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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1106/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14454/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120314082000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate-SI e la Regione Campania, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120250120314082000 notificata il 24 luglio 2025 via PEC, relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, per un importo di € 248,69.
Il ricorrente, rappresentato dagli avvocati Difensore_1 e Difensore_2, ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, sostenendo di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica della cartella impugnata.
Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'omissione della notifica di un atto prodromico costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale, e ha invocato l'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 che consente di impugnare la cartella facendo valere tale vizio.
Il ricorrente ha inoltre dedotto la prescrizione triennale prevista dall'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982, convertito in legge n. 53/1983, secondo cui l'azione per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Ha sostenuto che il termine decorre dall'anno 2020 e che la cartella notificata nel 2025 è tardiva, richiamando le Sezioni Unite della Cassazione che hanno escluso la “conversione” del termine breve in quello decennale per effetto della sola iscrizione a ruolo. Ha citato pronunce che confermano l'impossibilità per le Regioni di prorogare i termini di prescrizione e decadenza, ribadendo che il bollo auto, pur essendo di competenza regionale, resta disciplinato dalla normativa statale.
Infine, Ricorrente_1 ha eccepito la decadenza del diritto di riscossione, richiamando l'art. 25 del DPR 602/1972 che impone la notifica della cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Ha sostenuto che l'iscrizione a ruolo del credito per il 2020 è avvenuta nel 2025, oltre il termine di legge, e che l'Amministrazione è quindi decaduta dal potere di riscuotere il tributo.
Nel ricorso ha chiesto alla Corte di dichiarare la nullità e l'improcedibilità della cartella, con vittoria di spese e discussione in modalità da remoto, allegando la cartella impugnata, la procura alle liti e giurisprudenza di legittimità a sostegno delle proprie tesi.
L'Agenzia delle Entrate-SI si è costituita in giudizio contestando integralmente le argomentazioni del ricorrente.
Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze riguardanti la fase antecedente alla formazione del ruolo, precisando che la verifica della regolarità degli atti prodromici e della sussistenza della pretesa compete esclusivamente all'Ente impositore, titolare del credito. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'agente della riscossione svolge un'attività meramente esecutiva e non è tenuto a verificare né la legittimità del credito né la notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia ha inoltre evidenziato che il ruolo è stato reso esecutivo il 27 maggio 2025 e che la cartella è stata notificata tempestivamente il 24 luglio 2025, come comprovato dalla relata di notifica e dall'estratto di ruolo allegati.
Ha ribadito che eventuali contestazioni relative alla prescrizione maturata prima della consegna del ruolo devono essere rivolte alla Regione Campania, in quanto responsabile della formazione del ruolo e della determinazione dell'importo dovuto.
La Regione Campania ha omesso di costituirsi in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Invero la Regione Campania, omettendo di costituirsi in giudizio, ha omesso di documentare la rituale notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento richiamato in cartella), circostanza da cui deriva l'invalidità derivata della cartella e la declaratoria di decadenza dell'ente regionale dal potere di accertamento del tributo ivi richiamato, in ragione della decorrenza del termine triennale.
A tal riguardo va evidenziato come la Regione Campania possa dirsi ritualmente evocata in giudizio in quanto il ricorso è stato notificato all'indirizzo pec espressamente indicato in cartella di pagamento, per l'ipotesi in cui si fosse voluto, come nel caso di specie, dedurre vicende estintive riferibili all'ente creditore ed al relativo ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione, cui è concretamente ascrivibile l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dichiara la Regione decaduta dal potere di accertamento del tributo oggetto del ruolo richiamato in cartella;
2) Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali
(15% degli onorari), iva e cpa, come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 26 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14454/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250120314082000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 380/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli contro l'Agenzia delle Entrate-SI e la Regione Campania, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120250120314082000 notificata il 24 luglio 2025 via PEC, relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2020, per un importo di € 248,69.
Il ricorrente, rappresentato dagli avvocati Difensore_1 e Difensore_2, ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, sostenendo di essere venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica della cartella impugnata.
Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'omissione della notifica di un atto prodromico costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale, e ha invocato l'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 che consente di impugnare la cartella facendo valere tale vizio.
Il ricorrente ha inoltre dedotto la prescrizione triennale prevista dall'art. 5, comma 51, del D.L. 953/1982, convertito in legge n. 53/1983, secondo cui l'azione per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Ha sostenuto che il termine decorre dall'anno 2020 e che la cartella notificata nel 2025 è tardiva, richiamando le Sezioni Unite della Cassazione che hanno escluso la “conversione” del termine breve in quello decennale per effetto della sola iscrizione a ruolo. Ha citato pronunce che confermano l'impossibilità per le Regioni di prorogare i termini di prescrizione e decadenza, ribadendo che il bollo auto, pur essendo di competenza regionale, resta disciplinato dalla normativa statale.
Infine, Ricorrente_1 ha eccepito la decadenza del diritto di riscossione, richiamando l'art. 25 del DPR 602/1972 che impone la notifica della cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Ha sostenuto che l'iscrizione a ruolo del credito per il 2020 è avvenuta nel 2025, oltre il termine di legge, e che l'Amministrazione è quindi decaduta dal potere di riscuotere il tributo.
Nel ricorso ha chiesto alla Corte di dichiarare la nullità e l'improcedibilità della cartella, con vittoria di spese e discussione in modalità da remoto, allegando la cartella impugnata, la procura alle liti e giurisprudenza di legittimità a sostegno delle proprie tesi.
L'Agenzia delle Entrate-SI si è costituita in giudizio contestando integralmente le argomentazioni del ricorrente.
Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze riguardanti la fase antecedente alla formazione del ruolo, precisando che la verifica della regolarità degli atti prodromici e della sussistenza della pretesa compete esclusivamente all'Ente impositore, titolare del credito. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'agente della riscossione svolge un'attività meramente esecutiva e non è tenuto a verificare né la legittimità del credito né la notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia ha inoltre evidenziato che il ruolo è stato reso esecutivo il 27 maggio 2025 e che la cartella è stata notificata tempestivamente il 24 luglio 2025, come comprovato dalla relata di notifica e dall'estratto di ruolo allegati.
Ha ribadito che eventuali contestazioni relative alla prescrizione maturata prima della consegna del ruolo devono essere rivolte alla Regione Campania, in quanto responsabile della formazione del ruolo e della determinazione dell'importo dovuto.
La Regione Campania ha omesso di costituirsi in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va, pertanto, accolto.
Invero la Regione Campania, omettendo di costituirsi in giudizio, ha omesso di documentare la rituale notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento richiamato in cartella), circostanza da cui deriva l'invalidità derivata della cartella e la declaratoria di decadenza dell'ente regionale dal potere di accertamento del tributo ivi richiamato, in ragione della decorrenza del termine triennale.
A tal riguardo va evidenziato come la Regione Campania possa dirsi ritualmente evocata in giudizio in quanto il ricorso è stato notificato all'indirizzo pec espressamente indicato in cartella di pagamento, per l'ipotesi in cui si fosse voluto, come nel caso di specie, dedurre vicende estintive riferibili all'ente creditore ed al relativo ruolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione, cui è concretamente ascrivibile l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) Accoglie il ricorso, annulla la cartella impugnata e dichiara la Regione decaduta dal potere di accertamento del tributo oggetto del ruolo richiamato in cartella;
2) Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali
(15% degli onorari), iva e cpa, come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in NAPOLI, lì 26 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)