Art. 7.
Con decorrenza dal 1 luglio 1973, i familiari dei marittimi imbarcati su natanti da pesca e assicurati contro le malattie, hanno diritto all'assistenza ospedaliera nella forma e nei limiti previsti dalle Casse marittime.
Con decorrenza dal 1 luglio 1973, i familiari dei marittimi imbarcati su natanti da pesca e assicurati contro le malattie, hanno diritto all'assistenza ospedaliera nella forma e nei limiti previsti dalle Casse marittime.