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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
PP Valestra all'udienza del giorno 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2951/2022 R.G. vertente
fra Co
Il Sig. (Lagonegro – 23.06.1967 - ), Parte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso - in virtù di procura a margine del presente atto - dall'Avv. Francesco Marotta Debora Venezia, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagano
RICORRENTE
(P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1
C.da Cembrina n. 2 85059 – GG (PZ).
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la sua Attività Lavorativa alle Dipendenze della
[...]
(P. IVA = , C.da Controparte_1 P.IVA_1
Cembrina n. 2 85059 – GG (PZ) dal 01.10.2018 al 31.07.2022, svolgendo mansioni di Operaio (C.C.N.L. – Settore Alberghi – Pubblici Esercizi) e che nonostante si sia sempre attenuta alle Direttive del suo Datore di Lavoro, purtroppo, in violazione di ogni principio morale e giuridico, NON E' stato RESTRIBUITO per dal 01.10.2018 al Controparte_2
31.07.2022 né ha percepito il relativo T.F.R. come per legge Ne consegue, quindi, che al
Ricorrente devono essere corrisposte, in relazione al Lavoro e Mansioni espletate, le seguenti
Somme - IMPORTO RESIDUO Retribuzione dovuta dal 01.10.2018 al 31.07.2022 = €.
35.700,00 + T.F.R. maturato al 31.07.2022 = €. 7.161,00 TOTALE Complessivo da
Corrispondere = €. 42.861,00. Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento datoriale e sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, il ricorrente adiva il Tribunale e domandava di: a) Previo accertamento e riconoscimento della ricorrenza del Rapporto di Lavoro Subordinato tra la ed il Sig. Parte_2
, relativamente al periodo 01.10.2018 - 31.07.2022, condannare la Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del Sig. Parte_2
, della SOMMA complessiva di €. 42.861,00 (Retribuzione RESIDUA = Parte_1
€. 35.700,00 + T.F.R. = €. 7.161,00), giusti i motivi analiticamente esposti, argomentati e documentati in premessa, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al pagamento degli Interessi Legali e della Rivalutazione Monetaria dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo. b) Condannare, altresì, Parte Resistente, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzioni al sottoscritto Procuratore
Antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c.
Non si costituiva la società convenuta e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, lette le note scritte, ha pronunciato la presente sentenza,
2. La domanda non merita accoglimento
2 Il lavoratore, con la domanda in esame, ha dedotto di aver lavorato presso la società resistente svolgendo mansioni di Operaio (C.C.N.L. – Settore Alberghi – Pubblici Esercizi e di aver maturato spettanze retributive non corrisposte in relazione al periodo 01.10.2018 al
31.07.2022.
In via preliminare, va sottolineata l'eccessiva generità del ricorso, nel quale non viene specificato l'effettivo orario di lavoro osservato dal dipendente.
E' noto che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. Sez.
Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009).
Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro:
l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). La Corte di cassazione richiede in materia di lavoro straordinario una prova assai rigorosa: infatti, "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. 1389/03;
12434/06) e, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (Cass. sez. lav. 3714/09). richiesto dal ricorrente è funzionale alla declaratoria dell'esistenza di un credito anche a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario svolto e non retribuito. ..." (cfr. TRIBUNALE DI MATERA, Sentenza n.
252/2023 del 08-05-2023). Orbene nel caso di specie dalla documentazione in atti, nonché dalla prova testimoniale espletata non risulta assolto da parte ricorrente il suddetto onere probatorio, pertanto il ricorso va rigettato.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 18.11.2022, ogni Parte_1 altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna , alla rifusione delle spese di lite che liquida Parte_1 complessivamente in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge.
Potenza, 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
PP Valestra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
PP Valestra all'udienza del giorno 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2951/2022 R.G. vertente
fra Co
Il Sig. (Lagonegro – 23.06.1967 - ), Parte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso - in virtù di procura a margine del presente atto - dall'Avv. Francesco Marotta Debora Venezia, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagano
RICORRENTE
(P. IVA = ), Controparte_1 P.IVA_1
C.da Cembrina n. 2 85059 – GG (PZ).
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la sua Attività Lavorativa alle Dipendenze della
[...]
(P. IVA = , C.da Controparte_1 P.IVA_1
Cembrina n. 2 85059 – GG (PZ) dal 01.10.2018 al 31.07.2022, svolgendo mansioni di Operaio (C.C.N.L. – Settore Alberghi – Pubblici Esercizi) e che nonostante si sia sempre attenuta alle Direttive del suo Datore di Lavoro, purtroppo, in violazione di ogni principio morale e giuridico, NON E' stato RESTRIBUITO per dal 01.10.2018 al Controparte_2
31.07.2022 né ha percepito il relativo T.F.R. come per legge Ne consegue, quindi, che al
Ricorrente devono essere corrisposte, in relazione al Lavoro e Mansioni espletate, le seguenti
Somme - IMPORTO RESIDUO Retribuzione dovuta dal 01.10.2018 al 31.07.2022 = €.
35.700,00 + T.F.R. maturato al 31.07.2022 = €. 7.161,00 TOTALE Complessivo da
Corrispondere = €. 42.861,00. Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento datoriale e sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, il ricorrente adiva il Tribunale e domandava di: a) Previo accertamento e riconoscimento della ricorrenza del Rapporto di Lavoro Subordinato tra la ed il Sig. Parte_2
, relativamente al periodo 01.10.2018 - 31.07.2022, condannare la Parte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del Sig. Parte_2
, della SOMMA complessiva di €. 42.861,00 (Retribuzione RESIDUA = Parte_1
€. 35.700,00 + T.F.R. = €. 7.161,00), giusti i motivi analiticamente esposti, argomentati e documentati in premessa, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al pagamento degli Interessi Legali e della Rivalutazione Monetaria dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo. b) Condannare, altresì, Parte Resistente, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzioni al sottoscritto Procuratore
Antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c.
Non si costituiva la società convenuta e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, lette le note scritte, ha pronunciato la presente sentenza,
2. La domanda non merita accoglimento
2 Il lavoratore, con la domanda in esame, ha dedotto di aver lavorato presso la società resistente svolgendo mansioni di Operaio (C.C.N.L. – Settore Alberghi – Pubblici Esercizi e di aver maturato spettanze retributive non corrisposte in relazione al periodo 01.10.2018 al
31.07.2022.
In via preliminare, va sottolineata l'eccessiva generità del ricorso, nel quale non viene specificato l'effettivo orario di lavoro osservato dal dipendente.
E' noto che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. Sez.
Lav., sentenza n. 3714 del 16/2/2009).
Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro. Tale dimostrazione presuppone la prova di aver espletato l'orario normale di lavoro (e, quindi, di aver proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario), senza che possa ritenersi come dato acquisito al processo tale espletamento solo per il fatto che manchino contestazioni sull'orario di inizio del lavoro:
l'altra parte, infatti, non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotte e che, pertanto, non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio. (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 12695 del 17/10/2001). La Corte di cassazione richiede in materia di lavoro straordinario una prova assai rigorosa: infatti, "Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. 1389/03;
12434/06) e, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (Cass. sez. lav. 3714/09). richiesto dal ricorrente è funzionale alla declaratoria dell'esistenza di un credito anche a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario svolto e non retribuito. ..." (cfr. TRIBUNALE DI MATERA, Sentenza n.
252/2023 del 08-05-2023). Orbene nel caso di specie dalla documentazione in atti, nonché dalla prova testimoniale espletata non risulta assolto da parte ricorrente il suddetto onere probatorio, pertanto il ricorso va rigettato.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 18.11.2022, ogni Parte_1 altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna , alla rifusione delle spese di lite che liquida Parte_1 complessivamente in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge.
Potenza, 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
PP Valestra
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