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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/07/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9695/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al N. 9695/2023 R.G. promossa da:
(C.F. - CUI ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 C.F._2 difeso dall'Avv. FRANCESCO COTTAFAVA
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
è pronunciata la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 20.07.2023 ex art. 281 undecies c.p.c. , nato Parte_1
in Tunisia in data 26.08.1964, ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena emesso in data 2.11.2021 e notificato in data 20.06.2023, con il quale è stata rifiutata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno in rinnovazione;
ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il provvedimento di rifiuto della Questura risulta fondato sulla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, risultante gravato da precedenti penali per i reati di spaccio e ricettazione.
Parte ricorrente ha dedotto e documentato di trovarsi in Italia dal 2005, di essersi unito in matrimonio, in data 6.01.2000, con cittadina italiana, affetta da un Persona_1
disturbo depressivo ed in cura presso il CSM, di aver mantenuto un buon rapporto con i loro tre figli, dati in affidamento fin da quando erano piccoli di età, di ricevere un contributo economico dalla Cooperativa Sociale Caleidos, di essere in carico presso il Ser. CP_2
dal 2005, di aver commesso reati negli anni 2009, 2014 e 2016, dunque risalenti nel tempo, legati alla sua condizione di tossicodipendenza (cfr. docc. allegati al ricorso).
Il ricorrente evidenziava, dunque, come non potesse essere formulato a suo carico un giudizio di attuale e concreta pericolosità sociale, come – altresì – la allegata relazione della
Cooperativa Sociale Caleidos del 6.7.2023 desse conto della sua fragile situazione personale insieme al suo nucleo familiare, del sostegno profuso in favore della moglie e della suocera, nel frattempo trasferitasi presso apposita struttura, della positività dei rapporti mantenuti con i tre figli, come risulta confermato dalla relazione Caleidos del 21.10.2024 (cfr. deposito dell'1.12.2024).
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio Controparte_1
e di conseguenza ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 13.02.2025 è stato sentito il ricorrente, che ha dichiarato:
“Sono in Italia dal 1989. Sono cittadino tunisino.
Nel 1990 sono rientrato in Tunisia per far visita ai miei familiari. All'epoca i miei genitori erano ancora viventi. C'erano anche i miei 2 fratelli, più grandi di età rispetto a me, e le mie
2 sorelle. Tuttora sono in contatto con i miei fratelli e le mie sorelle. Uno dei miei fratelli, dopo essere stato in Italia, precisamente a Milano, fino al 1994, si è trasferito in Arabia
Saudita, formando una famiglia.
Nel 1991 ho fatto rientro in Italia con un visto turistico, come la prima volta. Nel 1995 ho avanzato richiesta di soggiorno, nell'ambito della procedura di sanatoria, per motivi di lavoro.
Dal 1996 ho iniziato a convivere con , cittadina italiana, in Vivevamo in Per_1 CP_1
una casa presa in affitto.
Il 16.01.2000 io e ci siamo sposati presso il Comune di Poco dopo ho Per_1 CP_1
ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Nel 2020 mi è stato rinnovato il permesso di soggiorno per il tempo di 1 anno.
Nel 2021 ho avanzato ulteriore richiesta di rinnovo che mi à stata rigettata per i miei precedenti penali.
Ho 60 anni di età.
Io e abbiamo tre figli. Per_1
Quando i nostri figli hanno raggiuto rispettivamente l'età di 10, 12 e 14 anni di età sono stati affidati a 2 famiglie in quanto io e mia moglie siamo stati dichiarati inadeguati rispetto alla capacità genitoriale.
Noi vedevamo comunque i nostri figli, 2 volte al mese.
Da quando via via sono diventati maggiorenni, abbiamo iniziato a vedere i nostri figli più spesso. Loro vengono da noi quando vogliono.
Il primo figlio vive a dove lavora come cuoco. Gli altri 2 figli vivono a Gaggio, CP_1 sempre nel modenese, dove lavora uno dei due. L'altro figlio lavora in Castelfranco.
Io e viviamo in un alloggio popolare in Per_1 CP_1
Mia moglie gode di una piccola pensione di invalidità. ha sempre lavorato, Per_1 facendo un po' di tutto, la cameriera, la gelataia, l'aiuto idraulico.
Mia moglie soffre di depressione ed è in cura presso il CSM di Per_1 CP_1
Io aiuto nella gestione della casa, occupandomi della spesa, accompagnandola a Per_1
fare delle passeggiate.
Prima che mia suocera fosse trasferita presso una residenza per anziani, nel marzo 2024, io accompagnavo anche mia suocera a fare delle passeggiate;
lei viveva insieme a noi.
Sono oltre 10 anni che non lavoro, anche a causa delle condanne che mi sono arrivate per reati che ho commesso.
Sono stato in carcere per 2 volte: la prima per un tempo di 4 mesi e la seconda per il tempo di un mese, nel 2018.
Non ho più commesso reati.
Come può notarsi comprendo bene e parlo molto bene la lingua.
Non torno in Tunisia da 21 anni, essendoci recati nel Paese insieme, io e , una Per_1
prima volta nel 2000 per far visita a mio padre e la volta successiva nel 2004, sempre per far visita ai familiari.
Io sono alla ricerca di un impiego di lavoro.
Par Sono seguito dal per il mio passato da tossicodipendente di sostanze CP_2
stupefacenti, che non assumo più da 20 anni.
Vivo grazie al sostegno economico di mia moglie ed attualmente anche dei nostri figli”.
Alla medesima udienza è stata sentita la moglie del ricorrente, la quale ha dichiarato:
“Sono la moglie di dal 16.01.2000. Ci siamo sposati presso il Comune di Parte_1
CP_1
Io e mio marito viviamo insieme, in presso un alloggio popolare. CP_1
Abbiamo 3 figli, maschi, maggiorenni. Loro vengono a farci visita quando sono liberi dagli impegni di lavoro.
Io godo di pensione di invalidità.
Sono seguita dal CSM ed ho anche delle limitazioni motorie.
Posso dire che mio marito è il mio badante, mi aiuta in tutto. Se non avessi lui sarei in ospedale. Anche io facevo uso di sostanze stupefacenti ma - come mio marito - ho smesso da molti anni”.
Agli atti risultano acquisiti i certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti.
* * *
Riguardo al merito, si deve rilevare quanto segue.
Risulta agli atti come il ricorrente viva da venti anni sul territorio nazionale e qui abbia instaurato legami familiari e sociali significativi con la moglie e con i tre figli, oltre che con la suocera, sicché deve darsi atto che il rilascio del permesso di soggiorno deve tenere conto, ai sensi del disposto di cui all'art. 5, quinto comma, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato … nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». Nella specie non può dubitarsi della rilevanza preminente del vincolo che lega il ricorrente alla moglie ed ai figli, oltre che alla suocera.
In diritto.
Va premesso in diritto che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi.
La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale.
Nel caso di specie non è contestato il requisito della convivenza, mentre l'autorità amministrativa ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per la ritenuta pericolosità del ricorrente. Il giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., dovrà verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI), mentre non rilevano altri profili di pericolosità (come ad esempio la sicurezza pubblica).
Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) e 13, comma 1, D.lgs. 286/98. In un caso analogo a quello di cui si tratta, la giurisprudenza
(Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett.
c) TU Immigrazione contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso». Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La
Cassazione quindi afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs.
30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 29.9.2016, n.
19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co.
5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. Nel solco dell'orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il D.lgs.
30/2007, da un lato, e l'art. 19, co. 2, del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07/10/2011, n.
20719 si indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli
«afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano. Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c),
TU Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del
d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)».
Ciò chiarito, si tratta di accertare se i reati contestati costituiscano espressione di una pericolosità sociale tale da sopravanzare la vita familiare del ricorrente sul territorio nazionale.
Alla luce degli episodi delittuosi di cui il ricorrente si è reso responsabile, senza negare la sussistenza di una generica, ma comunque non attuale e concreta, pericolosità in capo allo stesso, va considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Posto che la valutazione discrezionale da compiersi deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.), in particolare avuto riguardo al rapporto di coniugo e genitoriale tra il ricorrente ed i tre figli, non appare legittima con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E ciò in considerazione della permanenza ventennale del ricorrente sul territorio nazionale e della formazione di un nucleo familiare della cui autenticità non v'è motivo di dubitare.
È comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede dei diritti sottesi all'acquisizione ed all'esercizio del diritto al permesso di soggiorno per motivi di famiglia, non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto.
Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
ogni altra istanza o eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato ed accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 30.06.2025
Il Giudice onorario
Dott. Elena De Rose
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al N. 9695/2023 R.G. promossa da:
(C.F. - CUI ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 C.F._2 difeso dall'Avv. FRANCESCO COTTAFAVA
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE
è pronunciata la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 20.07.2023 ex art. 281 undecies c.p.c. , nato Parte_1
in Tunisia in data 26.08.1964, ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena emesso in data 2.11.2021 e notificato in data 20.06.2023, con il quale è stata rifiutata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno in rinnovazione;
ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il provvedimento di rifiuto della Questura risulta fondato sulla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, risultante gravato da precedenti penali per i reati di spaccio e ricettazione.
Parte ricorrente ha dedotto e documentato di trovarsi in Italia dal 2005, di essersi unito in matrimonio, in data 6.01.2000, con cittadina italiana, affetta da un Persona_1
disturbo depressivo ed in cura presso il CSM, di aver mantenuto un buon rapporto con i loro tre figli, dati in affidamento fin da quando erano piccoli di età, di ricevere un contributo economico dalla Cooperativa Sociale Caleidos, di essere in carico presso il Ser. CP_2
dal 2005, di aver commesso reati negli anni 2009, 2014 e 2016, dunque risalenti nel tempo, legati alla sua condizione di tossicodipendenza (cfr. docc. allegati al ricorso).
Il ricorrente evidenziava, dunque, come non potesse essere formulato a suo carico un giudizio di attuale e concreta pericolosità sociale, come – altresì – la allegata relazione della
Cooperativa Sociale Caleidos del 6.7.2023 desse conto della sua fragile situazione personale insieme al suo nucleo familiare, del sostegno profuso in favore della moglie e della suocera, nel frattempo trasferitasi presso apposita struttura, della positività dei rapporti mantenuti con i tre figli, come risulta confermato dalla relazione Caleidos del 21.10.2024 (cfr. deposito dell'1.12.2024).
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio Controparte_1
e di conseguenza ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 13.02.2025 è stato sentito il ricorrente, che ha dichiarato:
“Sono in Italia dal 1989. Sono cittadino tunisino.
Nel 1990 sono rientrato in Tunisia per far visita ai miei familiari. All'epoca i miei genitori erano ancora viventi. C'erano anche i miei 2 fratelli, più grandi di età rispetto a me, e le mie
2 sorelle. Tuttora sono in contatto con i miei fratelli e le mie sorelle. Uno dei miei fratelli, dopo essere stato in Italia, precisamente a Milano, fino al 1994, si è trasferito in Arabia
Saudita, formando una famiglia.
Nel 1991 ho fatto rientro in Italia con un visto turistico, come la prima volta. Nel 1995 ho avanzato richiesta di soggiorno, nell'ambito della procedura di sanatoria, per motivi di lavoro.
Dal 1996 ho iniziato a convivere con , cittadina italiana, in Vivevamo in Per_1 CP_1
una casa presa in affitto.
Il 16.01.2000 io e ci siamo sposati presso il Comune di Poco dopo ho Per_1 CP_1
ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Nel 2020 mi è stato rinnovato il permesso di soggiorno per il tempo di 1 anno.
Nel 2021 ho avanzato ulteriore richiesta di rinnovo che mi à stata rigettata per i miei precedenti penali.
Ho 60 anni di età.
Io e abbiamo tre figli. Per_1
Quando i nostri figli hanno raggiuto rispettivamente l'età di 10, 12 e 14 anni di età sono stati affidati a 2 famiglie in quanto io e mia moglie siamo stati dichiarati inadeguati rispetto alla capacità genitoriale.
Noi vedevamo comunque i nostri figli, 2 volte al mese.
Da quando via via sono diventati maggiorenni, abbiamo iniziato a vedere i nostri figli più spesso. Loro vengono da noi quando vogliono.
Il primo figlio vive a dove lavora come cuoco. Gli altri 2 figli vivono a Gaggio, CP_1 sempre nel modenese, dove lavora uno dei due. L'altro figlio lavora in Castelfranco.
Io e viviamo in un alloggio popolare in Per_1 CP_1
Mia moglie gode di una piccola pensione di invalidità. ha sempre lavorato, Per_1 facendo un po' di tutto, la cameriera, la gelataia, l'aiuto idraulico.
Mia moglie soffre di depressione ed è in cura presso il CSM di Per_1 CP_1
Io aiuto nella gestione della casa, occupandomi della spesa, accompagnandola a Per_1
fare delle passeggiate.
Prima che mia suocera fosse trasferita presso una residenza per anziani, nel marzo 2024, io accompagnavo anche mia suocera a fare delle passeggiate;
lei viveva insieme a noi.
Sono oltre 10 anni che non lavoro, anche a causa delle condanne che mi sono arrivate per reati che ho commesso.
Sono stato in carcere per 2 volte: la prima per un tempo di 4 mesi e la seconda per il tempo di un mese, nel 2018.
Non ho più commesso reati.
Come può notarsi comprendo bene e parlo molto bene la lingua.
Non torno in Tunisia da 21 anni, essendoci recati nel Paese insieme, io e , una Per_1
prima volta nel 2000 per far visita a mio padre e la volta successiva nel 2004, sempre per far visita ai familiari.
Io sono alla ricerca di un impiego di lavoro.
Par Sono seguito dal per il mio passato da tossicodipendente di sostanze CP_2
stupefacenti, che non assumo più da 20 anni.
Vivo grazie al sostegno economico di mia moglie ed attualmente anche dei nostri figli”.
Alla medesima udienza è stata sentita la moglie del ricorrente, la quale ha dichiarato:
“Sono la moglie di dal 16.01.2000. Ci siamo sposati presso il Comune di Parte_1
CP_1
Io e mio marito viviamo insieme, in presso un alloggio popolare. CP_1
Abbiamo 3 figli, maschi, maggiorenni. Loro vengono a farci visita quando sono liberi dagli impegni di lavoro.
Io godo di pensione di invalidità.
Sono seguita dal CSM ed ho anche delle limitazioni motorie.
Posso dire che mio marito è il mio badante, mi aiuta in tutto. Se non avessi lui sarei in ospedale. Anche io facevo uso di sostanze stupefacenti ma - come mio marito - ho smesso da molti anni”.
Agli atti risultano acquisiti i certificati del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti.
* * *
Riguardo al merito, si deve rilevare quanto segue.
Risulta agli atti come il ricorrente viva da venti anni sul territorio nazionale e qui abbia instaurato legami familiari e sociali significativi con la moglie e con i tre figli, oltre che con la suocera, sicché deve darsi atto che il rilascio del permesso di soggiorno deve tenere conto, ai sensi del disposto di cui all'art. 5, quinto comma, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato … nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». Nella specie non può dubitarsi della rilevanza preminente del vincolo che lega il ricorrente alla moglie ed ai figli, oltre che alla suocera.
In diritto.
Va premesso in diritto che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi.
La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale.
Nel caso di specie non è contestato il requisito della convivenza, mentre l'autorità amministrativa ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per la ritenuta pericolosità del ricorrente. Il giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., dovrà verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI), mentre non rilevano altri profili di pericolosità (come ad esempio la sicurezza pubblica).
Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) e 13, comma 1, D.lgs. 286/98. In un caso analogo a quello di cui si tratta, la giurisprudenza
(Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett.
c) TU Immigrazione contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso». Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La
Cassazione quindi afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs.
30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 29.9.2016, n.
19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co.
5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. Nel solco dell'orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il D.lgs.
30/2007, da un lato, e l'art. 19, co. 2, del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07/10/2011, n.
20719 si indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli
«afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano. Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c),
TU Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del
d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)».
Ciò chiarito, si tratta di accertare se i reati contestati costituiscano espressione di una pericolosità sociale tale da sopravanzare la vita familiare del ricorrente sul territorio nazionale.
Alla luce degli episodi delittuosi di cui il ricorrente si è reso responsabile, senza negare la sussistenza di una generica, ma comunque non attuale e concreta, pericolosità in capo allo stesso, va considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Posto che la valutazione discrezionale da compiersi deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.), in particolare avuto riguardo al rapporto di coniugo e genitoriale tra il ricorrente ed i tre figli, non appare legittima con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E ciò in considerazione della permanenza ventennale del ricorrente sul territorio nazionale e della formazione di un nucleo familiare della cui autenticità non v'è motivo di dubitare.
È comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede dei diritti sottesi all'acquisizione ed all'esercizio del diritto al permesso di soggiorno per motivi di famiglia, non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto.
Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
ogni altra istanza o eccezione disattesa, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato ed accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 30.06.2025
Il Giudice onorario
Dott. Elena De Rose