Articolo 7 della Legge 16 ottobre 1973, n. 676
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 novembre 1973
Art. 7.
Con decorrenza dal 1 luglio 1973, i familiari dei marittimi imbarcati su natanti da pesca e assicurati contro le malattie, hanno diritto all'assistenza ospedaliera nella forma e nei limiti previsti dalle Casse marittime.
Entrata in vigore il 28 novembre 1973