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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/10/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2289/2024 tra le parti:
cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. RUOCCO ANDREA (cf ) C.F._2
ATTRICE
(cf , Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. MANNOCCHI MASSIMO (cf ) C.F._3
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Ricorre ex art. 281decies c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...] in relazione a contratto di finanziamento per l'acquisto Controparte_1 di un elettrodomestico stipulato in data 26.5.2004 e contestuale concessione di una linea di credito con carta revolving, in relazione al quale denuncia nullità e/o illegittimità contrattuali (mancata indicazione per scritto della clausola di determinazione degli interessi e del TAEG, variazione del tasso d'interesse in corso di rapporto in violazione dell'art. 118 T.U.B., violazione delle norme su collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, nullità per mancanza di forma scritta ad substantiam) e chiede:
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. c) In via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
d) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
I.2. Resiste parte convenuta con comparsa, nella quale denuncia la contraddittorietà delle argomentazioni e pretese di controparte e la relativa carenza probatoria ed eccepisce l'altrui carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di nullità del contratto cd. revolving o della relativa clausola di determinazione degli interessi, in ogni caso contestando nel merito la fondatezza di tale domanda e così concludendo:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate eventuali richieste di conversione del rito o di concessione di termini istruttori:
◘ In via preliminare: rigettare tutte le domande avversarie in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive, oltre che per carenza d'interesse ad agire in ragione dell'estinzione del rapporto senza debito;
◘ In via principale di merito: respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate da parte ricorrente o dal suo legale nei confronti di Controparte_2
Con vittoria di spese e compenso di causa”.
I.3. In assenza di istanze istruttorie da delibare, viene fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 281terdecies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
******
II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea merita accoglimento per le ragioni che si vengono sinteticamente a esporre. II.1. In via preliminare e a meri fini di completezza, non avendo invero la convenuta contestato alcunché sul punto né avanzato eccezione di improcedibilità dell'altrui domanda, si conviene con l'impostazione attorea – a ben vedere, ampiamente diffusa nel contesto giurisprudenziale – per cui la materia dell'odierno contendere non rientra propriamente fra i “contratti bancari” esigenti l'esperimento del tentativo di mediazione ex d.lgs. n.
28/2010 e s.m.i. a pena di improcedibilità dell'iniziativa giudiziale: come condivisibilmente osservato, la normativa di cui al d.lgs. n. 28/2010 va interpretata in senso restrittivo, atteso che pone limiti al diritto di rango costituzionale di azione e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), pertanto in quest'ottica va chiarito che i contratti di credito al consumo come quello di cui si controverte non sono tecnicamente assimilabili ai “contratti bancari e finanziari” ex art. 5 co. 1 d.lgs. n. 28/2010, deduzione quasi ovvia per la categoria dei contratti bancari ma da confermare anche per quella dei contratti finanziari che a stretto rigore sono unicamente quelli disciplinati dal T.U.F. di cui al d.lgs. n. 58/1998 (cfr. ex multis Trib. Milano 1.3.2024 e numerosi precedenti conformi;
Trib. Firenze 16.4.2024 “Le controversie relative ai contratti di finanziamento al consumo non sono soggette alla mediazione obbligatoria prevista per le controversie bancarie e finanziarie, trattandosi di materia disciplinata da normativa peculiare fondata sulla tutela del consumatore in attuazione del diritto europeo, distinta dal diritto bancario in senso stretto e dalle operazioni disciplinate dal Testo Unico della Finanza”).
II.2. Tanto precisato, sempre preliminarmente alla disamina di merito si ritiene che l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire di parte attrice, Contr sollevata da in comparsa, debba essere disattesa.
Pur con indirizzo non del tutto univoco, deve darsi atto di una più consistente elaborazione giurisprudenziale che, partendo dai principi generali in tema di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. applicati alle controversie in tema di nullità contrattuali e quindi confrontati con la disciplina (sostanziale ma con risvolti processuali) di cui agli artt. 1421 e 1422 c.c., ha precisato come
“sussiste l'interesse ad agire per la declaratoria di nullità anche quando il rapporto contrattuale risulti estinto da tempo, poiché la pronuncia di nullità costituisce la più grave forma di invalidità negoziale ed esprime una valutazione negativa del contratto che presenta un vizio strutturale, comportando il diritto alla riduzione del costo totale del credito rispetto alle condizioni pattuite.
L'azione di nullità è imprescrittibile e l'interesse concreto ed attuale permane indipendentemente dalla tempistica dell'azione giudiziale, purché il soggetto abbia agito una volta appresa l'illegittimità della pattuizione” (cfr. ancora Trib.
Firenze 16.4.2024, cit.) e come di carenza di interesse ad agire possa, al più, discettarsi qualora sia già decorso il termine (decennale) di prescrizione dell'actio ripetitoria (cfr. Trib. Firenze 11.3.2025, “Nei contratti di apertura di credito revolving, l'azione di nullità per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari risulta inammissibile per carenza di interesse ad agire quando sia decorso il termine prescrizionale decennale per
l'azione di ripetizione delle somme eventualmente dovute. L'interesse ad agire per l'accertamento della nullità contrattuale deve essere valutato in relazione alla concreta utilità che la pronuncia richiesta può arrecare al soggetto che invoca tutela, dovendo sussistere un pericolo attuale di lesione del diritto e non una situazione meramente ipotetica o futura”); ancora, si possono utilmente richiamare i numerosi pronunciamenti depositati in giudizio da parte attrice1,
a conferma di un orientamento esegetico prevalente cui questo Tribunale ritiene di dover dare seguito, osservandosi in proposito come per ammissione stessa della parte convenuta (pag. 9 comparsa) il rapporto relativo alla carta revolving sia stato chiuso a dicembre 2024, ovvero a giudizio già in corso (il ricorso ex art. 281decies c.p.c. risulta depositato in data 27.11.2025) e con decorrenza da tale data della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione, ad oggi quindi certamente non maturata. 1 Cfr. CdA Milano 30.4.2025 “In proposito questa Corte osserva che l'interesse ad agire con la domanda di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una situazione pregiudizievole d'incertezza, relativa a diritti o rapporti giuridici, che possa essere eliminata solo con l'intervento del giudice, così da conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Nel caso di specie vi è un contrasto delle parti sulla validità della clausola contrattuale che individua il tasso di interesse applicabile e la soluzione di tale contrasto nel senso prospettato e richiesto dall'attore produce effetti che l'attore medesimo ha il diritto di far valere e perseguire”; CdA Milano 31.3.2025 “La domanda di mero accertamento è infatti prevista dall'ordinamento e, rispetto ad essa, l'interesse ad agire è ravvisabile ogni volta in cui ricorra uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con l'intervento del giudice. Nel caso in esame è di tutta evidenza la sussistenza di un contrasto tra le parti sulla misura degli interessi da applicare ai finanziamenti mediante la carta revolving, sulla quale esse hanno posizioni contrapposte. La nullità sorge infatti immediatamente quando è concordata, e genera uno squilibrio immediato nel sinallagma contrattuale, anche a prescindere dall'effettiva corresponsione degli interessi illegittimamente applicati, e persino in assenza di inadempimento”. II.3. Quanto al merito della lite, va innanzitutto dimessa come inaccogibile la contestazione di parte convenuta circa una presunta confusione e contraddittorietà nelle allegazioni, argomentazione e domande attoree: in primo luogo, essendo state le domande formulate in via gradatamente subordinata l'una rispetto all'altra, non si ravvisa alcuna contraddittorietà che vi sarebbe ove le domande fossero tutte poste sullo stesso piano - come qualora la domanda di nullità parziale e quella di nullità totale fossero equiparate e non gradate fra loro - sussistendo in questo caso una evidente contraddizione logica che invece non sussiste fra domande poste in successione gradata;
in secondo luogo, neppure piò dirsi valere quale regola generale quella per cui la deduzione (e conseguente richiesta di declaratoria) di nullità totale debba necessariamente prevalere o essere assorbente rispetto alla domanda di nullità parziale, atteso che le due diverse declaratorie possono produrre effetti differenti e ben può essere possibile che la parte istante prediliga uno di tali effetti rispetto all'altro/agli altri.
Tanto premesso e chiarito, a giudizio di questo Tribunale è fondata la domanda di declaratoria di nullità parziale del contratto con riferimento alla clausola di determinazione degli interessi, con conseguente sostituzione del tasso d'interesse contrattuale con quello di legge ex art. 117 co. 7 T.U.B..
Ed infatti: da un lato, il contratto prodotto in giudizio da parte attrice non contiene indicazione del tasso d'interesse, del TAN e del TAEG (cfr. doc. 1 fasc. attoreo) e, d'altronde, parte attrice ha denunciato la completa assenza di un contratto diverso e ulteriore relativo alla sola carta revolving (tanto da arrivare a denunciare, in subordine, la nullità totale dello stesso per carenza di forma scritta, richiesta ad substantiam rei); dall'altro lato, parte convenuta si è difesa sostenendo che tale ulteriore e diverso contratto in realtà sussiste e reca indicazione sia del TAN, sia del TAEG, sia della clausola che consente variazioni contrattuali e produce, all'uopo, contratto relativo alla sola carta revolving concluso con altro cliente - e difatti omissato nelle parti inerenti i dati del contraente (cfr. doc. 4 fasc. convenuta) - a dimostrazione che, in vicende analoghe a quella per cui si controverte, veniva effettivamente stipulato anche lo specifico contratto inerente la carta revolving in aggiunta al contratto di finanziamento (rectius, credito al consumo) che la concessione di tale Carta prevede. Ora, la completa irrilevanza probatoria del doc. 4 prodotto dalla convenuta è fin troppo evidente, atteso che una pattuizione negoziale concernente soggetti estranei al rapporto per cui è contesa non prova alcunché e neppure, da sé sola, è idonea a comprovare una prassi contrattuale seguita dall'istituto creditizio: a tal fine, sarebbe stata necessaria quantomeno la produzione di una serie di contratti analoghi e di analogo contenuto, fermo che in ogni caso ciò probabilmente non sarebbe stato ancora sufficiente in quanto non dimostrativo di quanto avvenuto in relazione alla singola e concreta vicenda negoziale sottoposta al vaglio del giudice.
Oltre a ciò, non può assentirsi con la difesa della convenuta laddove pretende che sia la controparte a dare prova dei fatti negativi che essa stessa allega e, nello specifico, dell'inesistenza di un contratto ad hoc inerente la sola Carta revolving.
In proposito, merita evidenziare come invero il contratto di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestico stipulato fra le parti (doc. 1 fasc. attoreo, cit.) preveda la facoltà per la finanziaria di concedere al cliente una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito e disciplinata dalle condizioni contrattuali indicate di seguito alle sez. B e C del medesimo contratto di finanziamento: solo come eventuale è prevista la possibilità di invio al cliente della carta e di “una comunicazione inerente alle condizioni economiche ad essa relative, nonché alle eventuali variazioni alle disposizioni di cui alle predette sezioni B e C” con la specifica, di non poco rilievo, per cui “Resta sinora inteso che il relativo contratto (di seguito il “Contratto della Carta”) sarà perfezionato nel momento in cui il Cliente effettuerà il primo utilizzo della Carta stessa”.
Da ciò si apprende che, non solo l'invio di una ulteriore comunicazione inerente le condizioni economiche (specifiche) della carta era prevista come eventuale e non necessitata, sicché è ben probabile che essa non sia mai sopravvenuta, ma soprattutto che non era prevista alcuna stipula di un contratto ad hoc per la carta revolving e relative condizioni (significativamente, infatti, già contenute nelle sezz. B e C del contratto di credito al consumo, ancora una volta con indicazione della possibilità di successive variazioni alle stesse come meramente “eventuale”) disponendosi che il contratto inerente la
Carta revolving si sarebbe perfezionato al momento del primo utilizzo della
Carta, ossia per facta concludentia, ulteriore circostanza che porta a ritenere inverosimile piuttosto che effettivamente avvenuta la stipula di un ulteriore contratto scritto concernente la Carta. In un simile contesto, è da affermare come parte attrice abbia per un verso dimostrato per tabulas che nel contratto di credito al consumo non sono contenute pattuizioni in punto di interessi, TAN e TAEG, per altro verso dedotto la mancanza di contratto scritto ad hoc per la Carta revolving e portato elementi indiziari al riguardo, quali appunto le clausole negoziali del contratto di credito al consumo che non prevedono in alcun modo la stipula di un ulteriore contratto scritto per la Carta, ma anzi dispongono che questo si perfezioni per facta concludentia.
Per contro, la convenuta ha dedotto l'esistenza di tale contratto ad hoc, sostenendo che in esso fossero presenti sia il TAN che il TAEG che la clausola che consentiva variazioni (cfr. pag. 13 comparsa di costituzione e risposta), ma non ha provato nulla sul punto, talché tali assunti restano a livello di mere asserzioni di parte né la convenuta può trincerarsi dietro al (presunto) mancato assolvimento dell'onere probatorio a opera dell'attrice circa fatti negativi quale la mancata stipula contrattuale in quanto, allegata quest'ultima
(mancata stipula contrattuale) che integra una condotta inadempiente a opera dell'istituto creditizio – tanto più che, per la materia oggetto del contratto inter partes, la stipula di questo in forma scritta è richiesta dalla legge ad substantiam rei e della relativa mancanza subiscono gli effetti negativi tutte le parti del negozio – era a carico dell'istituto la prova di aver correttamente operato, concludendo il contratto in forma scritta.
Pertanto, legittimamente la parte convenuta subisce le conseguenze negative della mancata negoziazione di clausole specifiche e determinate in punto di tasso degli interessi, TAN e TAEG e, ove anche si volesse ritenere sussistente un contratto diverso e ulteriore regolante la sola Carta revolving, della mancata stipula di questo in forma scritta.
A tanto si aggiunga, con piena adesione sul punto alla prospettazione di parte attrice (conforme a copiosa giurisprudenza formatasi sulla tematica), per cui l'eventuale specifica dei criteri determinativi degli interessi in successiva comunicazione inviata dall'istituto di credito al cliente assieme alla Carta revolving non soddisfa i requisiti della contrattazione fra le parti negoziali atteso che il tasso di interesse non può essere unilateralmente individuato da una delle parti e, comunque, il vizio genetico del contratto non può essere sanato in un momento successivo ossia nella fase propriamente esecutiva del contratto stesso. In definitiva, dimostrata per tabulas la mancata indicazione del tasso d'interesse nel contratto di finanziamento e provata per via indiziaria la mancanza di un ulteriore contratto inerente la Carta revolving e contenente clausole determinative di tasso d'interesse/TAN/TAEG, assente prova contraria a opera della convenuta, va accolta la domanda di nullità parziale proposta in via principale dalla parte attrice.
Ogni altra questione assorbita.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa
(indeterminabile, media complessità) e alla consistenza dell'attività processuale svolta, eliminati i compensi per la fase istruttoria non tenutasi e ridotti quelli per la fase conclusionale celebrata in modalità semplificata tramite deposito di una sola brevissima nota scritta ex art. 127ter c.p.c..
Va pronunciata ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa o assorbita così provvede:
1) in accoglimento della domanda principale attorea, accerta e dichiara la nullità della clausola di determinazione degli interessi relativamente al contratto inter partes inerente la Carta revolving, con conseguente diritto di parte attrice alla restituzione alla convenuta soltanto delle somme ricevute in prestito ai tassi BOT calcolati ai sensi dell'art. 117 co. 7 TUB;
2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi
(marca e c.u.) ordinandone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Pistoia, 16/10/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini