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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5595 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa BA MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6936/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. prof. Massimiliano C.F._1
Marinelli
Ricorrente
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
, c.f. , con sede di via Praga, 29, 90146
[...] P.IVA_1 CP_1
di Controparte_2 CP_1
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
MEDIANTE DEPOSITO ALL'ESITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC DEL 21.11.2025 DEL
SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: Dichiara la contumacia dell' di;
Controparte_1 CP_1
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n.
2025/272 PROT. N. 10769 del 7/4/2025; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 118,50 per anticipazione ed € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario,
CPA ed IVA come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.05.2025 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2025/272 prot. n. 10769 notificata il
09.04.2025 emessa dall' di per Controparte_1 CP_1
violazione delle disposizioni in materia di pagamento delle retribuzioni con mezzi tracciabili, come da verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021-
177388-PCON-1 del 20 marzo 2021, con la quale veniva comminata la sanzione amministrativa di € 19.900,91.
Contestava quanto accertato nel verbale posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione assumendo di non avere lavorato presso l'azienda avicola ed in ogni caso rappresentava che l'onere della prova dei fatti contestati e dai quali scaturiva la sanzione era in capo all'Assessorato.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio parte opposta, di cui va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, veniva rinviata per la decisione all'udienza a trattazione scritta del g. 21.11.2025 e, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter cpc, è decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso va accolto.
L' non ha dimostrato, come suo onere, la debenza della sanzione, non CP_1
costituendosi in giudizio, né depositando in atti l'istruttoria compiuta nel corso del procedimento amministrativo. Nessuna prova quindi parte convenuta, che ne aveva l'onere, ha fornito della situazione di fatto che ha fondato l'emissione della ordinanza ingiunzione opposta.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo della tariffa e per l'attività effettivamente svolta, applicando i parametri ministeriali disciplinati dal DM 55/2014 e succ. mod., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 21.11.2025.
Il Giudice onorario
BA MI
Firmato digitalmente