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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2025, n. 23128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23128 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AZ MA nato a [...] il [...] NI CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA IC che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di IN ed il rigetto di quello di PA;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di Milano, dichiarando di non doversi procedere nei confronti di RA IN e MA PA perché il reato a loro ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. In relazione alle statuizioni civili, la sentenza ha revocato la condanna al risarcimento del danno secondo la quantificazione in via definitiva determinata Penale Sent. Sez. 2 Num. 23128 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT CO Data Udienza: 07/05/2025 dal primo giudice, confermandola in principio e rinviandone la determinazione al giudice civile e stabilendo la provvisionale di C 550.000,00 a carico degli imputati. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno presentato ricorso per Cassazione sia IN che PA. 2.1 IN ha affidato l'impugnazione a due motivi, entrambi incentrati sul vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) ed in particolare sul travisamento delle prove documentali prodotte dalla parte civile ed acquisite all'udienza del 26 settembre 2022 avanti al Tribunale di Milano. Il ricorrente si riferisce in particolare, col primo motivo, al certificato azionario emesso dalla IN Finance, la cui esistenza e possesso in originale in capo alla persona offesa NA LE risulta confermata, a dispetto di quanto affermato nella sentenza di appello (pg. 11), da plurime mail ed attestazioni provenienti dalla LE e dal suo difensore. Anche il secondo motivo è incentrato sul possesso dell'originale del titolo, ma in relazione alle conseguenze che ne derivano in punto di quantificazione dell'entità del risarcimento e della provvisionale poiché se il documento è nelle mani della persona offesa o dei suoi aventi causa, esso è direttamente commerciabile da costoro, azzerando o comunque riducendo il danno. 2.2 La difesa di PA ha dedotto un solo motivo, incentrato sulla triade dei vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità: art. 606, comm 1, lett. e, cod. proc. pen.). Nel ricorso si lamenta l'insufficienza dell'apparato motivazionale, tanto in relazione all'elemento oggettivo che soggettivo del reato ascritto all'imputato, essendosi trascurato, da parte della Corte d'appello, un effettivo confronto con le motivazioni dall'atto di appello inerenti alla origine e sviluppo della vicenda de quo ed in particolare il ruolo svolto dal figlio della persona offesa. 3. Hanno inviato memoria con conclusioni tanto la parte civile, chiedendo il rigetto dei ricorsi, quanto il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ceccarelli, chiedendo rispettivamente l'inammissibilità ed il rigetto dei ricorsi di IN e di PA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni. 2. Il ricorso presentato da PA, a dispetto della formulazione di un motivo incentrato sul vizio di motivazione, non espone alcun concreto vizio di legittimità 2 della motivazione impugnata. Esso, in sostanza, si risolve nella formulazione di una sorta di atto di appello in cui gli argomenti già portati alla attenzione della Corte di appello di Milano (e non Firenze, come si legge ripetutamente nell'atto) vengono ribaditi, senza accenti di novità, nel tentativo di ottenere l'ennesimo giudizio sul merito. Sennonché, occorre ribadire, il giudizio di cassazione va inteso in una prospettiva radicalmente differente rispetto al giudizio di merito, una prospettiva che involge la valutazione di legittimità della sentenza impugnata, cioè la correttezza formale della decisione dell'organo giudicante inferiore, vuoi nel prisma dell'errore di diritto, vuoi nella modalità espressiva del ragionamento giuridico, che si rinviene nella motivazione. Pertanto, esula dal perimetro della critica di legittimità ogni considerazione attinente al peso ed alla valutazione del materiale probatorio, del suo significato intrinseco e della lettura fornitane dal giudice di merito che può essere oggetto di critica innanzi a questa Corte solamente nell'ottica di uno tre vizi indicati dall'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., vale a dire perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. A questa Corte non possono proporsi letture alternative del fatto, ma solo la valutazione della correttezza giuridica della decisione, espressa senza contraddizioni o manifeste illogicità. Tutto il resto, è merito, e non può essere portato all'attenzione della Corte di cassazione. Il ricorso, non coglie questi aspetti, e si limita a contestare la ricostruzione adottata dal giudice di primo grado e recepita dalla Corte d'appello (c.d. doppia conforme) senza mai indicare il vizio di legittimità che la affligge, nella prospettiva defensionale. E d'altra parte, che vi sia una sostanziale confusione concettuale alla radice del ricorso è dimostrato inequivocabilmente dalla deduzione in maniera cumulativa, nella rubrica del motivo, di tutti i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), invece assolutamente differenti, secondo una tecnica redazionale che è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01). E comunque, va ribadito che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), ciò che il ricorso nemmeno deduce, arrestandosi ad una critica di logicità (pg. 8) che non è 3 idonea ad elevare la critica sulla motivazione allo standard di legittimità che sarebbe richiesto. 3. Il ricorso di IN è, in parte, generico e non consentito, ed, in parte, manifestamente infondato. 3.1 Il primo motivo, innanzi tutto, non è consentito. Occorre preliminarmente evidenziare che, in relazione all'affermazione di responsabilità, ci si trova innanzi ad una doppia conforme, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Al cospetto della doppia conforme, la deduzione del travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello, non è consentito. Sostiene il ricorso che la Corte d'appello sia incorsa in "un evidente travisamento della prova" (pg. 3) per aver concluso che la persona offesa, contrariamente a quanto desumibile dalle produzioni documentali introdotte dalla stessa parte civile, avrebbe posseduto esclusivamente in copia, e non in originale, un certificato azionario rappresentativo ed equivalente, quale garanzia, all'importo in precedenza consegnato dalla persona offesa agli imputati per l'investimento. L'allegazione difensiva non è consentita. Essa è stata formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione, a fronte dell'accertamento conforme sul punto tanto della Corte d'appello (alle pagine 11 e 13, come riportato dal ricorso stesso) quanto della sentenza di primo grado (alle pagine 9 e 14). Che la persona offesa detenesse solamente una copia del certificato e non l'originale, è un fatto oramai incontestabile. Infatti, la deduzione di un travisamento avverso una doppia valutazione sullo stesso fatto, è preclusa se non presente già tra i motivi d'appello, per l'evidente ragione che viene infranta, con la mancata deduzione in appello, la catena devolutiva, con conseguente preclusione procedurale ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Tale circostanza impedisce la deducibilità della proposta censura, costituendo principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il 4 dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217-01, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438-01 e Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432-01). 3.2 A ciò si aggiunge, in ogni caso, la circostanza che il primo motivo è altresì generico, in quanto aspecifico. Esso non indica, come pure sarebbe necessario (ex pluris, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01) le ragioni di decisività del dedotto travisamento, pur avendo la Corte, solo qualche riga prima (pg. 11) precisato che il certificato contestato era 'postumo' rispetto alla realizzazione della truffa (tanto da risultare verosimilmente un tentativo di sviare la persona offesa). Si può concludere, dunque, parafrasando l'antico brocardo, frustra deductum, quod deductum non relevat: la doglianza non si confronta affatto con l'affermazione della pronuncia impugnata, che implica la irrilevanza stessa della detenzione, in originale piuttosto che in copia, del certificato, posto che a fronte della consumazione della truffa risalente al 2016, il certificato reca la data 28 marzo 2018. In tal senso, il motivo è generico, condannando il ricorso all'inammissibilità, in parte qua, ex artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. 3.3 n secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto attinente alla determinazione e quantificazione della provvisionale. Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni unite, «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli Rv. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261536), espresso anche in più recenti pronunce della Suprema Corte (massimate e non: Sez. 2, n. 44859 dei 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; Sez. 1, n. 21498 del 12/03/2025, Vacca;
Sez. 5, n. 19114 del 15/04/2025, Vitale), al quale il Collegio aderisce, non ravvisandosi ragioni per dissentirne. 5 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all'invio della nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FF Trust che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 7 maggio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere CO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA IC che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di IN ed il rigetto di quello di PA;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di Milano, dichiarando di non doversi procedere nei confronti di RA IN e MA PA perché il reato a loro ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. In relazione alle statuizioni civili, la sentenza ha revocato la condanna al risarcimento del danno secondo la quantificazione in via definitiva determinata Penale Sent. Sez. 2 Num. 23128 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT CO Data Udienza: 07/05/2025 dal primo giudice, confermandola in principio e rinviandone la determinazione al giudice civile e stabilendo la provvisionale di C 550.000,00 a carico degli imputati. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno presentato ricorso per Cassazione sia IN che PA. 2.1 IN ha affidato l'impugnazione a due motivi, entrambi incentrati sul vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) ed in particolare sul travisamento delle prove documentali prodotte dalla parte civile ed acquisite all'udienza del 26 settembre 2022 avanti al Tribunale di Milano. Il ricorrente si riferisce in particolare, col primo motivo, al certificato azionario emesso dalla IN Finance, la cui esistenza e possesso in originale in capo alla persona offesa NA LE risulta confermata, a dispetto di quanto affermato nella sentenza di appello (pg. 11), da plurime mail ed attestazioni provenienti dalla LE e dal suo difensore. Anche il secondo motivo è incentrato sul possesso dell'originale del titolo, ma in relazione alle conseguenze che ne derivano in punto di quantificazione dell'entità del risarcimento e della provvisionale poiché se il documento è nelle mani della persona offesa o dei suoi aventi causa, esso è direttamente commerciabile da costoro, azzerando o comunque riducendo il danno. 2.2 La difesa di PA ha dedotto un solo motivo, incentrato sulla triade dei vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità: art. 606, comm 1, lett. e, cod. proc. pen.). Nel ricorso si lamenta l'insufficienza dell'apparato motivazionale, tanto in relazione all'elemento oggettivo che soggettivo del reato ascritto all'imputato, essendosi trascurato, da parte della Corte d'appello, un effettivo confronto con le motivazioni dall'atto di appello inerenti alla origine e sviluppo della vicenda de quo ed in particolare il ruolo svolto dal figlio della persona offesa. 3. Hanno inviato memoria con conclusioni tanto la parte civile, chiedendo il rigetto dei ricorsi, quanto il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ceccarelli, chiedendo rispettivamente l'inammissibilità ed il rigetto dei ricorsi di IN e di PA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni. 2. Il ricorso presentato da PA, a dispetto della formulazione di un motivo incentrato sul vizio di motivazione, non espone alcun concreto vizio di legittimità 2 della motivazione impugnata. Esso, in sostanza, si risolve nella formulazione di una sorta di atto di appello in cui gli argomenti già portati alla attenzione della Corte di appello di Milano (e non Firenze, come si legge ripetutamente nell'atto) vengono ribaditi, senza accenti di novità, nel tentativo di ottenere l'ennesimo giudizio sul merito. Sennonché, occorre ribadire, il giudizio di cassazione va inteso in una prospettiva radicalmente differente rispetto al giudizio di merito, una prospettiva che involge la valutazione di legittimità della sentenza impugnata, cioè la correttezza formale della decisione dell'organo giudicante inferiore, vuoi nel prisma dell'errore di diritto, vuoi nella modalità espressiva del ragionamento giuridico, che si rinviene nella motivazione. Pertanto, esula dal perimetro della critica di legittimità ogni considerazione attinente al peso ed alla valutazione del materiale probatorio, del suo significato intrinseco e della lettura fornitane dal giudice di merito che può essere oggetto di critica innanzi a questa Corte solamente nell'ottica di uno tre vizi indicati dall'art. 606, lett. e, cod. proc. pen., vale a dire perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. A questa Corte non possono proporsi letture alternative del fatto, ma solo la valutazione della correttezza giuridica della decisione, espressa senza contraddizioni o manifeste illogicità. Tutto il resto, è merito, e non può essere portato all'attenzione della Corte di cassazione. Il ricorso, non coglie questi aspetti, e si limita a contestare la ricostruzione adottata dal giudice di primo grado e recepita dalla Corte d'appello (c.d. doppia conforme) senza mai indicare il vizio di legittimità che la affligge, nella prospettiva defensionale. E d'altra parte, che vi sia una sostanziale confusione concettuale alla radice del ricorso è dimostrato inequivocabilmente dalla deduzione in maniera cumulativa, nella rubrica del motivo, di tutti i vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), invece assolutamente differenti, secondo una tecnica redazionale che è di per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01). E comunque, va ribadito che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), ciò che il ricorso nemmeno deduce, arrestandosi ad una critica di logicità (pg. 8) che non è 3 idonea ad elevare la critica sulla motivazione allo standard di legittimità che sarebbe richiesto. 3. Il ricorso di IN è, in parte, generico e non consentito, ed, in parte, manifestamente infondato. 3.1 Il primo motivo, innanzi tutto, non è consentito. Occorre preliminarmente evidenziare che, in relazione all'affermazione di responsabilità, ci si trova innanzi ad una doppia conforme, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Al cospetto della doppia conforme, la deduzione del travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello, non è consentito. Sostiene il ricorso che la Corte d'appello sia incorsa in "un evidente travisamento della prova" (pg. 3) per aver concluso che la persona offesa, contrariamente a quanto desumibile dalle produzioni documentali introdotte dalla stessa parte civile, avrebbe posseduto esclusivamente in copia, e non in originale, un certificato azionario rappresentativo ed equivalente, quale garanzia, all'importo in precedenza consegnato dalla persona offesa agli imputati per l'investimento. L'allegazione difensiva non è consentita. Essa è stata formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione, a fronte dell'accertamento conforme sul punto tanto della Corte d'appello (alle pagine 11 e 13, come riportato dal ricorso stesso) quanto della sentenza di primo grado (alle pagine 9 e 14). Che la persona offesa detenesse solamente una copia del certificato e non l'originale, è un fatto oramai incontestabile. Infatti, la deduzione di un travisamento avverso una doppia valutazione sullo stesso fatto, è preclusa se non presente già tra i motivi d'appello, per l'evidente ragione che viene infranta, con la mancata deduzione in appello, la catena devolutiva, con conseguente preclusione procedurale ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Tale circostanza impedisce la deducibilità della proposta censura, costituendo principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il 4 dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217-01, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438-01 e Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432-01). 3.2 A ciò si aggiunge, in ogni caso, la circostanza che il primo motivo è altresì generico, in quanto aspecifico. Esso non indica, come pure sarebbe necessario (ex pluris, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01) le ragioni di decisività del dedotto travisamento, pur avendo la Corte, solo qualche riga prima (pg. 11) precisato che il certificato contestato era 'postumo' rispetto alla realizzazione della truffa (tanto da risultare verosimilmente un tentativo di sviare la persona offesa). Si può concludere, dunque, parafrasando l'antico brocardo, frustra deductum, quod deductum non relevat: la doglianza non si confronta affatto con l'affermazione della pronuncia impugnata, che implica la irrilevanza stessa della detenzione, in originale piuttosto che in copia, del certificato, posto che a fronte della consumazione della truffa risalente al 2016, il certificato reca la data 28 marzo 2018. In tal senso, il motivo è generico, condannando il ricorso all'inammissibilità, in parte qua, ex artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. 3.3 n secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto attinente alla determinazione e quantificazione della provvisionale. Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni unite, «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli Rv. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261536), espresso anche in più recenti pronunce della Suprema Corte (massimate e non: Sez. 2, n. 44859 dei 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; Sez. 1, n. 21498 del 12/03/2025, Vacca;
Sez. 5, n. 19114 del 15/04/2025, Vitale), al quale il Collegio aderisce, non ravvisandosi ragioni per dissentirne. 5 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all'invio della nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile FF Trust che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 7 maggio 2025