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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5923 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11642/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
), nato a [...] il [...], con l'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Balestrazzi;
contro
( ), nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 [...]
( ), nato ad [...] il [...], e CP_2 C.F._3 [...]
( ), nato ad [...] il [...], tutti con l'avv. CP_3 C.F._4
AN CO.
conclusioni: come da verbale del 21 ottobre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La domanda di cui all'atto di citazione – da qualificarsi come rivendica – è fondata e va accolta;
pertanto la domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione va disattesa.
Nell'atto di citazione, dopo avere prospettato su quali titoli negoziali si fonda il diritto di proprietà posto a fondamento della domanda, parte attrice ha prospettato: “Sull'immobile in questione (del quale si allega la planimetria per maggiore chiarezza, doc. 7), facente parte di una più ampia casa di abitazione, l'attore ha sempre esercitato il possesso (a titolo esemplificativo richiedendo negli anni varie autorizzazioni agli Enti Pubblici, effettuando frazionamenti, avanzando opposizioni, procedendo a trascrizioni, richiedendo certificati, effettuando perizie e varie altre dichiarazioni e pagamenti a fini fiscali, doc. 8), ma vi consentiva che vi abitasse, senza alcun titolo, la Sig.ra Per_1
, nata ad [...] l'[...] e deceduta ad ACreale, il 31.7.2020”.
[...]
I convenuti hanno resistito alla rivendica riproponendo in sede giudiziale quanto già opposto prima del giudizio. Queste sono le loro difese: “Questa difesa, in data 9/10/2020, riscontrava e contestava la suddetta diffida eccependo che i Signori , e , anche nella CP_2 CP_4 Controparte_3 qualità di figli ed eredi del Sig. , nato ad AC ANAN (CT) in [...]_2
08/01/1934 e della Signora , nata ad [...] in data [...] e Persona_1 anche nella qualità di nipoti ed eredi della nonna, Signora nata ad [...]_3
ANAN (CT) il 15/07/1908 ed ivi deceduta il 12/09/2000, avendo posseduto l'immobile sito in
AC ANAN Via Umberto n. 88, in maniera continuata ed ininterrotta, per un periodo ultraventennale, ne avevano acquistato la proprietà a titolo originario. Si opponeva, altresì, alla richiesta di rilascio dell'immobile e restava in attesa di potere formalizzare quanto sopra esposto.
Non avendo ricevuto ulteriore riscontro e vertendosi in materia di usucapione ove vige l'obbligo di esperire preliminarmente un tentativo di mediazione, gli istanti avviavano la procedura di mediazione presso l'Organismo CO di CA (fatto totalmente omesso dalla controparte nel proprio atto introduttivo). Più precisamente, i fratelli dichiaravano che l'abitazione di CP_3 tipo popolare (casa terrana) sita in AC ANAN (CT) via Principe Umberto n. 88, p.T., composta di sette vani e mezzo catastali riportata al catasto fabbricati di AC ANAN (CT) al fg. 17, part. 31, sub. 2, cat. A4, cl. 1, vani 7,5 superficie catastale totale mq. 184 escluse aree scoperte mq. 184,
e il fabbricato terrano costituente unita' collabente sito in AC ANAN (CT) via Tavolone n. 2,
p.T., riportato al catasto fabbricati di AC ANAN (CT) al fg. 17, part. 742, sub. 2), cat. F2, come meglio riportati nella relazione a firma del Notaio che si produce in allegato, Persona_4 sono stati posseduti - animo domini - a partire dal 1933, in maniera pacifica e ininterrotta tanto da volere ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà, a titolo originario, per maturata usucapione acquisitiva. Detto possesso si è sempre concretizzato non solo nell'avervi coabitato con la loro madre e risieduto per lunghi anni ma anche nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, come meglio si evince dalle fotografie allegate. Si specifica, altresì, che la sopra detta unità immobiliare è sempre stata utilizzata, oltre che come abitazione anche per l'allevamento di animali da cortile e ciò per il tramite di una vecchia scala in pietra che collegava le due unità immobiliari, oggetto del contendere”.
Come può osservarsi, tale difesa non costituisce una contestazione della prospettazione di parte attrice secondo cui i convenuti sono succeduti non nel possesso del bene bensì soltanto nella sua detenzione.
Né una tale contestazione è stata operata alla prima udienza o con la prima o con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c..
Corretta e da tenere ferma è pertanto l'ordinanza istruttoria del 31 ottobre 2023, con cui la causa è stata ritenuta matura per essere decisa (di seguito il testo saliente della motivazione: “rilevato che la prospettazione di parte attrice in ordine alla mera detenzione della dante causa mortis causa dei convenuti del bene oggi in contesa non risulta specificamente contestata, non avendo i detti convenuti prospettato alcun concreto atto di acquisto del possesso (corpore et animo) del bene da parte della de cuius;
rilevato altresì che la prova orale richiesta da parte dei convenuti, attori in via riconvenzionale, è rivolta a dimostrare fatti comunque compatibili anche con la mera detenzione
…”).
Secondo soccombenza, i convenuti devono rifondere parte attrice delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi Euro 550,00 per spese e in Euro 3.715,00 per i compensi al difensore (d. m. 55/2014; scaglione delle cause immediatamente superiore a Euro 5.200,00; massimo abbattimento della fase istruttoria, non essendo stata raccolta prova costituenda).
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna i convenuti, sigg.ri
, a rilasciare in favore dell'attore, sig. , l'immobile di sua proprietà, CP_3 Parte_1 sì come specificamente individuato anche catastalmente nell'atto di citazione;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna i detti sigg.ri a rifondere il detto sig. delle spese di CP_3 Pt_1 lite, liquidate in Euro 550,00 per spese vive e in Euro 3.715,00 per compensi di difesa, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. 55/2014;
CA, 7 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
), nato a [...] il [...], con l'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Balestrazzi;
contro
( ), nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 [...]
( ), nato ad [...] il [...], e CP_2 C.F._3 [...]
( ), nato ad [...] il [...], tutti con l'avv. CP_3 C.F._4
AN CO.
conclusioni: come da verbale del 21 ottobre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La domanda di cui all'atto di citazione – da qualificarsi come rivendica – è fondata e va accolta;
pertanto la domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione va disattesa.
Nell'atto di citazione, dopo avere prospettato su quali titoli negoziali si fonda il diritto di proprietà posto a fondamento della domanda, parte attrice ha prospettato: “Sull'immobile in questione (del quale si allega la planimetria per maggiore chiarezza, doc. 7), facente parte di una più ampia casa di abitazione, l'attore ha sempre esercitato il possesso (a titolo esemplificativo richiedendo negli anni varie autorizzazioni agli Enti Pubblici, effettuando frazionamenti, avanzando opposizioni, procedendo a trascrizioni, richiedendo certificati, effettuando perizie e varie altre dichiarazioni e pagamenti a fini fiscali, doc. 8), ma vi consentiva che vi abitasse, senza alcun titolo, la Sig.ra Per_1
, nata ad [...] l'[...] e deceduta ad ACreale, il 31.7.2020”.
[...]
I convenuti hanno resistito alla rivendica riproponendo in sede giudiziale quanto già opposto prima del giudizio. Queste sono le loro difese: “Questa difesa, in data 9/10/2020, riscontrava e contestava la suddetta diffida eccependo che i Signori , e , anche nella CP_2 CP_4 Controparte_3 qualità di figli ed eredi del Sig. , nato ad AC ANAN (CT) in [...]_2
08/01/1934 e della Signora , nata ad [...] in data [...] e Persona_1 anche nella qualità di nipoti ed eredi della nonna, Signora nata ad [...]_3
ANAN (CT) il 15/07/1908 ed ivi deceduta il 12/09/2000, avendo posseduto l'immobile sito in
AC ANAN Via Umberto n. 88, in maniera continuata ed ininterrotta, per un periodo ultraventennale, ne avevano acquistato la proprietà a titolo originario. Si opponeva, altresì, alla richiesta di rilascio dell'immobile e restava in attesa di potere formalizzare quanto sopra esposto.
Non avendo ricevuto ulteriore riscontro e vertendosi in materia di usucapione ove vige l'obbligo di esperire preliminarmente un tentativo di mediazione, gli istanti avviavano la procedura di mediazione presso l'Organismo CO di CA (fatto totalmente omesso dalla controparte nel proprio atto introduttivo). Più precisamente, i fratelli dichiaravano che l'abitazione di CP_3 tipo popolare (casa terrana) sita in AC ANAN (CT) via Principe Umberto n. 88, p.T., composta di sette vani e mezzo catastali riportata al catasto fabbricati di AC ANAN (CT) al fg. 17, part. 31, sub. 2, cat. A4, cl. 1, vani 7,5 superficie catastale totale mq. 184 escluse aree scoperte mq. 184,
e il fabbricato terrano costituente unita' collabente sito in AC ANAN (CT) via Tavolone n. 2,
p.T., riportato al catasto fabbricati di AC ANAN (CT) al fg. 17, part. 742, sub. 2), cat. F2, come meglio riportati nella relazione a firma del Notaio che si produce in allegato, Persona_4 sono stati posseduti - animo domini - a partire dal 1933, in maniera pacifica e ininterrotta tanto da volere ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà, a titolo originario, per maturata usucapione acquisitiva. Detto possesso si è sempre concretizzato non solo nell'avervi coabitato con la loro madre e risieduto per lunghi anni ma anche nel fatto di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, come meglio si evince dalle fotografie allegate. Si specifica, altresì, che la sopra detta unità immobiliare è sempre stata utilizzata, oltre che come abitazione anche per l'allevamento di animali da cortile e ciò per il tramite di una vecchia scala in pietra che collegava le due unità immobiliari, oggetto del contendere”.
Come può osservarsi, tale difesa non costituisce una contestazione della prospettazione di parte attrice secondo cui i convenuti sono succeduti non nel possesso del bene bensì soltanto nella sua detenzione.
Né una tale contestazione è stata operata alla prima udienza o con la prima o con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c. p. c..
Corretta e da tenere ferma è pertanto l'ordinanza istruttoria del 31 ottobre 2023, con cui la causa è stata ritenuta matura per essere decisa (di seguito il testo saliente della motivazione: “rilevato che la prospettazione di parte attrice in ordine alla mera detenzione della dante causa mortis causa dei convenuti del bene oggi in contesa non risulta specificamente contestata, non avendo i detti convenuti prospettato alcun concreto atto di acquisto del possesso (corpore et animo) del bene da parte della de cuius;
rilevato altresì che la prova orale richiesta da parte dei convenuti, attori in via riconvenzionale, è rivolta a dimostrare fatti comunque compatibili anche con la mera detenzione
…”).
Secondo soccombenza, i convenuti devono rifondere parte attrice delle spese di lite, da liquidarsi in complessivi Euro 550,00 per spese e in Euro 3.715,00 per i compensi al difensore (d. m. 55/2014; scaglione delle cause immediatamente superiore a Euro 5.200,00; massimo abbattimento della fase istruttoria, non essendo stata raccolta prova costituenda).
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna i convenuti, sigg.ri
, a rilasciare in favore dell'attore, sig. , l'immobile di sua proprietà, CP_3 Parte_1 sì come specificamente individuato anche catastalmente nell'atto di citazione;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna i detti sigg.ri a rifondere il detto sig. delle spese di CP_3 Pt_1 lite, liquidate in Euro 550,00 per spese vive e in Euro 3.715,00 per compensi di difesa, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. 55/2014;
CA, 7 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo