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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 41/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 2.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 e Parte_2 avv.ti TETI Laura e CORAZZINI Aurora Lucia , Via Alento 45 - Pescara
CONTRO
di Controparte_1 CP_2 dott.ri SACCONE Antonio, e Parte_3 Parte_4 Cod c/o , Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
, in proprio ed in qualità di amministratore unico della società
[...]
(con ricorso depositato in data 11.1.2023) Parte_2 avverso le ordinanze ingiunzione n. n. 269/2022 - PE/1 e n. 269/2022 - PE/2, emesse dall'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di Chieti-Pescara e recanti l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €14.226,50 per sanzioni amministrative relative a rapporti di lavoro di n.3 diversi dipendenti, in relazione ai seguenti presupposti di fatto, riscontrati all'esito dell'accertamento ispettivo concluso con Verbale unico di accertamento e notificazione n.CH00001/2018-841-01 in data 11.9.2018:
• lavoro non regolarizzato prestato da per n.36 giornate nel Parte_5 periodo da maggio a luglio 2018;
• lavoro non regolarizzato prestato da nella giornata del Parte_6
13.7.2018;
• lavoro non regolarizzato prestato da nelle Controparte_3 giornate 7.7.2018 e 13.7.2018.
Gli opponenti eccepivano preliminarmente il difetto di motivazione del verbale presupposto (con violazione dell'art.13 D.lgs.124/2004 e dell'art.18 L.689/1981) e l'omessa valutazione degli scritti difensivi prodotti durante il procedimento ispettivo e, nel merito, contestavano gli esiti dell'accertamento.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_1 all'opposizione.
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente osservarsi che non è riscontrabile il dedotto difetto di motivazione del verbale di accertamento presupposto, in quanto lo stesso contiene una compiuta esposizione dei fatti accertati e delle fonti di prova, che ha peraltro consentito alla parte opponente di svolgere ogni opportuna difesa nel merito delle violazioni contestate.
Si deve ad ogni modo richiamare il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il Giudice Ordinario deve limitarsi a conoscere del rapporto, e non della motivazione dell'atto della p.a. impugnato (purchè quest'ultima non sia meramente apparente):
2 • “L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante” (Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14567 del 30/05/2025, Rv. 675371 - 01; conformi, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 16/02/2016, Rv. 638872 - 01; conformi, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11280 del 10/05/2010, Rv. 613201 – 01; Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018, Rv. 648753 – 01; Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, Rv. 611243 - 01; nonché, con specifico riferimento al verbale di accertamento, Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2206 del 01/02/2007, Rv. 594631 - 01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19777 del 14/09/2006, Rv. 592123 - 01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7103 del 25/05/2001, Rv. 546972 - 01).
Inoltre, alla luce della motivazione del verbale di accertamento e del materiale istruttorio che ha fondato l'accertamento, non pare rilevante la circostanza che il verbale non contenga una specifica confutazione degli scritti difensivi prodotti da parte ricorrente durante il procedimento ispettivo.
***
Con riferimento al merito dei contestati rapporti di lavoro, deve preliminarmente richiamarsi il principio per il quale i verbali redatti in sede di accertamenti amministrativi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che i verbalizzanti attestino essere avvenuti in loro presenza:
• “I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024, Rv. 672193 - 01);
• “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10634 del 23/04/2025, Rv. 674755 - 01).
Tanto premesso, devono innanzitutto confermarsi le violazioni che presuppongono lo svolgimento di lavoro in nero, con particolare riferimento alle
3 posizioni di e , nella giornata del Parte_6 Controparte_3
13.7.2018, considerato che gli ispettori hanno verbalizzato (con la richiamata efficacia giuridica, in difetto peraltro di proposizione di querela di falso) di aver trovato i predetti intenti a lavorare in detta giornata (come peraltro anche : Parte_5
• “(…) In data 13/07/2018 sottoscritti ispettori del lavoro (…) effettuavano un accesso ispettivo in Pescara (PE), presso il locale a insegna Caffè Letterario in Via delle Caserme 62. All'atto dell'accesso ispettivo venivano trovati intenti a operare, i lavoratori Controparte_4
e , identificati e generalizzati nel Parte_5 Parte_6 Controparte_3 verbale di primo accesso (ch50/27 del 13/07/2018)”
(Verbale unico di accertamento e notificazione n.CH00001/2018-841-01 in data 11.9.2018, pag.2);
• “(…) i sottoscritti (…) in qualità di funzionari ispettivi in servizio presso l'intestata sede ITL (…) hanno provveduto ad effettuare un accesso ispettivo (…) Al momento dell'accesso ispettivo effettuato presso il ristorante sopra generalizzato sono stati individuati i lavoratori CP_4
e tutti meglio
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_3 identificati alla Sez I del presente verbale ed occupati nelle specifiche attività dettagliate alla medesima Sez I (…) Il datore di lavoro presente Parte_1 all'ispezione dichiara quanto segue: “Confermo che ha iniziato a lavorare Parte_5 con un tirocinio formativo che ho comunicato al consulente del lavoro il 24 maggio al fine di perfezionare gli adempimenti prescritti, a tal proposito porto in visione il mail inviato allo stesso consulente circa la decorrenza della polizza assicurativa. ha iniziato a Parte_6 lavorare qui questa sera in sostituzione della cuoca mentre Per_1 CP_3
ha lavorato nella giornata del 6 luglio e nella giornata odierna come
[...] lavapiatti. (…) Sezione I ELENCO DEI SOGGETTI INDIVIDUATI SUL LUOGO DI LAVORO
(…)
(…) Il soggetto è stato visto svolgere la seguente attività: Cameriere, Controparte_4 intento a preparare i tavoli nell'area esterna del ristorante
(…)
(…) Il soggetto è stato visto svolgere la seguente attività: Intento a Parte_5 preparare i tavoli nell'area esterna del ristorante
(…)
(…) Il soggetto è stato visto svolgere la seguente attività: Intento Controparte_3 e ubicate al primo piano (…)
(…) Il soggetto è stato visto svolgere la seguente attività: Intenta a Parte_6 e adibito a cucina al primo piano. Indossava un grembiule nero”
(Verbale di primo accesso ispettivo n. chS0/27 in data 13.7.2018, pag.2).
Inoltre, alla luce della sopra riportata dichiarazione di natura chiaramente confessoria resa proprio dall'opponente e Parte_1 verbalizzata nel suddetto Verbale di primo accesso ispettivo (“ ha Parte_6 iniziato a lavorare qui questa sera in sostituzione della cuoca tre Per_1
ha lavorato nella giornata del 6 luglio e nella Controparte_3 tti”), deve ritenersi provato il lavoro in nero prestato da anche nella giornata 6.7.2018, risultando Controparte_3 applicabile la disposizione di cui all'art. 2735 (Confessione stragiudiziale) c.c., che dispone al comma 1 che “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la
4 rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice”; la stessa va pertanto adeguatamente valutata in tali termini, come affermato da consolidato orientamento della S.C.:
• “Le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente. (Fattispecie relativa ad una dichiarazione resa agli ispettori INAIL)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10825 del 16/08/2000, Rv. 539599 - 01; conforme, Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29231 del 12/11/2024, Rv. 673528 - 01).
Ad ogni modo le dichiarazioni acquisite in sede di prova testimoniale dai due lavoratori apportano elementi confermativi delle suddette risultanze probatorie, nella misura in cui:
• il teste , pur se rendendo dichiarazioni un po' Controparte_3 confusionarie nella evidente incertezza dei ricordi, non ha invero escluso affatto di aver lavorato il 13.7.2018 nel dichiarare che “dopo tale serata chiesi al titolare del ristorante se aveva lavoro per me e ho iniziato il periodo di prova che ho riferito”, ma ha invece compiutamente riferito che “quando vennero gli ispettori del lavoro io avevo iniziato a lavorare nel ristorante da meno di due settimane (…) Ricordo che il titolare stava cercando il modo di fare il contratto che non poteva fare subito in quanto il mio documento era rimasto a Rovigo”;
• il teste ha dichiarato che “(…) ero passata quindi quella sera Parte_6 per chi ssibilità di tornare a lavorare, dato che ne avevo bisogno, lui mi disse che per il momento non ne aveva bisogno, ma proprio quel giorno la cuoca non era andata a lavorare perché ammalata, e rimasi quindi quella sera, su richiesta di che mi chiese di rimanere per Pt_1 quella sola [s]era, proprio quella sera venne l'ispettorato del lavoro. Ricordo che venne un signore a lavare i piatti, non ricordo il nome, ricordo che era di pelle scura ma non so meglio specificare” (essendo del tutto ovvio non Pt_1 la invitò certo a passare una serata di svago, ma le “chiese” di e in quanto “la cuoca non era andata a lavorare”).
***
Quanto alle 36 giornate di lavoro prestate da (riscontrate Parte_5 nella pag. 2 del verbale unico di accertamento e notificazione nei seguenti termini
“dal 24/05/2018 fino al 13/07/2018; 6 giorni a maggio;
21 giorni a giugno e 9 giorni a luglio 2018, così come rilevate dalla dichiarazione in atti e dal LUL esibito dal datore di lavoro”-laddove la data del 24.5 risulta dalla comunicazione CP_5 effettuata dalla stessa società in data 16.7.2018, subito dopo l'accesso is le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal medesimo (“Lavoro presso il Pt_5 ristorante (…) dal mese di maggio 2018, anche se non r esattezza la data (…) dipende da quando ricevo la chiamata dal Sig. , in genere allorquando vi Pt_1
è maggiore affluenza di clientela, quindi non tutti In genere due o tre giorni a settimana dalle 18 alle 23 circa”) risultano coerenti con l'entità dei giorni di apertura del ristorante riferiti dal teste -che peraltro ha riferito CP_4
5 apertura anche nel mese di agosto-, in relazione al periodo di 9 settimane dall'ultima settimana di maggio a fine luglio, quantificabili, in base alle dichiarazioni di detto teste, in (3x9)+9 giovedì=36 giorni (“nel periodo estivo ossia fine maggio agosto 2018 avevamo orari ridotti, concentrati sul week end (dal venerdì alla domenica) e solo il giovedì di ogni settimana si lavorava per un evento”).
Peraltro il teste , ha comunque riferito almeno 20 ovvero 22 giorni Tes_1 di apertura ossia (2x9) +2 ovvero +4 giovedì (“il giovedi' unico era una serata al mese, a volte due, che veniva fatta d'estate, oltre a tale giornata il ristorante d'estate era aperto nel fine settimana, sabato e domenica, gli altri giorni era chiuso. Confermo il periodo, da maggio a luglio, in tutti gli anni del mio rapporto di lavoro il ristorante d'estate aveva le aperture che ho riferito”), avendo il teste dichiarato che il ristorante di venerdì era sempre chiuso, circostanza peraltro poco credibile, alla luce delle altre dichiarazioni in atti, ivi comprese quelle da egli stesso rese in sede ispettiva.
***
Infine, genericamente formulata (peraltro non nelle conclusioni del ricorso) pare anche l'istanza di riduzione delle sanzioni al minimo edittale, la parte opponente non avendo addotto specifici elementi che possano far ritenere le sanzioni non commisurate alla gravità delle violazioni.
***
Il ricorso va pertanto rigettato nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna ed Parte_1 Parte_2
a rifondere all' di Chieti-
[...] Controparte_1
Pescara le spese del giudizio che liquida in complessivi €2.800,00, oltre rimborso spese forfetario come per legge.
Così deciso in Pescara in data 2.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
6
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 2.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 e Parte_2 avv.ti TETI Laura e CORAZZINI Aurora Lucia , Via Alento 45 - Pescara
CONTRO
di Controparte_1 CP_2 dott.ri SACCONE Antonio, e Parte_3 Parte_4 Cod c/o , Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
, in proprio ed in qualità di amministratore unico della società
[...]
(con ricorso depositato in data 11.1.2023) Parte_2 avverso le ordinanze ingiunzione n. n. 269/2022 - PE/1 e n. 269/2022 - PE/2, emesse dall'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO di Chieti-Pescara e recanti l'ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €14.226,50 per sanzioni amministrative relative a rapporti di lavoro di n.3 diversi dipendenti, in relazione ai seguenti presupposti di fatto, riscontrati all'esito dell'accertamento ispettivo concluso con Verbale unico di accertamento e notificazione n.CH00001/2018-841-01 in data 11.9.2018:
• lavoro non regolarizzato prestato da per n.36 giornate nel Parte_5 periodo da maggio a luglio 2018;
• lavoro non regolarizzato prestato da nella giornata del Parte_6
13.7.2018;
• lavoro non regolarizzato prestato da nelle Controparte_3 giornate 7.7.2018 e 13.7.2018.
Gli opponenti eccepivano preliminarmente il difetto di motivazione del verbale presupposto (con violazione dell'art.13 D.lgs.124/2004 e dell'art.18 L.689/1981) e l'omessa valutazione degli scritti difensivi prodotti durante il procedimento ispettivo e, nel merito, contestavano gli esiti dell'accertamento.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_1 all'opposizione.
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve preliminarmente osservarsi che non è riscontrabile il dedotto difetto di motivazione del verbale di accertamento presupposto, in quanto lo stesso contiene una compiuta esposizione dei fatti accertati e delle fonti di prova, che ha peraltro consentito alla parte opponente di svolgere ogni opportuna difesa nel merito delle violazioni contestate.
Si deve ad ogni modo richiamare il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il Giudice Ordinario deve limitarsi a conoscere del rapporto, e non della motivazione dell'atto della p.a. impugnato (purchè quest'ultima non sia meramente apparente):
2 • “L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante” (Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14567 del 30/05/2025, Rv. 675371 - 01; conformi, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 16/02/2016, Rv. 638872 - 01; conformi, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11280 del 10/05/2010, Rv. 613201 – 01; Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018, Rv. 648753 – 01; Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, Rv. 611243 - 01; nonché, con specifico riferimento al verbale di accertamento, Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2206 del 01/02/2007, Rv. 594631 - 01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19777 del 14/09/2006, Rv. 592123 - 01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7103 del 25/05/2001, Rv. 546972 - 01).
Inoltre, alla luce della motivazione del verbale di accertamento e del materiale istruttorio che ha fondato l'accertamento, non pare rilevante la circostanza che il verbale non contenga una specifica confutazione degli scritti difensivi prodotti da parte ricorrente durante il procedimento ispettivo.
***
Con riferimento al merito dei contestati rapporti di lavoro, deve preliminarmente richiamarsi il principio per il quale i verbali redatti in sede di accertamenti amministrativi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che i verbalizzanti attestino essere avvenuti in loro presenza:
• “I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024, Rv. 672193 - 01);
• “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10634 del 23/04/2025, Rv. 674755 - 01).
Tanto premesso, devono innanzitutto confermarsi le violazioni che presuppongono lo svolgimento di lavoro in nero, con particolare riferimento alle
3 posizioni di e , nella giornata del Parte_6 Controparte_3
13.7.2018, considerato che gli ispettori hanno verbalizzato (con la richiamata efficacia giuridica, in difetto peraltro di proposizione di querela di falso) di aver trovato i predetti intenti a lavorare in detta giornata (come peraltro anche : Parte_5
• “(…) In data 13/07/2018 sottoscritti ispettori del lavoro (…) effettuavano un accesso ispettivo in Pescara (PE), presso il locale a insegna Caffè Letterario in Via delle Caserme 62. All'atto dell'accesso ispettivo venivano trovati intenti a operare, i lavoratori Controparte_4
e , identificati e generalizzati nel Parte_5 Parte_6 Controparte_3 verbale di primo accesso (ch50/27 del 13/07/2018)”
(Verbale unico di accertamento e notificazione n.CH00001/2018-841-01 in data 11.9.2018, pag.2);
• “(…) i sottoscritti (…) in qualità di funzionari ispettivi in servizio presso l'intestata sede ITL (…) hanno provveduto ad effettuare un accesso ispettivo (…) Al momento dell'accesso ispettivo effettuato presso il ristorante sopra generalizzato sono stati individuati i lavoratori CP_4
e tutti meglio
[...] Parte_5 Parte_6 Controparte_3 identificati alla Sez I del presente verbale ed occupati nelle specifiche attività dettagliate alla medesima Sez I (…) Il datore di lavoro presente Parte_1 all'ispezione dichiara quanto segue: “Confermo che ha iniziato a lavorare Parte_5 con un tirocinio formativo che ho comunicato al consulente del lavoro il 24 maggio al fine di perfezionare gli adempimenti prescritti, a tal proposito porto in visione il mail inviato allo stesso consulente circa la decorrenza della polizza assicurativa. ha iniziato a Parte_6 lavorare qui questa sera in sostituzione della cuoca mentre Per_1 CP_3
ha lavorato nella giornata del 6 luglio e nella giornata odierna come
[...] lavapiatti. (…) Sezione I ELENCO DEI SOGGETTI INDIVIDUATI SUL LUOGO DI LAVORO
(…)
(…) Il soggetto è stato visto svolgere la seguente attività: Cameriere, Controparte_4 intento a preparare i tavoli nell'area esterna del ristorante
(…)
(…) Il soggetto è stato visto svolgere la seguente attività: Intento a Parte_5 preparare i tavoli nell'area esterna del ristorante
(…)
(…) Il soggetto è stato visto svolgere la seguente attività: Intento Controparte_3 e ubicate al primo piano (…)
(…) Il soggetto è stato visto svolgere la seguente attività: Intenta a Parte_6 e adibito a cucina al primo piano. Indossava un grembiule nero”
(Verbale di primo accesso ispettivo n. chS0/27 in data 13.7.2018, pag.2).
Inoltre, alla luce della sopra riportata dichiarazione di natura chiaramente confessoria resa proprio dall'opponente e Parte_1 verbalizzata nel suddetto Verbale di primo accesso ispettivo (“ ha Parte_6 iniziato a lavorare qui questa sera in sostituzione della cuoca tre Per_1
ha lavorato nella giornata del 6 luglio e nella Controparte_3 tti”), deve ritenersi provato il lavoro in nero prestato da anche nella giornata 6.7.2018, risultando Controparte_3 applicabile la disposizione di cui all'art. 2735 (Confessione stragiudiziale) c.c., che dispone al comma 1 che “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la
4 rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice”; la stessa va pertanto adeguatamente valutata in tali termini, come affermato da consolidato orientamento della S.C.:
• “Le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente. (Fattispecie relativa ad una dichiarazione resa agli ispettori INAIL)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10825 del 16/08/2000, Rv. 539599 - 01; conforme, Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 29231 del 12/11/2024, Rv. 673528 - 01).
Ad ogni modo le dichiarazioni acquisite in sede di prova testimoniale dai due lavoratori apportano elementi confermativi delle suddette risultanze probatorie, nella misura in cui:
• il teste , pur se rendendo dichiarazioni un po' Controparte_3 confusionarie nella evidente incertezza dei ricordi, non ha invero escluso affatto di aver lavorato il 13.7.2018 nel dichiarare che “dopo tale serata chiesi al titolare del ristorante se aveva lavoro per me e ho iniziato il periodo di prova che ho riferito”, ma ha invece compiutamente riferito che “quando vennero gli ispettori del lavoro io avevo iniziato a lavorare nel ristorante da meno di due settimane (…) Ricordo che il titolare stava cercando il modo di fare il contratto che non poteva fare subito in quanto il mio documento era rimasto a Rovigo”;
• il teste ha dichiarato che “(…) ero passata quindi quella sera Parte_6 per chi ssibilità di tornare a lavorare, dato che ne avevo bisogno, lui mi disse che per il momento non ne aveva bisogno, ma proprio quel giorno la cuoca non era andata a lavorare perché ammalata, e rimasi quindi quella sera, su richiesta di che mi chiese di rimanere per Pt_1 quella sola [s]era, proprio quella sera venne l'ispettorato del lavoro. Ricordo che venne un signore a lavare i piatti, non ricordo il nome, ricordo che era di pelle scura ma non so meglio specificare” (essendo del tutto ovvio non Pt_1 la invitò certo a passare una serata di svago, ma le “chiese” di e in quanto “la cuoca non era andata a lavorare”).
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Quanto alle 36 giornate di lavoro prestate da (riscontrate Parte_5 nella pag. 2 del verbale unico di accertamento e notificazione nei seguenti termini
“dal 24/05/2018 fino al 13/07/2018; 6 giorni a maggio;
21 giorni a giugno e 9 giorni a luglio 2018, così come rilevate dalla dichiarazione in atti e dal LUL esibito dal datore di lavoro”-laddove la data del 24.5 risulta dalla comunicazione CP_5 effettuata dalla stessa società in data 16.7.2018, subito dopo l'accesso is le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal medesimo (“Lavoro presso il Pt_5 ristorante (…) dal mese di maggio 2018, anche se non r esattezza la data (…) dipende da quando ricevo la chiamata dal Sig. , in genere allorquando vi Pt_1
è maggiore affluenza di clientela, quindi non tutti In genere due o tre giorni a settimana dalle 18 alle 23 circa”) risultano coerenti con l'entità dei giorni di apertura del ristorante riferiti dal teste -che peraltro ha riferito CP_4
5 apertura anche nel mese di agosto-, in relazione al periodo di 9 settimane dall'ultima settimana di maggio a fine luglio, quantificabili, in base alle dichiarazioni di detto teste, in (3x9)+9 giovedì=36 giorni (“nel periodo estivo ossia fine maggio agosto 2018 avevamo orari ridotti, concentrati sul week end (dal venerdì alla domenica) e solo il giovedì di ogni settimana si lavorava per un evento”).
Peraltro il teste , ha comunque riferito almeno 20 ovvero 22 giorni Tes_1 di apertura ossia (2x9) +2 ovvero +4 giovedì (“il giovedi' unico era una serata al mese, a volte due, che veniva fatta d'estate, oltre a tale giornata il ristorante d'estate era aperto nel fine settimana, sabato e domenica, gli altri giorni era chiuso. Confermo il periodo, da maggio a luglio, in tutti gli anni del mio rapporto di lavoro il ristorante d'estate aveva le aperture che ho riferito”), avendo il teste dichiarato che il ristorante di venerdì era sempre chiuso, circostanza peraltro poco credibile, alla luce delle altre dichiarazioni in atti, ivi comprese quelle da egli stesso rese in sede ispettiva.
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Infine, genericamente formulata (peraltro non nelle conclusioni del ricorso) pare anche l'istanza di riduzione delle sanzioni al minimo edittale, la parte opponente non avendo addotto specifici elementi che possano far ritenere le sanzioni non commisurate alla gravità delle violazioni.
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Il ricorso va pertanto rigettato nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna ed Parte_1 Parte_2
a rifondere all' di Chieti-
[...] Controparte_1
Pescara le spese del giudizio che liquida in complessivi €2.800,00, oltre rimborso spese forfetario come per legge.
Così deciso in Pescara in data 2.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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