Articolo 2238 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2197 bisArticolo 2239
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9 ottobre 2010
Art. 2238. Regime transitorio dell'avanzamento dei capitani di corvetta 1. In deroga al numero di promozioni annuali nel grado di capitano di corvetta di ciascun ruolo, previsto dal presente codice, sino al 2015, il numero annuale di promozioni al grado di capitano di corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i corpi della Marina militare e' fissato in tante unita' quanti sono i tenenti di vascello inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010