.1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31.5.1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24.10.1980
n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minore della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è il figlio minore, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è
l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio stesso.
Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre
2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di
4 residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare
è il figlio minore che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie i presupposti di cui all'art.125 del Codice della
Famiglia della Repubblica di Albania, atteso che vi è l'accordo tra i coniugi sullo scioglimento del matrimonio e la volontà appare liberamente espressa in tal senso (cfr. art.127 del predetto codice).
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse, quanto ai punti 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
Con riferimento alle condizioni di cui ai punti 6 e 9, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 05/05/1993 a JE (Albania) con atto di matrimonio
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OL (PD) al n.1, anno 2010, parte II, serie C;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente Alina Rossato
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