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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Anna Carbonara - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1941 - 2024 R.G. avente ad oggetto:
separazione giudiziale
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ARCANGELO GIOVANNI Parte_1
come da mandato in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. BOCCIA GUGLIELMO come da CP_1
mandato in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto, INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/04/2024, , premesso di aver contratto in data Parte_1
29/09/2005 matrimonio in AR FR con che della loro unione era nato CP_1
in AR FR (TA) il figlio il 22.12.2009 ( ), Per_1 CodiceFiscale_1
chiedeva pronunziarsi la separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Costituitasi in giudizio la parte resistente si associava alla domanda di separazione.
Nel corso della istruttoria del giudizio, all'udienza del 04.06.2025, le parti comparse personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
formulata dal Tribunale che prevedeva l'affido condiviso del minore ad entrambi i Per_1
genitori con collocazione presso la , l'assegnazione della casa coniugale a CP_1
quest'ultima e la previsione di un assegno di mantenimento a carico dell' pari ad Pt_1
euro 500,00 (di cui euro 100,00 per la moglie ed euro 400,00 per il figlio), oltre al 50 %
delle spese straordinarie e la corresponsione dell'intero assegno unico in favore della
. La causa veniva quindi riservata al Collegio per la decisione. CP_1
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
LOCOROTONDO (BA) il 04/12/1975 e , nata a [...] CP_1
NC (TA) il 19/06/1982, uniti in matrimonio in AR FR (TA) il
2 29/09/2005, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 242, parte II, serie A, anno
2005;
2) affida il figlio minore nato a [...] il [...] Per_1
( ) congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione CodiceFiscale_1
presso il domicilio della alla quale assegna la casa coniugale sita in AR CP_1
FR alla via Giuseppe Chiarelli n. 5/Q;
3) pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio e Parte_1
della moglie versando in favore di quest'ultima la somma complessiva euro 500,00
(nella misura di euro 100,00 per la moglie ed euro 400,00 per il figlio), oltre al 50 %
delle spese straordinarie e la corresponsione dell'intero assegno unico in favore della
. CP_1
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 27/06/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
di Taranto.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
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